CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 23460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22617-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ AMATA; -Controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di ROMA depositata il 2/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di € 309.744,34 per l’attività professionale resa nell’ambito del procedimento svoltosi innanzi al TAR del [OSCURATO:PERSONA], R.G. n. 11763/2004; - il Tribunale di Roma accolse la domanda dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che il compenso professionale per l’incarico conferito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] andasse calcolato sulla base dei minimi tariffari previsti per le cause di valore determinato, corrispondente, nella specie, a parte del petitum indicato nel ricorso e cioè la somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni, pari a € 94.905.777,00; - la Regione [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso tale sentenza deducendo la violazione e la falsa applicazione dello scaglione tariffario ai fini della determinazione del compenso professionale, l’erronea valutazione della prova dell’attività processuale effettivamente svolta ai fini della determinazione del compenso professionale, la violazione dell’art. 1219 c.c. relativamente all’individuazione della decorrenza degli interessi legali nonché l’erroneità della sentenza nella parte in cui condannò l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite. - la Corte di Appello di Roma, rilevando d’ufficio la questione, ritenne nullo il contratto di patrocinio concluso tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto mancante di forma scritta contestuale - in un unico documento - e dunque non rispondente ai requisiti richiesti dall’ art. 17 R.D. 2440/1923; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; - la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dimanifesta fondatezza del ricorso; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 nonché dell’art. 83 c.p.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte di appello ritenuto che il conferimento della procura alle liti seguita dal concreto svolgimento dell’incarico difensivo fosse sufficiente a perfezionare il contratto concluso tra il privato e la [OSCURATO:PERSONA]; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per totale mancanza di motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2, n. 3 e art.118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. per avere il Giudice omessodi specificare i motivi per cui aveva ritenuto di applicare il principio di diritto generale attinente ai requisiti minimi del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA], in luogo del principio di diritto peculiare per il caso di specie; - con il te rzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 2041 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c., per aver dichiarato l’inammissibilità della domanda di indebito arricchimento per essere stata tardivamente proposta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello; - è fondato il primo motivo di ricorso ; - in tema di forma scritta “ ad substantiam ” dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà tra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria (Cass. civile, Sez. II, 06/08/2019, n. 21007; Cass. Civile, Sez. VI, 16/.02/2012, n. 2266; Cass. Civile, Sez . VI, 05/06/2020, n. 10675 non massimata); - è quindi errata la decisione della Corte di Appello di Roma che si è discostata dal principio di diritto sopra enunciato; - la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché si adegui al principio di diritto sopra richiamato; - i restanti motivi restano assorbiti ; - il g iudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accoltae rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di