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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 06155/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19779 – 2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ Avv ocato NICOLA SIRACUSANOgiusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 2560/2023 dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA,depositata il 17 / 3 /2023 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/2/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4782 / 2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione dell ’imposta di registro , ipotecaria e catastale con riguardo all’ordinanza n. 52/2012 con la qualeil Tribunale di Messina - accogliendo la domanda di riscatto di un immobile proposta, ex art. 39 della legge 392/1978, dalla [OSCURATO:SOCIETA]contro [OSCURATO:PERSONA] - aveva dichiarato che la Società era subentrata all’odierno ricorrente nell’acquisto da questi fatto con atto in [OSCURATO:PERSONA] 16 Settembre 2011; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]

1.1. ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;

1.2. in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica»;

1.3. l'art. 16-terdel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi « ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»; 1.4.a seguito dell'istituzione del cd.

« domicilio digitale » , di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono dunque ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), deld.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quatere 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (cfr. Cass.n. 2460 del 2021 ) ;

1.5. come recentemente evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 1615 del 2025)l’ art. 3 bis , c omma 5, lett. f, legge n. 53/ 19 94 subordina , inoltre, la validità della notificazione telematica, riguardo all’inclusione dell’indirizzo PEC del destinatario in uno dei pubblic i registro dianzi elencati, alla sola attestazione del difensore, data la formulazione della legge, che impone uno specifico dovere professionale al difensore;

1.6. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita dal difensorepresso un indirizzo di posta elettronica certificata senza indicare da quale pubblico elenco sia stato estratto, al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018);

1.7. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata P.Q.M.

La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione ad Agenzia delle entrate, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19779 – 2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ Avv ocato NICOLA SIRACUSANOgiusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 2560/2023 dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA,depositata il 17 / 3 /2023 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/2/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4782 / 2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione dell ’imposta di registro , ipotecaria e catastale con riguardo all’ordinanza n. 52/2012 con la qualeil Tribunale di Messina - accogliendo la domanda di riscatto di un immobile proposta, ex art. 39 della legge 392/1978, dalla [OSCURATO:SOCIETA]contro [OSCURATO:PERSONA] - aveva dichiarato che la Società era subentrata all’odierno ricorrente nell’acquisto da questi fatto con atto in [OSCURATO:PERSONA] 16 Settembre 2011; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 1.2. in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica»; 1.3. l'art. 16-terdel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi « ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»; 1.4.a seguito dell'istituzione del cd. « domicilio digitale » , di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono dunque ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), deld.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quatere 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (cfr. Cass.n. 2460 del 2021 ) ; 1.5. come recentemente evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 1615 del 2025)l’ art. 3 bis , c omma 5, lett. f, legge n. 53/ 19 94 subordina , inoltre, la validità della notificazione telematica, riguardo all’inclusione dell’indirizzo PEC del destinatario in uno dei pubblic i registro dianzi elencati, alla sola attestazione del difensore, data la formulazione della legge, che impone uno specifico dovere professionale al difensore; 1.6. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita dal difensorepresso un indirizzo di posta elettronica certificata senza indicare da quale pubblico elenco sia stato estratto, al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018); 1.7. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata P.Q.M. La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione ad Agenzia delle entrate, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modali
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