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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 30755/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19743/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 srl,e per essa la sua procuratrice [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], Banca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sas e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 8/2021 depositata in data08/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto, emesso il 10/12/2013, su istanza della Banca d’Alba -Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Alba, [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito denominata per brevità “Banca di Alba”), il Tribunale di Asti ingiungeva alla soc. [OSCURATO:SOCIETA] (debitore principale) e a [OSCURATO:PERSONA] sas, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (garanti) il pagamento della somma di € 203.193,06 per scoperto, maturato al 14/10/2013, relativo al conto corrente n. 07/01/63911, intrattenuto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con Banca d’Alba a far data dal 25/10/2005. 2 Sull’opposizione proposta dagli ingiunti, il Tribunale di Asti, con sentenza del 6/6/2018, revocava il decreto ingiuntivo e condannava, in solido tra loro, [OSCURATO:PERSONA] sas, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il debitore principale [OSCURATO:SOCIETA] era stato dichiarato fallito e la curatela, riassunto il processo, non si era costituita) al pagamento, in favore della Banca di Alba, della somma di € 192.372,23, oltre accessori di legge. 3 La Corte d’Appello di Torino, con l’impugnata sentenza, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sas (quest’ultima dichiarata fallita nel corso del processo di secondo grado, insieme al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]) revocava il decreto ingiuntivo rigettando ogni domanda proposta dalla Banca di Alba nei confronti degli appellanti. 3.1 La Corte distrettuale rilevava che, come tempestivamente e correttamente eccepito dagli opponenti, la Banca di Alba nel giudizio di primo grado era decaduta dal potere di produrre documentazione con la seconda memoria ex art. 183, comma 6° n. 2, c.p.c., depositata dopo che la stessa era stata rimessa in termini dal Tribunale, in quanto l’opposta aveva documentato l’esistenza del mancato funzionamento del sistema di deposito telematico che l’aveva costretta a depositare la memoria istruttoria, in forma cartacea il 29/12/2014, successivamente alla data del 18/12/2014, termine decadenziale assegnato con l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.2 La Corte precisava che la remissione in termini, pur corretta, si sarebbe dovuto attuare con l ’ammissione dell’originaria memoria istruttoria depositata tardivamente in data 29/12/2014 e non con la concessione di un ulteriore termine ex art. 183, comma 6°n.2, c.p.c.; ne conseguiva che, non avendo la Banca di Alba con la memoria tardiva del 29/12/2014 offerto in prova alcun documento, non potevano essere depositati successivamente documenti non depositati precedentemente in quanto non vi era alcuna ragione per riaprire i termini processuali al fine di garantire il contraddittorio. 3.4 Espunta la documentazione tardivamente prodotta, i giudici di seconde cureritenevano che la certificazione di cui all’art 50 d.lvo 385/93 e gli estratti conto relativi al periodo dal 23/9/2013 a ritroso sino al 31/12/2010 non erano idonei a fornire la prova del credito fatto valere. 4 [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 srl, succeduta a Banca d’Alba nella titolarità del credito, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso e memoria ex art 380 bos1 c.p.c. ; [OSCURATO:SOCIETA], Banca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sas e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 103, 303, 305 c.p.c., 96 , comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4, c.p.c., per avere la Corte errato nel ritenere validamente instaurata la prosecuzione del giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sas e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] benchè la loro posizione fosse scindibile rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riassunto il processo a seguito del fallimento della società e, in ripercussione, del socio illimitatamente responsabile.

A dire della ricorrente si era verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti del Fallimento della società e del socio. 2 Il motivo è destituito di fondamento. 2.1 Emerge dall’impugnata sentenza che, per effetto di dichiarazione di fallimento di due degli appellanti (la società [OSCURATO:PERSONA] sas e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]) il processo è stato dichiarato interrotto nella sua interezza ai sensi dell’art. 43, comma 3°, l.fall. ed è stato riassunto dall’appellante, non colpito dall’evento interruttivo ([OSCURATO:PERSONA]) con le forme dell’art 303, comma 1°, c.p.c. notificando alle altre parti e al Fallimento della società e del socio l’atto di riassunzione e decreto di fissazione dell’udienza. 2.2 Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, nel caso di cumulo di cause scindibili (nella specie il cumulo soggettivo, realizzato per effetto dell’appello proposto dai garanti coobbligati solidali per effetto della prestata garanzia fideiussoria ), ove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti e non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo ( cfr. Cass. 8975/2020, 9686/2013 e 18318/2015). 2.3 Nel caso di specie, in un giudizio unitariamente interrotto, l'iniziativa di una delle garanti appellanti, una volta notificato l’atto di riassunzione altre parti, produce l’effetto della riattivazione dell'unico processo nei confronti di tutti gli altri garanti appellanti e la Corte d’Appello ben poteva pronunciarsi anche sui gravami di questi. 2.4 Non essendosi, quindi, verificato alcun effetto estintivo del processo, non può predicarsi la formazione del giudicato nei confronti dei garanti falliti che non avevano riassunto il giudizio. 3 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 153, comma 2°, 294, commi 2° e 3°, 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 4 c.p.c.: si sostiene che la Corte non poteva correggere, stravolgendone il contenuto, l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale aveva inteso assegnare alle parti un nuovo termine , ex art.183, comma 6° n. 2, c.p.c. che rispondeva alla logica di tutelare anche gli opponenti che con la nuova memoria avevano dedotto nuovi mezzi di prova e segnatamente una prova per testi non dedotta con la originaria memoria istruttoria. 3.1 L’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini dell’opposta non poteva, a dire della ricorrente, che portare alla concessione di nuovi termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. per ripristinare, con efficacia ex tunc, la situazione processuale antecedente alla decadenza e la Corte non poteva sindacare, se non incorrendo in un vizio di ultrapetizione, il contenuto della decisione del Tribunale di concedere nuovi termini per il deposito dei mezzi istruttori una volta riconosciuta in astratto la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 153 , comma 2° e 294 , commi 2° e 4° c.p.c.. 4 Il motivo è infondato. 4.1 A fronte della tempestiva eccezione di parte, reiterata in uno specifico motivo di appello, va sicuramente riconosciuto al giudice di secondo grado, una volta accertato che la parte non abbia potuto tempestivamente depositare una memoria istruttoria ex art. 186 comma 6° n. 2, c.p.c., il sindacato sulle modalità concrete di remissione in termini da attuarsi attraverso il riconoscimento della legittimità del tardivo deposito dell’atto difensivo piuttosto che con la concessione, sia pur a tutte le parti, di un nuovo termine,così da determinare una non consentita regressione del processo riaprendo tutti i termini per il deposito delle memorie. 4.2 Il giudizio di appello stante l’effetto devolutivo del gravame, consente, infatti, al giudice di seconda istanza di pronunciarsi su una distorta applicazione degli effetti della rimessione operata dal giudice di prime cure. 4.3 Ben poteva, quindi, la Corte porre rimedio all’errore in cui è incorso il Tribunale, che avrebbe dovuto ammettere la memoria con le richieste istruttorie secondo il contenuto di quella tardivamente depositata a causa del malfunzionamento del sistema informatico, e non assegnare un nuovo termine che ha consentito all’opposta di versare in atti un atto difensivo contenente gli estratti di conto corrente scalari non presenti in quello tardivamente depositato.

Il ricorso va quindi rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19743/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 srl,e per essa la sua procuratrice [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], Banca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sas e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 8/2021 depositata in data08/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto, emesso il 10/12/2013, su istanza della Banca d’Alba -Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Alba, [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito denominata per brevità “Banca di Alba”), il Tribunale di Asti ingiungeva alla soc. [OSCURATO:SOCIETA] (debitore principale) e a [OSCURATO:PERSONA] sas, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (garanti) il pagamento della somma di € 203.193,06 per scoperto, maturato al 14/10/2013, relativo al conto corrente n. 07/01/63911, intrattenuto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con Banca d’Alba a far data dal 25/10/2005. 2 Sull’opposizione proposta dagli ingiunti, il Tribunale di Asti, con sentenza del 6/6/2018, revocava il decreto ingiuntivo e condannava, in solido tra loro, [OSCURATO:PERSONA] sas, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il debitore principale [OSCURATO:SOCIETA] era stato dichiarato fallito e la curatela, riassunto il processo, non si era costituita) al pagamento, in favore della Banca di Alba, della somma di € 192.372,23, oltre accessori di legge. 3 La Corte d’Appello di Torino, con l’impugnata sentenza, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sas (quest’ultima dichiarata fallita nel corso del processo di secondo grado, insieme al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]) revocava il decreto ingiuntivo rigettando ogni domanda proposta dalla Banca di Alba nei confronti degli appellanti. 3.1 La Corte distrettuale rilevava che, come tempestivamente e correttamente eccepito dagli opponenti, la Banca di Alba nel giudizio di primo grado era decaduta dal potere di produrre documentazione con la seconda memoria ex art. 183, comma 6° n. 2, c.p.c., depositata dopo che la stessa era stata rimessa in termini dal Tribunale, in quanto l’opposta aveva documentato l’esistenza del mancato funzionamento del sistema di deposito telematico che l’aveva costretta a depositare la memoria istruttoria, in forma cartacea il 29/12/2014, successivamente alla data del 18/12/2014, termine decadenziale assegnato con l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.2 La Corte precisava che la remissione in termini, pur corretta, si sarebbe dovuto attuare con l ’ammissione dell’originaria memoria istruttoria depositata tardivamente in data 29/12/2014 e non con la concessione di un ulteriore termine ex art. 183, comma 6°n.2, c.p.c.; ne conseguiva che, non avendo la Banca di Alba con la memoria tardiva del 29/12/2014 offerto in prova alcun documento, non potevano essere depositati successivamente documenti non depositati precedentemente in quanto non vi era alcuna ragione per riaprire i termini processuali al fine di garantire il contraddittorio. 3.4 Espunta la documentazione tardivamente prodotta, i giudici di seconde cureritenevano che la certificazione di cui all’art 50 d.lvo 385/93 e gli estratti conto relativi al periodo dal 23/9/2013 a ritroso sino al 31/12/2010 non erano idonei a fornire la prova del credito fatto valere. 4 [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 srl, succeduta a Banca d’Alba nella titolarità del credito, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso e memoria ex art 380 bos1 c.p.c. ; [OSCURATO:SOCIETA], Banca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sas e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 103, 303, 305 c.p.c., 96 , comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4, c.p.c., per avere la Corte errato nel ritenere validamente instaurata la prosecuzione del giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sas e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] benchè la loro posizione fosse scindibile rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riassunto il processo a seguito del fallimento della società e, in ripercussione, del socio illimitatamente responsabile. A dire della ricorrente si era verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti del Fallimento della società e del socio. 2 Il motivo è destituito di fondamento. 2.1 Emerge dall’impugnata sentenza che, per effetto di dichiarazione di fallimento di due degli appellanti (la società [OSCURATO:PERSONA] sas e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]) il processo è stato dichiarato interrotto nella sua interezza ai sensi dell’art. 43, comma 3°, l.fall. ed è stato riassunto dall’appellante, non colpito dall’evento interruttivo ([OSCURATO:PERSONA]) con le forme dell’art 303, comma 1°, c.p.c. notificando alle altre parti e al Fallimento della società e del socio l’atto di riassunzione e decreto di fissazione dell’udienza. 2.2 Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, nel caso di cumulo di cause scindibili (nella specie il cumulo soggettivo, realizzato per effetto dell’appello proposto dai garanti coobbligati solidali per effetto della prestata garanzia fideiussoria ), ove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti e non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo ( cfr. Cass. 8975/2020, 9686/2013 e 18318/2015). 2.3 Nel caso di specie, in un giudizio unitariamente interrotto, l'iniziativa di una delle garanti appellanti, una volta notificato l’atto di riassunzione altre parti, produce l’effetto della riattivazione dell'unico processo nei confronti di tutti gli altri garanti appellanti e la Corte d’Appello ben poteva pronunciarsi anche sui gravami di questi. 2.4 Non essendosi, quindi, verificato alcun effetto estintivo del processo, non può predicarsi la formazione del giudicato nei confronti dei garanti falliti che non avevano riassunto il giudizio. 3 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 153, comma 2°, 294, commi 2° e 3°, 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 4 c.p.c.: si sostiene che la Corte non poteva correggere, stravolgendone il contenuto, l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale aveva inteso assegnare alle parti un nuovo termine , ex art.183, comma 6° n. 2, c.p.c. che rispondeva alla logica di tutelare anche gli opponenti che con la nuova memoria avevano dedotto nuovi mezzi di prova e segnatamente una prova per testi non dedotta con la originaria memoria istruttoria. 3.1 L’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini dell’opposta non poteva, a dire della ricorrente, che portare alla concessione di nuovi termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. per ripristinare, con efficacia ex tunc, la situazione processuale antecedente alla decadenza e la Corte non poteva sindacare, se non incorrendo in un vizio di ultrapetizione, il contenuto della decisione del Tribunale di concedere nuovi termini per il deposito dei mezzi istruttori una volta riconosciuta in astratto la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 153 , comma 2° e 294 , commi 2° e 4° c.p.c.. 4 Il motivo è infondato. 4.1 A fronte della tempestiva eccezione di parte, reiterata in uno specifico motivo di appello, va sicuramente riconosciuto al giudice di secondo grado, una volta accertato che la parte non abbia potuto tempestivamente depositare una memoria istruttoria ex art. 186 comma 6° n. 2, c.p.c., il sindacato sulle modalità concrete di remissione in termini da attuarsi attraverso il riconoscimento della legittimità del tardivo deposito dell’atto difensivo piuttosto che con la concessione, sia pur a tutte le parti, di un nuovo termine,così da determinare una non consentita regressione del processo riaprendo tutti i termini per il deposito delle memorie. 4.2 Il giudizio di appello stante l’effetto devolutivo del gravame, consente, infatti, al giudice di seconda istanza di pronunciarsi su una distorta applicazione degli effetti della rimessione operata dal giudice di prime cure. 4.3 Ben poteva, quindi, la Corte porre rimedio all’errore in cui è incorso il Tribunale, che avrebbe dovuto ammettere la memoria con le richieste istruttorie secondo il contenuto di quella tardivamente depositata a causa del malfunzionamento del sistema informatico, e non assegnare un nuovo termine che ha consentito all’opposta di versare in atti un atto difensivo contenente gli estratti di conto corrente scalari non presenti in quello tardivamente depositato. Il ricorso va quindi rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore i
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