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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19865/2026

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so [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa dal Tribunale della medesima sede con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere portato fuori dalla propria abitazione e detenuto, senza giustificato motivo, un coltello con lama seghettata e manico della lunghezza totale di 22 cm.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando l'omissione totale della motivazione con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

In sede di appello, quale richiesta subordinata, il ricorrente ha sollecitato la declaratoria di non punibilità a norma della disposizione citata, ma la Corte reggina ha omesso qualsiasi motivazione.

Peraltro, nel caso di specie, ricorrevano le condizioni per ritenere il fatto di lieve offensività tenuto conto della occasionalità della condotta, della mancanza di precedenti penali e del comportamento tenuto dall'imputato nel corso della perquisizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che, nel proporre impugnazione di merito, il ricorrente ha sollevato la questione dell'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

I giudici di appello si sono, tuttavia, soffermati unicamente sui profili concernenti l'ascrivibilità al ricorrente delle condotte contestate e sul trattamento sanzionatorio, con ampi riferimenti al tema della circostanze attenuanti generiche.

Il terzo punto toccato dall'atto di appello è, tuttavia, rimasto totalmente inesplorato, non essendo stato, in alcun modo, affrontata la questione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Né è possibile ricavare una qualsiasi argomentazione, anche implicita, a 2supporto della esclusione della ricorrenza di tale causa di esclusione della punibilità tenuto conto del contenuto complessivo delle convergenti sentenze dei giudici di merito.

Il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590- 01); tuttavia, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).

La Corte di appello ha totalmente omesso ogni considerazione sul punto, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa dal Tribunale della medesima sede con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere portato fuori dalla propria abitazione e detenuto, senza giustificato motivo, un coltello con lama seghettata e manico della lunghezza totale di 22 cm. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando l'omissione totale della motivazione con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. In sede di appello, quale richiesta subordinata, il ricorrente ha sollecitato la declaratoria di non punibilità a norma della disposizione citata, ma la Corte reggina ha omesso qualsiasi motivazione. Peraltro, nel caso di specie, ricorrevano le condizioni per ritenere il fatto di lieve offensività tenuto conto della occasionalità della condotta, della mancanza di precedenti penali e del comportamento tenuto dall'imputato nel corso della perquisizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che, nel proporre impugnazione di merito, il ricorrente ha sollevato la questione dell'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. I giudici di appello si sono, tuttavia, soffermati unicamente sui profili concernenti l'ascrivibilità al ricorrente delle condotte contestate e sul trattamento sanzionatorio, con ampi riferimenti al tema della circostanze attenuanti generiche. Il terzo punto toccato dall'atto di appello è, tuttavia, rimasto totalmente inesplorato, non essendo stato, in alcun modo, affrontata la questione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Né è possibile ricavare una qualsiasi argomentazione, anche implicita, a 2supporto della esclusione della ricorrenza di tale causa di esclusione della punibilità tenuto conto del contenuto complessivo delle convergenti sentenze dei giudici di merito. Il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590- 01); tuttavia, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). La Corte di appello ha totalmente omesso ogni considerazione sul punto, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19865/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris