CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di diffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commessa mediante facebook. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 c.p.p., quanto all'individuazione della ricorrente come autrice dei post diffamatori, non è consentito in questa sede perché diretto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; il motivo è altresì privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato. Quanto al primo profilo di inammissibilità, il Collegio rammenta che, come noto sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Viste, altresì, la memoria difensiva dell'imputata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Lette le conclusioni della parte civile, del 14.10.2022, nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con nota spese del difensore, con cui si chiede complessivamente la rifusione di 3602 euro per le spese del giudizio di legittimità. 4. Rilevato, in definitiva, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). Devono essere liquidate, altresì, le spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di cassazione, nella misura che si ritiene congrua di euro 1800, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, altresì, la ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile che liquida in euro 1800,00 oltre accessori di legge. Così deciso