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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 31987/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975; rilevato che con i tre motivi di ricorso deduce la violazione del diritto di difesa «consumatasi nel diniego del giudice di valutazione delle prove», la violazione dell'art. 116 cod. proc. pen. in punto di valutazione della prova «secondo prudente apprezzamento» e l'omesso esame di elementi istruttori; letta la memoria depositata il 14 giugno 2023 con la quale il ricorrente ha ribadito le suindicate doglianze; ritenuto che tutti i motivi sono assolutamente privi della necessaria specificità, risolvendosi nella mera indicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che si assumono violati e rilevato che, comunque, non si confrontano in alcun modo con la congrua motivazione fornita, su ciascuno di essi, dal giudice di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975; rilevato che con i tre motivi di ricorso deduce la violazione del diritto di difesa «consumatasi nel diniego del giudice di valutazione delle prove», la violazione dell'art. 116 cod. proc. pen. in punto di valutazione della prova «secondo prudente apprezzamento» e l'omesso esame di elementi istruttori; letta la memoria depositata il 14 giugno 2023 con la quale il ricorrente ha ribadito le suindicate doglianze; ritenuto che tutti i motivi sono assolutamente privi della necessaria specificità, risolvendosi nella mera indicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che si assumono violati e rilevato che, comunque, non si confrontano in alcun modo con la congrua motivazione fornita, su ciascuno di essi, dal giudice di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31987/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris