Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 marzo 2026
Corte di giustizia UE n. 1352/2026
ECLI:EU:C:2026:868
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
15 ottobre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) n. 1352/2014 – Misure restrittive in considerazione della situazione nello [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 2, paragrafo 2 – Divieto di mettere fondi indirettamente a disposizione delle persone, entità od organismi interessati da tali misure – Messa a disposizione di fondi a enti pubblici non interessati – Influenza delle persone interessate concorrente rispetto a quella del governo legittimo non interessato – Presunzione di controllo – Assenza – Assenza di cooperazione da parte del governo legittimo con le persone interessate – Rilevanza – Rischio ragionevole che le persone interessate beneficino di tutti o di parte dei fondi »
Nella causa C‑842/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 27 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2024, nel procedimento
DNO [OSCURATO:PERSONA] AS
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] of Oil and Minerals (of [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
liquidata,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, B. Smulders, E. Regan, J. Passer e D. Gratsias (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: F. Cathagne, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per la DNO [OSCURATO:PERSONA] AS, da J. Clark, solicitor, I. Michou e J. Ortscheidt, avocats;
– per il [OSCURATO:PERSONA] of Oil and Minerals (of [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], da S. Bayrou e A. Bénabent, avocats;
– per il governo francese, da B. Fodda, J.B. Merlin, E. Timmermans e B. Travard, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da G. Palatiello e L. Paolucci, avvocati dello Stato;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da E.M.M. Besselink e M.K. Bulterman, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da L. Baumgart, J.‑F. Brakeland e M. Carpus‑Carcea, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 marzo 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello [OSCURATO:PERSONA] (GU 2014, L 365, pag. 60), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/397 del Consiglio, del 5 marzo 2021 (GU 2012, L 77 I, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1352/2014»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la DNO [OSCURATO:PERSONA] AS (in prosieguo: la «DNO») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Moe»), il [OSCURATO:PERSONA] of Oil and Minerals (of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]) [Ministero del petrolio e delle miniere (della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: il «Ministero del petrolio e delle miniere»), la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «YOGC») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito alla validità di un lodo arbitrale che condanna la DNO, la [OSCURATO:PERSONA] e la Moe a risarcire i danni al Ministero del petrolio e delle miniere e alla YOGC.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Risoluzione 2140 (2014)
3
Il 26 febbraio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato, sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 1945, la risoluzione 2140 (2014).
4
Ai sensi di tale risoluzione:
«
Il Consiglio di sicurezza
,
(…)
Riaffermando
il suo fermo impegno a favore dell’unità, della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dello [OSCURATO:PERSONA],
(…)
Constatando
con preoccupazione
i problemi di ordine politico, economico, umanitario e di sicurezza, compresa la violenza che perdura nello [OSCURATO:PERSONA],
(…)
Constatando
che lo [OSCURATO:PERSONA] si trova ad affrontare gravi problemi economici, sociali e di sicurezza, a causa dei quali numerosi yemeniti hanno un disperato bisogno di aiuti umanitari,
riaffermando
il proprio sostegno al Governo [della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA]] per gli sforzi che sta compiendo al fine di preservare la sicurezza, promuovere lo sviluppo economico e sociale e proporre riforme nei settori politico, economico e della sicurezza, e plaudendo al lavoro svolto dall’Ufficio esecutivo del Quadro di responsabilità reciproca, dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale [(FMI)] volto ad accompagnare il Governo yemenita nel suo percorso di riforma economica,
(…)
Considerando
che la situazione nello [OSCURATO:PERSONA] costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione,
Agendo
in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
(…)
11.
Decide
che tutti gli Stati membri devono, per un periodo iniziale di un anno a decorrere dall’adozione della presente risoluzione, congelare immediatamente i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche che si trovano nel loro territorio e che sono di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto delle persone o entità designate dal [comitato delle sanzioni] o di qualsiasi persona o entità che agisca per conto o su ordine di queste, o di qualsiasi entità da essa detenute o sotto il loro controllo, e
decide
inoltre
che tutti gli Stati membri devono vigilare affinché i loro cittadini o qualsiasi persona o entità che si trovi nel loro territorio non mettano a disposizione di tali persone o entità fondi, beni finanziari o risorse economiche, né ne consentano l’utilizzo a loro vantaggio;
(…)
17.
Decide
che le disposizioni di cui a[l] paragraf[o] 11 (…) si applicano alle persone ed entità designate dal [comitato delle sanzioni] come persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello [OSCURATO:PERSONA];
(…)
19.
Decide
di istituire (…) un [comitato delle sanzioni] composto da tutti i suoi membri (…), che svolgerà i seguenti compiti:
(…)
c) Designare le persone e le entità soggette alle misure imposte dal paragrafo 11 (…) di cui sopra;
(…)».
Risoluzione 2216 (2015)
5
Il 14 aprile 2015, il Consiglio di sicurezza ha adottato, a seguito della risoluzione 2140 (2014) e delle risoluzioni successive, la risoluzione 2216 (2015).
6
Ai sensi di quest’ultima risoluzione:
«
Il Consiglio di sicurezza
,
(…)
Prendendo atto
della lettera datata 24 marzo 2015 del Rappresentante permanente dello [OSCURATO:PERSONA] presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, con la quale veniva trasmessa una lettera del Presidente dello [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi informava il Presidente del Consiglio di sicurezza che “aveva sollecitato il Consiglio di cooperazione del Golfo e la Lega degli Stati arabi a fornire assistenza immediata, con ogni mezzo e attraverso tutte le misure necessarie, compreso l’intervento militare, per proteggere lo [OSCURATO:PERSONA] e la sua popolazione dall’aggressione persistente degli Houthi”, (…)
(…)
Ribadendo
il proprio sostegno alla legittimità del Presidente dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e
invitando
nuovamente tutte le parti e gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi atto che possa ledere l’unità, la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dello [OSCURATO:PERSONA], nonché la legittimità del Presidente dello [OSCURATO:PERSONA],
(…)
Condannando
con la massima fermezza le misure unilaterali adottate dagli Houthi e deplorando il fatto che essi non abbiano dato seguito alle richieste formulate nella risoluzione 2201 (2015), ovvero che ritirino, immediatamente e senza condizioni, le proprie forze dagli edifici ufficiali, compresi quelli della capitale [OSCURATO:PERSONA], riportino alla normalità la situazione in materia di sicurezza nella capitale e in altre province, cedano il controllo delle istituzioni governative e di sicurezza, liberino incondizionatamente e senza che venga loro arrecato alcun danno tutte le persone poste agli arresti domiciliari o detenute arbitrariamente e
chiedano nuovamente
agli attori non statali di ritirarsi dalle istituzioni dello Stato, in tutto lo [OSCURATO:PERSONA], e di non tentare di impadronirsi di tali istituzioni,
Deplorando
ogni tentativo da parte degli Houthi di adottare misure che rientrano esclusivamente nella competenza del governo legittimo dello [OSCURATO:PERSONA], e
rilevando
che tali misure sono inaccettabili,
(…)
Agendo
in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
1.
Esige
che tutte le parti yemenite, in particolare gli Houthi, applichino integralmente le disposizioni della risoluzione 2201 (2015) e si astengano da qualsiasi nuova azione unilaterale che possa compromettere la transizione politica nello [OSCURATO:PERSONA], ed
esige inoltre
che gli Houthi, immediatamente e senza condizioni:
a) Pongano fine al ricorso alla violenza;
b) Rimuovano le loro forze da tutte le zone di cui hanno assunto il controllo, compresa la capitale [OSCURATO:PERSONA];
(…)
d) Cessino ogni azione di esclusiva competenza del legittimo governo dello [OSCURATO:PERSONA];
(…)
3.
Decide
che le persone indicate nell’allegato alla presente risoluzione saranno soggette alle misure previste [dal] paragraf[o] 11 (…) della risoluzione 2140 (2014);
(…)».
Diritto dell
’
Unione
Decisione 2014/932
7
La decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello [OSCURATO:PERSONA] (GU 2014, L 365, pag. 147), come modificata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/398 del Consiglio, del 5 marzo 2021 (GU 2021, L 77 I, pag. 3) (in prosieguo: la «decisione 2014/932»), ai suoi considerando 1, 2 e 4 enuncia quanto segue:
«(1) Il 26 febbraio 2014, il [Consiglio di sicurezza] ha adottato la risoluzione 2140 (2014), che (…) ribadisce il [suo] fermo impegno a favore dell’unità, della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dello [OSCURATO:PERSONA].
(2) La risoluzione del [Consiglio di sicurezza] 2140 (2014) richiede che (…) tali fondi e beni delle persone o entità designate dal [comitato delle sanzioni] siano congelati.
(…)
(4) È necessaria un’azione dell’Unione [europea] per attuare determinate misure».
8
L’articolo 2
ter
, di tale decisione, ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati da persone o entità designate dal Comitato in quanto intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza dello [OSCURATO:PERSONA] (…)
(…)
o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.
L’elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell’allegato della presente decisione.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, né destinato a vantaggio di persone o entità elencate nell’allegato della presente decisione».
9
L’articolo 3 della citata decisione è del seguente tenore:
«Il Consiglio [dell’Unione europea] redige l’elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza o dal [Comitato delle sanzioni]».
10
L’allegato della decisione 2014/932 contiene l’elenco delle persone e delle entità menzionate, in particolare, all’articolo 2
ter
, paragrafi 1 e 2, di tale decisione, che formano oggetto delle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente alla risoluzione 2140 (2014) e alle risoluzioni successive. In tale elenco figurano persone appartenenti al movimento houthi o ad esso associate.
Regolamento n. 1352/2014
11
I considerando 1, 3 e 5 del regolamento n. 1352/2014 enunciano quanto segue:
«(1) Conformemente alla risoluzione del [Consiglio di sicurezza] 2140 (2014) del 26 febbraio 2014, la [decisione 2014/932] dispone (…) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone designate dal [comitato delle sanzioni] (…)
(…)
(3) Poiché alcune delle misure previste dalla [decisione 2014/932] rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, soprattutto per garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(…)
(5) La competenza a modificare gli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, tenuto conto della specifica minaccia per la pace e la sicurezza internazionali costituita dalla situazione nello [OSCURATO:PERSONA] e al fine di assicurare la coerenza con il processo di modifica e revisione dell’allegato della [decisione 2014/932]».
12
A norma dell’articolo 1 di tale regolamento:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(…)
e) “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l’affitto e le ipoteche;
f) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
g) “fondo”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura (…)
(…)».
13
L’articolo 2 di detto regolamento prevede quanto segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I del presente regolamento.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio».
14
L’articolo 3 del citato regolamento, al suo paragrafo 1, precisa quanto segue:
«Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nello [OSCURATO:PERSONA] (…)».
15
L’articolo 15 del medesimo regolamento, al paragrafo 1, così dispone:
«Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, entità o organismo, e ha dato motivazione sulle ragioni della designazione, il Consiglio inserisce nell’allegato I. (…)».
16
L’allegato I del regolamento n. 1352/2014 contiene l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2 dello stesso regolamento. Tale elenco riprende, ai fini dell’applicazione delle misure previste da detto regolamento, l’elenco contenuto nell’allegato della decisione 2014/932, menzionato al punto 10 della presente sentenza.
Orientamenti relativi alle misure restrittive
17
L’8 dicembre 2003, il Consiglio ha adottato gli «orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’[Unione europea]» (in prosieguo: gli «orientamenti relativi alle misure restrittive»), successivamente aggiornati il 4 maggio 2018.
18
Il punto 55
ter
di tali orientamenti prevede quanto segue:
«I criteri di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è controllata da un’altra persona o entità, esclusivamente o sulla base di un accordo con altri azionisti o terzi, potrebbero includere, tra l’altro:
(…)
d) avere il diritto di esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
e) potersi avvalere del diritto di esercitare un’influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;
f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica o entità;
(…)».
19
Il punto 55
quinquies
di detti orientamenti precisa quanto segue:
«Qualora si determini la proprietà o il controllo in conformità dei suddetti criteri, mettere a disposizione di persone giuridiche o entità non figuranti in un elenco fondi o risorse economiche posseduti o controllati da una persona o entità elencata sarà in linea di principio equiparato al metterli indirettamente a disposizione di quest’ultima persona o entità, a meno che non si possa determinare ragionevolmente, caso per caso, adottando un approccio basato sul rischio e tenendo conto di tutte le pertinenti circostanze, inclusi i criteri elencati in appresso, che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno utilizzati da o a vantaggio di tale persona o entità elencata.
I criteri di cui tenere conto includono, tra l’altro:
(…)
(c) le caratteristiche dei fondi o delle risorse economiche messi a disposizione, compresa la loro potenziale utilizzazione da parte dell’entità elencata e la facilità di trasferirglieli.
(…)».
20
Il punto 55
sexies
degli stessi orientamenti è così formulato:
«Occorre prendere atto che l’indiretta messa a disposizione di fondi o risorse economiche a persone o entità figuranti in un elenco può includere anche la loro messa a disposizione a persone o entità che non sono possedute o controllate da entità figuranti nell’elenco».
Diritto francese
21
L’articolo 1518 del code de procédure civile (codice di procedura civile) così dispone:
«Il lodo emesso in Francia in materia di arbitrato internazionale può essere oggetto unicamente di un ricorso di annullamento».
22
L’articolo 1520 di tale codice così recita:
«Il ricorso di annullamento è ammissibile unicamente se:
(…)
5° Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo è contrario all’ordine pubblico internazionale».
23
Ai sensi dell’articolo 1527 di detto codice:
«(…)
Il rigetto (…) del ricorso di annullamento conferisce l’
exequatur
al lodo arbitrale o alle sue disposizioni che non sono censurate dalla corte».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
24
Nel corso del 2014 e del 2015, il movimento houthi ha assunto il controllo della capitale dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e ha tentato di sostituire unilateralmente il governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA] con un governo illegittimo dominato da tale movimento, il che ha dato luogo all’intervento di una coalizione internazionale a sostegno del governo legittimo, il quale ora ha provvisoriamente sede ad Aden ([OSCURATO:PERSONA]).
25
Tenuto conto di tale situazione, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 2140 (2014), menzionata al punto 3 della presente sentenza, con la quale ha disposto segnatamente il congelamento dei beni delle persone e delle entità che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di tale risoluzione, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932 e il regolamento n. 1352/2014, di cui ai punti 7 e 11 della presente sentenza. Come emerge dai precedenti punti 10 e 16, l’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento riguarda, in particolare, a seguito delle successive modifiche di cui detto regolamento è stato oggetto, persone appartenenti al movimento houthi o ad esso associate.
26
Prima di tali eventi, il Ministero del petrolio e delle miniere e la YOGC, società interamente detenuta dallo Stato, avevano concluso con la DNO, la [OSCURATO:PERSONA], la Moe e la [OSCURATO:PERSONA] accordi per lo sfruttamento e la ripartizione della produzione di petrolio e gas naturale.
27
Nel gennaio 2015, la DNO, la [OSCURATO:PERSONA], la Moe e la [OSCURATO:PERSONA] si sono ritirate da tali accordi. Il Ministero del petrolio e delle miniere e la YOGC hanno avviato nei confronti di tali società un procedimento arbitrale sotto l’egida della Camera di Commercio Internazionale, contestando la validità di tali recessi e chiedendo il relativo risarcimento dei danni.
28
Con lodo arbitrale pronunciato a Parigi (Francia) il 15 luglio 2019, la DNO, la [OSCURATO:PERSONA] e la Moe sono state condannate a risarcire i danni al Ministero del petrolio e delle miniere e alla YOGC.
29
La DNO, la [OSCURATO:PERSONA] e la Moe hanno proposto un ricorso di annullamento avverso tale lodo dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia). Esse hanno fatto valere, in particolare, che tale lodo era contrario all’ordine pubblico internazionale, in quanto la sua esecuzione rischiava di mettere indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi iscritti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 1352/2014, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di quest’ultimo.
30
Con sentenza del 5 ottobre 2021, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha respinto il suddetto ricorso.
31
In tale sentenza, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha ritenuto che, sebbene non le spettasse estendere le misure restrittive previste dal regolamento n. 1352/2014 a persone non figuranti nell’elenco redatto in tale regolamento, essa era tenuta a verificare che il riconoscimento o l’esecuzione del lodo arbitrale controverso non fosse tale da violare le suddette misure restrittive consentendo, direttamente o indirettamente, la messa a disposizione di fondi o l’uso di questi ultimi a favore di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi iscritti nell’allegato I di detto regolamento, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Essa ha inoltre rilevato che tale verifica doveva essere effettuata tenendo conto della situazione valutata il giorno della pronuncia del giudice e doveva basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti che consentissero di concludere nel senso di una violazione di dette misure restrittive.
32
Nella specie, essa ha considerato che, affinché si possa configurare una messa a disposizione indiretta, occorreva dimostrare che il Ministero del petrolio e delle miniere e la YOGC agivano effettivamente «a nome, sotto il controllo o la direzione» delle persone iscritte in tale allegato I e che essi avevano l’intenzione di usare i fondi controversi a vantaggio di queste ultime. Essa si è basata, a tal riguardo, sui criteri indicati al punto 55
ter
, lettere da d) a f), degli orientamenti relativi alle misure restrittive.
33
Essa ha dichiarato che nessuno degli elementi dedotti consentiva di dimostrare che il Ministero del petrolio e delle miniere, rappresentante del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dalla comunità internazionale e sostenuto dalla Banca mondiale e dall’FMI, agisse sotto il controllo o la direzione delle persone menzionate nel regolamento n. 1352/2014, laddove invece il conflitto armato nello [OSCURATO:PERSONA] oppone principalmente tale governo al movimento houthi.
34
Essa ha altresì ritenuto che, sebbene dagli elementi presentati nel dibattimento risultava che il controllo della YOGC era rivendicato sia dal governo legittimo sia dal movimento houthi, non era dimostrato che queste due parti agissero di concerto e che la prima sarebbe stata sotto il controllo della seconda. Essa si è basata in particolare su una lettera del 23 agosto 2015, con la quale il Primo ministro del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato le compagnie petrolifere straniere a trattare solo con persone poste sotto l’autorità di tale governo, a considerare nulle le decisioni, nomine e direttive emanate dalle milizie houthi nel febbraio 2015 in seno al Ministero del petrolio e delle miniere nonché alle autorità e agli organismi ad esso collegati, a non applicare le direttive o le istruzioni impartite da tali milizie o dai comitati ad esse affiliati e, infine, a non consegnare le somme dovute allo Stato finché non fossero state informate del luogo e dell’ora della consegna.
35
Infine, essa ha ritenuto che non fosse sufficiente a concludere nel senso di una presa di controllo della YOGC da parte del movimento houthi il fatto che il sito Internet ufficiale di tale società, potenzialmente piratato, menzionasse il nome di un ministro houthi, né il resoconto dell’agenzia di stampa yemenita Saba che riportava una riunione tenutasi in presenza del primo ministro houthi, nel corso della quale il sig. [OSCURATO:PERSONA], presentato come direttore esecutivo della YOGC, aveva esposto il programma di razionamento del petrolio, del diesel e del gas domestico nella capitale e nei governatorati posti sotto controllo houthi.
36
Come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, a seguito della sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) di cui ai punti da 30 a 35 della presente sentenza, il Ministero del petrolio e delle miniere, in data 30 marzo 2022, ha presentato al Tribunale del distretto di Oslo (Norvegia) una domanda diretta all’esecuzione del lodo di cui al punto 28 della presente sentenza. Tale tribunale ha dichiarato il lodo esecutivo e ha ordinato alla DNO di pagare il risarcimento dei danni dovuto. L’appello interposto dalla DNO dinanzi alla Corte d’appello di Borgarting (Norvegia) e la sua impugnazione dinanzi alla Corte suprema (Norvegia) sono stati respinti. Il 4 dicembre 2023, la DNO ha versato l’importo netto dovuto in forza di tale lodo al solo Ministero del petrolio e delle miniere, basandosi sulla lettera del 13 ottobre 2022 con la quale la YOGC aveva comunicato alla DNO di aver ceduto a tale ministero tutti i diritti ad essa spettanti in forza di detto lodo e aveva dichiarato che non avrebbe reclamato le somme già versate a quest’ultimo.
37
Parallelamente a tale procedimento di esecuzione, la DNO e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, rispettivamente, un’impugnazione e un’impugnazione incidentale avverso la sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio.
38
A sostegno del loro motivo di cassazione, esse sostengono, da un lato, che un lodo arbitrale può essere annullato qualora il suo riconoscimento o la sua esecuzione violino, in maniera qualificata, l’ordine pubblico internazionale e, dall’altro, che l’espressione «mettere, direttamente o indirettamente, (…) a disposizione», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014, riveste, come risulterebbe dal punto 55
sexties
degli orientamenti relativi alle misure restrittive, un’accezione ampia. Orbene, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) avrebbe violato quest’ultima disposizione aggiungendovi una condizione. Infatti, tale giudice si sarebbe limitato a verificare se il Ministero del petrolio e delle miniere e la YOGC agissero effettivamente, a nome, sotto il controllo o la direzione delle persone sottoposte alle misure restrittive e se essi avessero l’intenzione di utilizzare i fondi controversi a vantaggio di queste ultime, anziché verificare se l’esecuzione del lodo, nella misura in cui portava a una messa a disposizione di fondi a favore della YOGC, rischiasse di andare a vantaggio di persone, entità od organismo iscritti nell’allegato I di tale regolamento, anche se privi di qualsiasi potere di controllo o direzione su tale società.
39
A tal riguardo, in primo luogo, il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’espressione «mettere (…) a disposizione» riveste un’accezione ampia, che non riguarda una qualificazione giuridica particolare, ma comprende qualsiasi atto il cui compimento sia necessario, secondo il diritto nazionale applicabile, per consentire a una persona di ottenere effettivamente il potere di disporre pienamente del bene di cui trattasi (sentenza dell’11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf‑Niehuus, C‑117/06, EU:C:2007:596, punto 51).
40
Inoltre, esso rileva che la Corte ha dichiarato che spettava al giudice nazionale verificare, al fine di concludere nel senso di una messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, se il dirigente della società a cui tale risorsa doveva essere consegnata avesse agito a nome, sotto il controllo o la direzione della società iscritta nell’elenco e avesse avuto l’intenzione di sfruttare il bene di cui trattasi a vantaggio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, EU:C:2011:874, punti 52 e 53).
41
Infine, esso indica che, nel contesto delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia, la Corte ha precisato che pagamenti possono costituire una messa a disposizione indiretta di fondi a favore di una persona soggetta a tali misure solo a condizione che essi possano essere trasferiti a tale persona o che quest’ultima detenga il potere di disporre di tali fondi, in particolare a causa di legami giuridici o finanziari tra il beneficiario dei fondi e tale persona (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2019, SH, C‑168/17, EU:C:2019:36, punti da 60 a 62). Esso aggiunge che, nel contesto delle misure restrittive nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto che esse avessero una vocazione preventiva destinata ad impedire un rischio di proliferazione nucleare (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑340/20, EU:C:2021:903, punti 53 e 54).
42
In secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, nel caso di specie, la questione principale che si pone è relativa ai criteri che consentono di concludere nel senso di una messa a disposizione indiretta a favore di persone, entità od organismi iscritti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 1352/2014, a causa del pagamento, in esecuzione di un lodo arbitrale, delle somme dovute al Ministero del petrolio e delle miniere e alla YOGC, sebbene questi ultimi non siano iscritti in tale elenco. Inoltre, esso osserva che la situazione di fatto descritta nella sentenza impugnata solleva questioni relative all’onere della prova, tenuto conto della situazione politica incerta del paese interessato.
43
In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 2, paragrafo 2, del [regolamento n. 1352/2014] debba essere interpretato, alla luce degli orientamenti [relativi alle misure restrittive], nel senso che si può considerare messa a disposizione indiretta la messa a disposizione di fondi ad enti pubblici non interessati dalle misure restrittive, qualora sia dimostrato che le persone oggetto di tali misure esercitino, presso tali enti, un’influenza concorrente rispetto a quella del legittimo governo non interessato da siffatte misure.
2) Qualora sia dimostrata l’esistenza di tale influenza concorrente, se l’articolo 2, paragrafo 2, del [regolamento n. 1352/2014] debba essere interpretato nel senso che si può presumere che gli enti a disposizione dei quali i fondi sono consegnati siano controllati da persone interessate dalle misure restrittive. In caso di risposta in senso affermativo: se tale presunzione ammetta la prova contraria. A tale riguardo, se sia rilevante la circostanza che il legittimo governo, non interessato dalle misure restrittive, non collabori con persone interessate da tali misure.
3) Qualora gli elementi prodotti dinanzi al giudice nazionale non consentano di valutare se l’influenza determinante in seno all’ente a disposizione del quale sono messi i fondi appartenga al legittimo governo o alle persone interessate dalle sanzioni, se il semplice rischio ragionevole che queste ultime beneficino in definitiva di tutti o di parte di tali fondi sia sufficiente al fine di applicare le sanzioni».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
44
Per giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 18 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑245/24, EU:C:2025:987, punto 26 nonché giurisprudenza citata).
45
Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio e dal fascicolo sottoposto alla Corte, il giudice del rinvio si interroga sulla pertinenza della nozione di «messa a disposizione indiretta», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014, in un contesto in cui, in primo luogo, il controllo dell’entità che può ricevere fondi, la società YOGC, è rivendicato sia dal governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA] sia dal movimento houthi, in secondo luogo, taluni membri di tale movimento e talune persone ad esso associate sono iscritti nell’allegato I del regolamento in parola e, in terzo luogo, tale governo legittimo, opposto al suddetto movimento nell’ambito del conflitto armato nello [OSCURATO:PERSONA], non agisce a nome, sotto il controllo o la direzione di detto movimento e non coopera con quest’ultimo.
46
Ne risulta altresì che, dinanzi al giudice del rinvio, la DNO non contesta gli accertamenti della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) secondo cui gli elementi da essa invocati dinanzi a tale giudice, menzionati al punto 35 della presente sentenza, non erano sufficienti a concludere nel senso di una presa di controllo della YOGC da parte del movimento houthi. Per contro, essa addebita a detto giudice di non aver verificato se l’esecuzione del lodo arbitrale, nella parte in cui portava a una messa a disposizione di fondi a favore della YOGC, avrebbe rischiato di andare a vantaggio di una persona, di un’entità o di un organismo iscritti nell’allegato I di tale regolamento, anche se privi di qualsiasi potere di controllo o direzione su tale società.
47
Si deve quindi ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014 debba essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di fondi a favore di un ente pubblico non iscritto nell’allegato I di tale regolamento, in esecuzione di un lodo arbitrale, possa costituire una messa a disposizione indiretta di fondi a favore di persone, entità od organismi iscritti in tale allegato I, qualora questi ultimi, senza esercitare alcun potere di controllo o direzione su tale ente, rivendichino un siffatto controllo, allo stesso titolo del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA], il quale non è contemplato da detto regolamento e non collabora con dette persone, entità od organismi.
48
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1352/2014, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato I di tale regolamento. Conformemente alla formulazione del paragrafo 2 di tale articolo 2, nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, di tali persone, entità od organismi o utilizzato a loro vantaggio.
49
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento citato, in combinato disposto con l’articolo 1, lettere e) e f), di quest’ultimo, mira a limitare al massimo le operazioni che possono essere eseguite sui fondi o sulle risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I del medesimo regolamento, senza modificare la proprietà di tali beni (v., per analogia, sentenze dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑340/20, EU:C:2021:903, punti 43 e 44, nonché del 15 dicembre 2022, Instrubel e a., C‑753/21 e C‑754/21, EU:C:2022:987, punto 50 e giurisprudenza citata).
50
Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n.1352/2014, l’impiego, in tale disposizione, dei termini «direttamente o indirettamente» attesta che il divieto cui esso si riferisce deve ricevere un’accezione ampia. Lo stesso vale per l’espressione «mettere (…) a disposizione», che vi figura, la quale si riferisce a qualsiasi atto il cui compimento sia necessario per consentire alle persone, alle entità o agli organismi interessati di ottenere effettivamente il potere di disporre di fondi o di risorse economiche, senza fare riferimento ad una particolare qualificazione giuridica (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, EU:C:2011:874, punti 39 e 40 nonché giurisprudenza citata). Infatti, occorre evitare l’elusione del congelamento dei beni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento (v., per analogia, sentenze dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑340/20, EU:C:2021:903, punto 56, e del 12 marzo 2026, EM System, C‑84/24, EU:C:2026:181, punto 79).
51
A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che la definizione dell’espressione «mettere a disposizione» di cui al punto precedente della presente sentenza include il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo arbitrale che condanna al pagamento di un risarcimento danni, qualora questi consentano a persone, entità od organismi soggetti a misure restrittive di ottenere effettivamente il potere di disporre delle somme assegnate a tale titolo.
52
D’altro lato, per quanto riguarda l’interpretazione dei termini «direttamente o indirettamente», è vero che, in linea di principio, non vi è messa a disposizione «diretta» di fondi o di risorse economiche, ai sensi di tale disposizione, qualora il beneficiario di tali fondi o risorse non sia iscritto nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 1352/2014 (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2019, SH, C‑168/17, EU:C:2019:36, punto 60).
53
Tuttavia, un’ipotesi del genere può corrispondere a una messa a disposizione «indiretta» di fondi o di risorse economiche a una persona, entità od organismo iscritti in tale elenco, in particolare qualora il beneficiario abbia agito a nome, sotto il controllo o la direzione di tale persona, entità od organismo e abbia avuto l’intenzione di sfruttare i beni in questione a loro vantaggio (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, EU:C:2011:874, punti da 51 a 53).
54
Ciò può valere anche quando tali fondi o risorse economiche possono essere trasferiti a tale persona, entità od organismo o se tale persona, entità od organismo ha il potere di disporne, in particolare a causa di legami giuridici o finanziari con il beneficiario dei fondi (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2019, SH, C‑168/17, EU:C:2019:36, punto 62).
55
Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, le circostanze menzionate ai punti 53 e 54 della presente sentenza costituiscono soltanto circostanze pertinenti che consentono, se del caso, di concludere per l’esistenza di una «messa a disposizione indiretta di fondi», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014. Di conseguenza, tenuto conto dell’accezione ampia che occorre dare a tale espressione al fine, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 51 della presente sentenza, di evitare qualsiasi elusione, l’assenza di tali circostanze in un caso concreto non può essere sufficiente per escludere l’esistenza della suddetta «messa a disposizione indiretta».
56
Del resto, tale interpretazione è corroborata dal punto 55
sexies
degli orientamenti relativi alle misure restrittive, ai sensi del quale la messa a disposizione indiretta di fondi o di risorse economiche a favore di persone o entità figuranti in un elenco può anche comprendere la messa a disposizione di tali fondi o risorse a favore di persone o entità che non sono di proprietà delle entità figuranti nell’elenco o che non sono sotto il loro controllo.
57
Peraltro, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, dal preambolo e dal punto 17 della risoluzione 2140 (2014) nonché dall’articolo 3 del regolamento n. 1352/2014, letto alla luce del suo considerando 5, si evince che le misure restrittive adottate dal Consiglio nell’ambito di tale regolamento, conformemente a tale risoluzione, hanno una vocazione preventiva, in quanto, applicandosi ai beni delle persone, entità od organismi che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA], mirano a prevenire tali atti e, in tal modo, a contrastare la minaccia che la situazione nello [OSCURATO:PERSONA] rappresenta per la pace e la sicurezza internazionale nella regione.
58
Nel caso di specie, non sembra potersi escludere che, pur non disponendo di poteri di controllo o di direzione sul Ministero del petrolio e delle miniere del governo legittimo e sulla YOGC, a favore dei quali è stato pronunciato il lodo arbitrale citato al punto 28 della presente sentenza, talune persone, entità od organismi iscritti nell’allegato I del regolamento n. 1352/2014, quali persone appartenenti al movimento houthi o ad esso associate, possano effettivamente ottenere il potere di disporre di fondi destinati a tale società.
59
Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 50 della presente sentenza, una siffatta messa a disposizione presuppone che il riconoscimento o l’esecuzione del lodo arbitrale a favore di detta società consenta a tale entità o a tali persone di ottenere effettivamente il potere di disporre dei fondi destinati alla stessa società e, pertanto, che tale entità o tali persone detengano effettivamente i mezzi per procurarsi i fondi di cui trattasi.
60
A tal riguardo, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni e come risulta dalle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015) e dal fascicolo di cui dispone la Corte, il movimento houthi ha posto in essere, nella parte del territorio dello [OSCURATO:PERSONA] che controlla, segnatamente nella capitale di tale paese, [OSCURATO:PERSONA], strutture di governance parallele a quelle del governo legittimo, che ha provvisoriamente sede ad Aden. Più in particolare, tale movimento adotta misure che rientrano nell’esclusiva autorità del governo legittimo, rivendica il controllo del Ministero del petrolio e delle miniere e della YOGC, società di cui utilizza il sito Internet ufficiale, e sembra poter impartire istruzioni alle compagnie petrolifere straniere e farsi trasferire somme destinate allo Stato. Del resto, da tale fascicolo emerge altresì che, nell’ambito del procedimento di esecuzione del lodo arbitrale citato al punto 28 della presente sentenza, il Tribunale distrettuale di Oslo ha constatato che, a seguito della pronuncia di tale lodo, la DNO aveva ricevuto non solo domande del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA], ma anche di attori che sostenevano il movimento houthi.
61
Ne consegue che, sebbene le rivendicazioni di tale movimento nei confronti della YOGC siano illegittime, persone incaricate da detto movimento o dalle strutture di governance da esso stabilite potrebbero eventualmente procurarsi i fondi destinati a tale società presentandosi come abilitate da un’autorità legittima a riceverli. Spetterà nondimeno al giudice nazionale competente, se del caso, verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se lo stesso movimento o i suoi principali dirigenti dispongano effettivamente della capacità di procurarsi detti fondi con tale mezzo o in altro modo.
62
Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014 deve essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di fondi a favore di un ente pubblico non iscritto nell’allegato I di tale regolamento, in esecuzione di un lodo arbitrale, può costituire una messa a disposizione indiretta di fondi a favore di persone, entità od organismi iscritti in tale allegato I, qualora questi ultimi, senza esercitare un potere di controllo o di direzione su tale ente, rivendichino un siffatto potere, allo stesso titolo del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA], a condizione che essi siano in grado di procurarsi effettivamente tali fondi.
Sulla terza questione
63
Con la sua terza questione, che occorre esaminare prima della seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014 debba essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di fondi a favore di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi iscritti nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento si applichi qualora esista un mero rischio ragionevole che tali persone, entità od organismi beneficino, in tutto o in parte, dei fondi destinati a un’entità non iscritta in tale allegato.
64
Come risulta dalla risposta alla prima questione, in particolare dai punti da 50 a 62 della presente sentenza, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento presuppone che le persone, entità od organismi iscritti nell’allegato I di detto regolamento siano effettivamente in grado di disporre, in tutto o in parte, dei fondi destinati a un’entità, anche se quest’ultima non è iscritta in detto allegato I. Di conseguenza, non è necessario che tali persone, entità od organismi siano i beneficiari diretti dei fondi in questione, ma è sufficiente che essi possano beneficiarne.
65
Tuttavia, con la sua terza questione, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, quale grado di probabilità debba presentare tale rischio per giustificare l’applicazione del divieto previsto dalla disposizione in esame.
66
A tal riguardo, al pari di varie parti interessate, occorre sottolineare che il divieto sancito all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014, che può comportare l’indisponibilità, per persone, entità od organismi non iscritti nell’allegato I di tale regolamento, di fondi di cui sono legalmente beneficiari, non può essere giustificato da un rischio puramente ipotetico di distrazione dei fondi a vantaggio di persone, entità od organismi iscritti in tale allegato I. Pertanto, l’incertezza della situazione politica nello [OSCURATO:PERSONA], menzionata dal giudice del rinvio, di per sé, non può fondare una valutazione di tale rischio basata su semplici congetture quanto all’influenza che tali persone, entità od organismi iscritti potrebbero esercitare su persone, entità od organismi il cui nome non figura in detto allegato I.
67
In primo luogo, tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza relativa alle misure restrittive adottate dal Consiglio, che prevedono il congelamento dei beni delle persone interessate da tali misure. Secondo la suddetta giurisprudenza, tali misure devono fondarsi su una base di fatto sufficientemente solida, cosicché il loro controllo giurisdizionale non deve limitarsi alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma deve vertere sulla questione se tali motivi, o per lo meno uno di essi considerato sufficiente a fondare la misura di cui trattasi, siano fondati (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119, nonché del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punto 36 e giurisprudenza citata).
68
In secondo luogo, anche se, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, le misure restrittive comportano, per definizione, effetti che incidono sui diritti di proprietà e sul libero esercizio delle attività professionali, causando così danni a parti che non hanno alcuna responsabilità nella situazione che ha condotto alla loro adozione (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 149 e giurisprudenza citata), resta il fatto che le misure adottate da un’autorità nazionale, compreso un giudice nazionale, in applicazione di un regime di misure restrittive non devono eccedere quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti da tali misure né essere sproporzionate rispetto a tali obiettivi (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 77 e giurisprudenza citata).
69
In terzo luogo, nel procedimento principale, l’annullamento del lodo arbitrale emesso a favore della YOGC può incidere non solo sul diritto di proprietà e sugli interessi economici di tale società, ma anche su quelli del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA], che detiene legalmente quest’ultima e che è altresì beneficiario, in misura uguale ad essa, del risarcimento concesso da tale lodo.
70
Risulta in particolare dalle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015) che tale governo legittimo è riconosciuto e sostenuto dal Consiglio di Sicurezza, che, del resto, esso non è soggetto alle misure restrittive adottate a livello delle Nazioni Unite e dell’Unione, che non coopera con il movimento houthi, con il quale è in conflitto, e che queste misure restrittive hanno segnatamente l’obiettivo di prevenire le azioni illecite di tale movimento, che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità nello [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, è pacifico che, come fatto valere dal Ministero del petrolio e delle miniere e dalla YOGC nel procedimento principale e dinanzi alla Corte, tale governo ha adottato misure volte ad evitare che fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di tale movimento.
71
Inoltre, tali risoluzioni perseguono segnatamente l’obiettivo di ripristinare l’unità, la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, da dette risoluzioni risulta che il sostegno fornito al governo legittimo e le misure restrittive dirette contro il movimento houthi contribuiscono, in egual misura, a tale obiettivo. Parimenti, dalla risoluzione 2140 (2014) nonché dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, tenuto conto delle difficoltà economiche e sociali di tale Stato terzo, detto governo beneficia, conformemente agli obiettivi di tale risoluzione, dell’assistenza finanziaria di istituzioni internazionali, quali la Banca mondiale o l’FMI.
72
In una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014, per il solo motivo che il controllo sulla YOGC è rivendicato dal movimento houthi, potrebbe rivelarsi sproporzionata rispetto agli obiettivi di tale regolamento, se non addirittura contraria ad essi. Infatti, da un lato, un simile approccio, tenuto conto della situazione politica nello [OSCURATO:PERSONA] descritta al punto 60 della presente sentenza, rischierebbe di essere adottato nei confronti di un gran numero di enti, in particolare pubblici, anche qualora essi non abbiano, di fatto, alcun legame con tale movimento e rimanga ipotetico il rischio che i fondi di cui essi sono beneficiari vengano messi a disposizione di quest’ultimo. Dall’altro, questo approccio potrebbe essere strumentalizzato da questo movimento o dai suoi principali dirigenti a fini propagandistici o per privare il governo legittimo di risorse economiche.
73
Ne consegue che il rischio che persone, entità od organismi designati nell’allegato I del regolamento n. 1352/2014 beneficino, in tutto o in parte, dei fondi destinati a un’entità non iscritta in tale allegato I deve risultare da elementi materiali oggettivi attinenti ai mezzi di cui dispongono per procurarsi i fondi di cui trattasi, cosicché la probabilità che tale rischio si realizzi deve essere sufficientemente elevata da giustificare l’adozione di una misura preventiva, come il divieto previsto all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento in parola. Inoltre, la valutazione di tale rischio impone di tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, compresi i fattori pertinenti atti ad ostacolare le azioni illecite di tali persone, entità od organismi per procurarsi detti fondi, quali, in particolare, le misure adottate dal governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA] per evitare una siffatta messa a disposizione.
74
Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014 deve essere interpretato nel senso che il divieto di mettere indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi iscritti nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento si applica qualora si possa stabilire, sulla base di elementi materiali oggettivi, che tali persone, entità od organismi rischiano di beneficiare, in tutto o in parte, dei fondi destinati a un’entità non iscritta in tale allegato I, a condizione che la probabilità che tale rischio si verifichi sia sufficientemente elevata da giustificare tale divieto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, compresi fattori pertinenti atti ad ostacolare le azioni illecite delle suddette persone, entità od organismi.
Sulla seconda questione
75
Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre considerare che, con la sua seconda questione, esso chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014 debba essere interpretato nel senso che si deve presumere che le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I di tale regolamento controllino un ente pubblico a disposizione del quale siano stati messi fondi in esecuzione di un lodo arbitrale, qualora tali persone, entità od organismi, senza esercitare alcun potere di controllo o di direzione su tale ente pubblico, rivendichino, allo stesso titolo del governo legittimo dello Stato terzo interessato, un siffatto controllo su tale ente e, in caso affermativo, se una simile presunzione sia confutabile.
76
A tal riguardo, anzitutto, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, una società può essere qualificata come società «detenuta» o «controllata» da un’altra entità, qualora quest’ultima sia in grado di influenzare le scelte della società interessata, anche in assenza di un vincolo giuridico, di proprietà o di partecipazione al capitale tra queste due entità economiche (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 75).
77
Dal punto 55
ter
degli orientamenti relativi alle misure restrittive risulta poi che una persona o un’entità detiene o controlla un’altra persona giuridica, un’entità o un organismo quando esercita un’influenza dominante su di essi, in particolare a causa del suo potere di nomina o di revoca in seno a questi ultimi o dell’importo della sua partecipazione al capitale di una persona giuridica (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2026, EM System, C‑84/24, EU:C:2026:181, punti da 87 a 92).
78
Infine, dalla giurisprudenza della Corte, come confermato dal punto 55
quinquies
di tali orientamenti, risulta altresì che, qualora una persona, un’entità o un organismo non soggetto a misure restrittive abbia agito a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, entità od organismo soggetto a tali misure restrittive e abbia avuto l’intenzione di sfruttarlo a vantaggio della persona, dell’entità o dell’organismo interessato, si può presumere che siano stati messi indirettamente a disposizione fondi o risorse economiche a favore di uno di questi ultimi (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, EU:C:2011:874, punto 53).
79
Tuttavia, come risulta dai punti da 45 a 47 e 75 della presente sentenza, le questioni del giudice del rinvio non si riferiscono alla situazione di un’entità che agisce a nome, sotto il controllo o la direzione di persone, entità od organismi iscritti nell’allegato I del regolamento n. 1352/2014.
80
Inoltre, dalla risposta alla prima questione, in particolare dal punto 61 della presente sentenza, risulta che spetta al giudice nazionale competente verificare se persone, entità od organismi oggetto di misure restrittive dispongano effettivamente della capacità di procurarsi fondi destinati a un ente pubblico, come la YOGC. Dalla risposta alla terza questione, in particolare dai punti 66 e 73 della presente sentenza, risulta altresì che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014 non può basarsi su mere congetture. Essa presuppone l’esistenza di elementi materiali oggettivi relativi ai mezzi di cui dispongono le persone, le entità o gli organismi interessati per procurarsi tali fondi.
81
In una situazione del genere, spetta quindi al giudice nazionale competente procedere, senza fondarsi su presunzioni generali, ad una valutazione di tutti gli elementi di prova che gli sono sottoposti e tenendo conto del contesto nel quale essi si inseriscono. Inoltre, tali elementi di prova devono costituire un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare il rischio che i fondi destinati all’ente pubblico interessato vadano a beneficio delle persone, entità od organismi iscritti nell’allegato I di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, punti 51 e 53 e giurisprudenza citata).
82
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio nonché dalle spiegazioni fornite dal governo francese in udienza risulta che, nell’ambito di un ricorso di annullamento di un lodo arbitrale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, l’onere della prova grava integralmente sulla persona che chiede tale annullamento, nel senso che è tenuta a dimostrare che l’inserimento di tale lodo arbitrale nell’ordinamento giuridico francese viola in misura rilevante l’ordine pubblico internazionale.
83
Tuttavia, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, i giudici nazionali sono tenuti a garantire la piena efficacia delle disposizioni del regolamento n. 1352/2014, il quale, conformemente all’articolo 288, secondo comma, TFUE, ha portata generale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Spetta quindi a tali giudici garantire il rispetto del divieto enunciato all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento nell’ambito di un procedimento civile nel corso del quale una parte sostiene che il versamento delle somme dovute in esecuzione di una decisione giudiziaria ad altre parti del procedimento viola tale divieto (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punti 55, 56 e 59 e giurisprudenza citata).
84
In tale ottica, detto obbligo può giustificare un adeguamento delle norme relative all’onere della prova implicante che, quando l’insieme degli elementi di prova di cui dispone un giudice nazionale tende a indicare,
prima facie
, che il versamento di tali somme rischia di violare detta disposizione, spetta ai beneficiari delle stesse somme addurre elementi che consentano di escludere, in modo giuridicamente adeguato, un siffatto rischio (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 67 e giurisprudenza citata).
85
Infatti, da un lato, gli elementi di prova idonei a dimostrare che le persone, entità od organismi iscritti nell’allegato I del regolamento n. 1352/2014 dispongono effettivamente di mezzi per procurarsi i fondi destinati all’ente pubblico interessato, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, non sono di norma accessibili a una persona privata priva di legame con tale ente (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 66).
86
D’altro lato, si deve tener conto del contesto in cui si inseriscono le misure previste da tale regolamento, e in particolare della difficoltà di ottenere prove più precise in uno Stato che conosce una situazione di guerra civile (v., per analogia, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, punto 47).
87
Tuttavia, per i motivi indicati ai punti 81 e 82 della presente sentenza, tale adeguamento delle norme relative all’onere della prova non può comportare un’inversione dell’onere della prova a danno dei beneficiari delle somme controverse, in particolare dell’ente pubblico interessato.
88
Spetta quindi alla parte che sostiene che l’obbligo di versamento di tali somme viola l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014 dimostrare la fondatezza delle sue affermazioni. Non si può esigere dai beneficiari di dette somme che essi forniscano la prova negativa dell’assenza di qualsiasi rischio di messa a disposizione indiretta di fondi ai sensi di tale disposizione (v., per analogia, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 121, nonché del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39 e giurisprudenza citata). Gli elementi di prova dedotti dalla parte che invoca tale violazione devono quindi costituire un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che indichino,
prima facie
, che esiste una probabilità non trascurabile che tale rischio si verifichi. Solo in tale ipotesi spetta ai beneficiari delle stesse somme dedurre elementi che consentano di escludere adeguatamente detto rischio.
89
Peraltro, qualora gli elementi di diritto e di fatto contenuti nel fascicolo sottoposto al giudice competente facciano sorgere seri dubbi quanto al rispetto del divieto enunciato all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014, senza che sia tuttavia possibile procedere a una valutazione definitiva al riguardo, spetta a detto giudice, tenuto conto del carattere imperativo di tale divieto e nei limiti delle norme di procedura nazionale, adottare, se del caso, misure istruttorie chiedendo alle parti, nel rispetto del contraddittorio, di fornirgli i chiarimenti e i documenti necessari a tal fine (v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 37).
90
Allo stesso modo, il giudice nazionale competente deve poter verificare, per quanto possibile, nell’ambito delle norme di procedura alle quali è soggetto e nel rispetto del contraddittorio, l’esattezza materiale dei fatti allegati (v., per analogia, in particolare, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 124). In particolare, esso può basarsi su atti e documenti pertinenti pubblicati dalle Nazioni Unite o dall’Unione o chiedere informazioni alle competenti autorità nazionali o dell’Unione.
91
In tale contesto, il fatto che il governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA], che è autorizzato a controllare l’ente pubblico di cui trattasi, non cooperi con le persone, entità od organismi iscritti nell’allegato I del regolamento n. 1352/2014 costituisce un elemento pertinente che spetta a tale giudice prendere in considerazione al fine di valutare il rischio che le somme versate in esecuzione di tale lodo vadano a beneficio delle suddette persone, entità od organismi.
92
Tuttavia, tale mancanza di cooperazione non può essere sufficiente, di per sé, ad escludere un siffatto rischio, qualora risulti che il suddetto governo legittimo non abbia adottato misure concrete idonee ad impedire effettivamente la realizzazione di tale rischio. Spetta quindi al giudice nazionale competente valutare se i provvedimenti invocati da tale governo legittimo e dall’ente pubblico interessato siano sufficientemente efficaci da ostacolare le azioni illecite di dette persone, entità od organismi dirette a procurarsi i fondi di cui trattasi. Esso deve in particolare verificare se siffatte misure consentano di evitare che tali persone, entità od organismi, o persone da essi incaricate, ottengano la consegna di detti fondi presentandosi presso il loro detentore come abilitati a riceverli.
93
Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014 deve essere interpretato nel senso che non si presume che le persone, le entità o gli organismi iscritti nell’allegato I di tale regolamento controllino un ente pubblico al quale siano stati messi a disposizione fondi in esecuzione di un lodo arbitrale, qualora tali persone, entità od organismi, senza esercitare un potere di controllo o di direzione su detto ente pubblico, ne rivendichino il controllo allo stesso titolo del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA]. Spetta al giudice nazionale competente valutare, sulla base di un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, il rischio che tali fondi vadano a vantaggio delle suddette persone, entità od organismi. In tale contesto, la mancanza di cooperazione del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA] con questi ultimi non può essere sufficiente per escludere un siffatto rischio, fermo restando che tale governo e l’ente pubblico interessato devono dimostrare di aver adottato misure concrete idonee ad impedire effettivamente la realizzazione di detto rischio.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello [OSCURATO:PERSONA], come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/397 del Consiglio, del 5 marzo 2021,
deve essere interpretato nel senso che:
la messa a disposizione di fondi a favore di un ente pubblico non iscritto nell’allegato I di tale regolamento, in esecuzione di un lodo arbitrale, può costituire una messa a disposizione indiretta di fondi a favore di persone, entità od organismi iscritti in tale allegato I, qualora questi ultimi, senza esercitare un potere di controllo o di direzione su tale ente, rivendichino un siffatto potere, allo stesso titolo del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA], a condizione che essi siano in grado di procurarsi effettivamente tali fondi.
2)
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione 2021/397,
deve essere interpretato nel senso che:
il divieto di mettere indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi iscritti nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento si applica qualora si possa stabilire, sulla base di elementi materiali oggettivi, che tali persone, entità od organismi rischiano di beneficiare, in tutto o in parte, dei fondi destinati a un’entità non iscritta in tale allegato I, a condizione che la probabilità che tale rischio si verifichi sia sufficientemente elevata da giustificare tale divieto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, compresi fattori pertinenti atti ad ostacolare le azioni illecite delle suddette persone, entità od organismi.
3)
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1352/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione 2021/397,
deve essere interpretato nel senso che:
non si presume che le persone, le entità o gli organismi iscritti nell’allegato I di tale regolamento controllino un ente pubblico al quale siano stati messi a disposizione fondi in esecuzione di un lodo arbitrale, qualora tali persone, entità od organismi, senza esercitare un potere di controllo o di direzione su detto ente pubblico, ne rivendichino il controllo allo stesso titolo del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA]. Spetta al giudice nazionale competente valutare, sulla base di un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, il rischio che tali fondi vadano a vantaggio delle suddette persone, entità od organismi. In tale contesto, la mancanza di cooperazione del governo legittimo della Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA] con questi ultimi non può essere sufficiente per escludere un siffatto rischio, fermo restando che tale governo e l’ente pubblico interessato devono dimostrare di aver adottato misure concrete idonee ad impedire effettivamente la realizzazione di detto rischio.
Firme
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Lingua processuale: il francese.