CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ORAZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla peraltro solo parziale omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo la distanza temporale tra i reati per i quali è stata chiesta la continuazione in sede esecutiva e l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi. Considerato, altresì, che il giudice dell'esecuzione, nel respingere l'istanza del Munafò, ha valorizzato la circostanza che i reati per i quali è stata chiesta la continuazione in sede esecutiva riguardano associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90 risalenti ad epoche diverse, con diversi associati ed operanti in differenti territori, nonché detenzioni di stupefacenti commesse in periodi diversi, con complici differenti ed in zone non coincidennti tra loro. Ritenuto, pertanto, che in tale contesto i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose piuttosto espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Rilevato, quindi, che ce censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 o