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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 28693/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1165-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della società CITTA' DELLA SALUTE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di FORLI' CESENA; - intimata - avverso la sentenza n. 3170/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 1165/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 3170/2018 la Corte di appello di Bologna, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Forlì n. 385/2017, nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Forlì-Cesena, con la quale, in relazione alle opposizioni a due ordinanze ingiunzioni, per una era stato rideterminato l'importo dovuto in euro 1.221,60 mentre per l'altra era stata respinta l'impugnazione.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) l'atto interruttivo emesso nei confronti di uno dei coobbligati in solido produceva effetto anche nei confronti degli altri; b) l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Corvino era priva di fondamento essendo risultato, dalle emergenze istruttorie acquisite, che era questi che gestiva i rapporti di lavoro dei dipendenti con la società; c) dall'esito degli accertamenti eseguiti e dalle dichiarazioni rese in sede di ispezione, era emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo (e non occasionale) dei dipendenti, in relazione ai quali erano state rilevate le contestazioni; d) la liquidazione sulle spese doveva seguire il principio della soccombenza e le stesse dovevano essere quantificate nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta dal Ministero.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] affidato a cinque motivi.

4. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. :360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione alla eccezione di prescrizione delle violazioni, contestate, per avere errato la Corte distrettuale nel non avere accertato, in relazione alle singole RG 1165/2021 infrazioni, se era o meno decorso il termine di prescrizione quinquennale in assenza di validi atti interruttivi.

3. Con il secondo motivo si censura l'omesso fatto circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione alle prove testimoniali assunte, per non avere considerato la Corte territoriale anche le deposizioni testimoniali di alcune persone che all'epoca dei fatti lavoravano con la società.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione alla carenza di esso Corvino della legittimazione passiva atteso che le violazioni riscontrate si riferivano ad un periodo in cui egli non aveva alcun potere di responsabile o di legale rappresentante della società.

5. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in ordine alla sussistenza dei rapporti di lavoro ritenuta dimostrata sulla base delle dichiarazioni rese in sede ispettiva non confermate poi in sede giurisdizionale.

6. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in ordine alla condanna alla refusione alle spese di lite, disposta nei suoi confronti, nonostante la totale assenza di attività processuale svolta dalla controparte.

7. Il primo motivo è inammissibile.

8. La Corte distrettuale ha affermato che erano intervenuti plurimi atti interruttivi tra la data di commissione delle infrazioni contestate e quella di emissione delle ordinanze-ingiunzione, richiamandoli espressamente.

9. Parte ricorrente contesta tale assunto limitandosi, però, a sostenere che, per i lavoratori Brandi e Perugini, le violazioni risalivano all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e al 3.12.2007 a fronte di una ordinanza ingiunzione emessa nel 2014, ma non si confronta assolutamente con la ratio decidendi dell'impugnata decisione dove si fa riferimento, come detto, alla presenza di atti interruttivi del 2008 e del 2009.

10. Il secondo motivo è inammissibile.RG 1165/2021

11. In primo luogo, deve precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vedendosi in ipotesi di cd.

"doppia conforme".

12. In secondo luogo, va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del dl. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014).

13. Il terzo motivo è infondato.

14. La Corte territoriale ha esaminato la questione della legittimazione passiva del Corvino ritenendo che, dalle risultanze istruttorie, era risultato, all'epoca, che era quest'ultimo a gestire di fatto, quale rappresentante effettivo della società, i rapporti con il personale dipendente: si tratta di un accertamento di merito, esente dai vizi dell'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione) e, quindi, insindacabile in sede di legittimità nonché corretto giuridicamente perché l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 prevede la responsabilità solidale dell'autore materiale della infrazione.

15. Anche il quarto motivo non merita accoglimento.

16. Invero, le censure di cui al motivo non si sostanziano in violazione o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013) e di una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.RG 1165/2021

17. In particolare, in ordine alla doglianza relativa all'asserita erronea attribuzione del valore di prova alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori, va rilevato che la Corte non ha attribuito alle stesse valore di prova ma ha valutato tali elementi istruttori alla luce di tutto il contesto probatorio, dando poi correttamente atto, ai fini del libero convincimento, che era emersa la prova di rapporti di lavoro subordinati e non occasionali (Cass. n. 11946/2005; Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 14965/2012).

18. E', infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

19. Il quinto motivo, infine, è anche esso inammissibile perché i giudici di seconde cure hanno applicato, in ordine alle statuizioni sulle spese del secondo grado, il criterio della "soccombenza" che non è collegato all'espletamento di minima "attività processuale" della controparte ma al principio di causalità.

Diverso sarebbe stato il profilo della quantificazione delle spese stesse ma tale aspetto della pronuncia di seconde cure non è stato censurato.

20. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

21. L'infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all'intimato nei cui confronti essa non si è perfezionata.

Invero, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bologna mentre avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (Cass.n. 22079/2014; Cas.

N. 608/2015).

22. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 272:3/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare RG 1165/2021 comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.

23. Ne deriva che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

24. Nulla va disposto, conseguentemente, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1165-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della società CITTA' DELLA SALUTE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di FORLI' CESENA; - intimata - avverso la sentenza n. 3170/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 1165/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 3170/2018 la Corte di appello di Bologna, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Forlì n. 385/2017, nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Forlì-Cesena, con la quale, in relazione alle opposizioni a due ordinanze ingiunzioni, per una era stato rideterminato l'importo dovuto in euro 1.221,60 mentre per l'altra era stata respinta l'impugnazione. 2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) l'atto interruttivo emesso nei confronti di uno dei coobbligati in solido produceva effetto anche nei confronti degli altri; b) l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Corvino era priva di fondamento essendo risultato, dalle emergenze istruttorie acquisite, che era questi che gestiva i rapporti di lavoro dei dipendenti con la società; c) dall'esito degli accertamenti eseguiti e dalle dichiarazioni rese in sede di ispezione, era emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo (e non occasionale) dei dipendenti, in relazione ai quali erano state rilevate le contestazioni; d) la liquidazione sulle spese doveva seguire il principio della soccombenza e le stesse dovevano essere quantificate nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta dal Ministero. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] affidato a cinque motivi. 4. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. :360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione alla eccezione di prescrizione delle violazioni, contestate, per avere errato la Corte distrettuale nel non avere accertato, in relazione alle singole RG 1165/2021 infrazioni, se era o meno decorso il termine di prescrizione quinquennale in assenza di validi atti interruttivi. 3. Con il secondo motivo si censura l'omesso fatto circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione alle prove testimoniali assunte, per non avere considerato la Corte territoriale anche le deposizioni testimoniali di alcune persone che all'epoca dei fatti lavoravano con la società. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione alla carenza di esso Corvino della legittimazione passiva atteso che le violazioni riscontrate si riferivano ad un periodo in cui egli non aveva alcun potere di responsabile o di legale rappresentante della società. 5. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in ordine alla sussistenza dei rapporti di lavoro ritenuta dimostrata sulla base delle dichiarazioni rese in sede ispettiva non confermate poi in sede giurisdizionale. 6. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in ordine alla condanna alla refusione alle spese di lite, disposta nei suoi confronti, nonostante la totale assenza di attività processuale svolta dalla controparte. 7. Il primo motivo è inammissibile. 8. La Corte distrettuale ha affermato che erano intervenuti plurimi atti interruttivi tra la data di commissione delle infrazioni contestate e quella di emissione delle ordinanze-ingiunzione, richiamandoli espressamente. 9. Parte ricorrente contesta tale assunto limitandosi, però, a sostenere che, per i lavoratori Brandi e Perugini, le violazioni risalivano all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e al 3.12.2007 a fronte di una ordinanza ingiunzione emessa nel 2014, ma non si confronta assolutamente con la ratio decidendi dell'impugnata decisione dove si fa riferimento, come detto, alla presenza di atti interruttivi del 2008 e del 2009. 10. Il secondo motivo è inammissibile.RG 1165/2021 11. In primo luogo, deve precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vedendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme". 12. In secondo luogo, va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del dl. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014). 13. Il terzo motivo è infondato. 14. La Corte territoriale ha esaminato la questione della legittimazione passiva del Corvino ritenendo che, dalle risultanze istruttorie, era risultato, all'epoca, che era quest'ultimo a gestire di fatto, quale rappresentante effettivo della società, i rapporti con il personale dipendente: si tratta di un accertamento di merito, esente dai vizi dell'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione) e, quindi, insindacabile in sede di legittimità nonché corretto giuridicamente perché l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 prevede la responsabilità solidale dell'autore materiale della infrazione. 15. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. 16. Invero, le censure di cui al motivo non si sostanziano in violazione o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013) e di una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.RG 1165/2021 17. In particolare, in ordine alla doglianza relativa all'asserita erronea attribuzione del valore di prova alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori, va rilevato che la Corte non ha attribuito alle stesse valore di prova ma ha valutato tali elementi istruttori alla luce di tutto il contesto probatorio, dando poi correttamente atto, ai fini del libero convincimento, che era emersa la prova di rapporti di lavoro subordinati e non occasionali (Cass. n. 11946/2005; Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 14965/2012). 18. E', infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 19. Il quinto motivo, infine, è anche esso inammissibile perché i giudici di seconde cure hanno applicato, in ordine alle statuizioni sulle spese del secondo grado, il criterio della "soccombenza" che non è collegato all'espletamento di minima "attività processuale" della controparte ma al principio di causalità. Diverso sarebbe stato il profilo della quantificazione delle spese stesse ma tale aspetto della pronuncia di seconde cure non è stato censurato. 20. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 21. L'infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all'intimato nei cui confronti essa non si è perfezionata. Invero, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bologna mentre avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (Cass.n. 22079/2014; Cas. N. 608/2015). 22. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 272:3/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare RG 1165/2021 comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità. 23. Ne deriva che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 24. Nulla va disposto, conseguentemente, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs
Sentenza Cassazione n. 28693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris