CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono espressi in modo generico e senza confrontarsi con le argomentazioni dei Giudici di merito, non risultando dunque il ricorso idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello e non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure. Invero, la Corte territoriale si è richiamata alla motivazione di quella di primo grado, nella quale si è dato atto che nelle tre occasioni per le quali è intervenuta condanna Scatà non rispondeva agli operanti che controllavano la sua presenza all'interno dell'abitazione ove era ristretto domiciliarmente; è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta agli operanti (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01); Rilevato che anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è aspecifico, atteso che la pena base per l'episodio ritenuto più grave è stata determinata nel minimo della pena (anni uno di reclusione), diminuita di un terzo per le attenuanti generiche - ritenute prevalenti rispetto alla recidiva - e aumentata di soli quindici giorni per ciascuna delle altre due evasioni, non risultando dunque ipotizzabile alcuna violazione dell'esercizio del potere discrezionale del Giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.