CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12294/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo d’impugnazione -con il quale si deduce la configurabilitàdell’art. 49 cod. pen. in ragione della grossolanità del falso- è manifestamente infondato,dovendosi ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente spiegato checon riguardo ai reati di cui agli artt. 473 e 474, cod.pen. non rileva la configurabilità dellacontraffazione grossolana, considerato che tali norme tutelano, in via principale e diretta, lafede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi cheindividuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazioneanche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cuiconfigurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi delreato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita sianotali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno», (In tal senso, Sez. 2,n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814);considerato, quanto alle circostanze attenuanti generiche, che non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il loro diniego prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). In tale prospettiva la corte diappello ha motivato al riguardo, disattendendo implicitamente la sussistenza di elementiconducenti nel senso della riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche, facendoriferimento alla congruità della pena già irrogata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]