CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 17756/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GUP del Tribunale di TorinoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cuiil GUP del Tribunale di Torino, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciatosentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.110 cod.pen., 216, comma 1, n.1 e 2, 223, comma 1, 219, comma 1 e 2, L. Fall., ascrittiai capi 1), 2), 3) e 4);[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta erronea qualificazionegiuridica del reato di cui al capo 3), ─ è consentito, anche successivamente allaintroduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nei solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, conindiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentricarispetto al contenuto del capo di imputazione, sulla base di verifica compiutaesclusivamente sui capi di imputazione, sulla succinta motivazione della sentenzae sui motivi dedotti nel ricorso, errore manifesto che, nella specie, non ricorre,con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto chenon risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato«» (così Sez. 6, n.25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; in senso conforme cfr., sempre daultimo, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 2, Sentenza n.14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]