CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 14 luglio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 22 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. e di cui agli artt. 110, 367, 61 comma primo n. 2 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, il travisamento delle risultanze processuali. 3. Sono pervenute memoria difensiva nell'interesse della parte civile, con cui è stato chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, e memoria di replica del ricorrente, con cui è stato chiesto di disattendere le conclusioni in punto di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano censure già disattese dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi. Ed invero, il Collegio d'appello ha passato in rassegna le molteplici risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale e segnatamente: la chiusura strategica del capannone aziendale; l'uso del codice di un dipendente (ignaro di tutto) per la simulazione del furto; l'insolvenza economica della ditta e le mancate registrazioni delle giacenze (soprattutto nel periodo del simulato furto, quando vi erano delle problematiche finanziarie che impedivano di fare "magazzino", cfr. pag. 4 della sentenza di appello); la circostanza che il PEGORARO fosse il legale rappresentante della stessa (e, quindi, l'unica persona che avrebbe ricevuto l'indennizzo dalla compagnia assicurativa in caso di denuncia di furto). Sulla base di tali emergenze e "nell'assenza di qualsivoglia plausibile ricostruzione di segno contrario" (cfr. pag. 4 della sentenza di appello) la Corte d'appello ha ritenuto pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato. A fronte delle argomentazioni della Corte del merito le deduzioni del ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]