CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -993 contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 895/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 457/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8049/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 12261/2026Data pubblicazione 01/05/20261. Con sentenza n. 895/20, la Corte di Appello di Palermo harigettato il gravame proposto dall’INPS e ha confermato lasentenza del Tribunale di Trapani, che aveva ritenuto maturata laprescrizione quinquennale dei contributi dovuti dal professionistaalla Gestione separata INPS per l’anno 2009.In particolare, la Corte territoriale ha individuato il dies a quonella data del 16.06.2010, corrispondente alla scadenza deltermine di versamento delle somme dovute e non nel 6.07.2010,come differito dal D.P.C.M. 10.06.2010 (ritenuto non applicabilealla fattispecie). Ha inoltre escluso la ricorrenza di un’ipotesi disospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito(art. 2941, n. 8, c.c.) in ragione dell’omessa compilazione delquadro RR della dichiarazione dei redditi. Su tali premesse, haritenuto tardiva la richiesta di versamento dei contributi formulatadall’INPS il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando la prescrizione era già maturata.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’INPS,affidandosi a un unico motivo.3. La parte privata è rimasta intimata.4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., inrelazione all’art. 2, comma 26 e ss., della legge 8 agosto 1995, n.335, nonché all’art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. dalla l.111/2011. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nelnegare la sospensione del termine di prescrizione prevista dall’art.Numero registro generale 8049/20212941, n. 8, cod. civ., ritenendo non integrato l’occultameNnumtoer o sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 12261/2026doloso del credito contributivo nonostante l’omessa compilazione,Data pubblicazione 01/05/2026da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione deiredditi; omissione che, secondo l’Istituto, sarebbe pacifica e, inmancanza di prova contraria del lavoratore, idonea a integrare lacondotta dolosa richiesta dalla norma.2.– La censura che riguarda la disciplina della prescrizione deicontributi è fondata per i motivi che seguono.Questa Corte ha chiarito che, quando il motivo diimpugnazione investe la violazione della disciplina dellasospensione della prescrizione (in particolare, con riguardoall’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art.2941, comma 1, n. 8, c.c.), l’intera fattispecie estintiva dellaprescrizione, anche con riferimento alla decorrenza del “dies aquo”, resta sub iudice. Ne consegue che il giudice di secondo gradopuò valutare d’ufficio, sulla base degli elementi ritualmenteacquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale, qualeprofilo logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedottacon l’impugnazione. Inoltre, la mancata proposizione di specifichecensure non determina la formazione del giudicato interno sul“dies a quo” della prescrizione dei contributi (nella specie, differitodal D.P.C.M. 10.06.2010), poiché il giudicato si forma sullastatuizione che dichiara prescritto un diritto e non sulle mereaffermazioni relative ai singoli elementi della fattispecie estintiva,come la decorrenza del termine (cfr. Cass. n. 32683/2022).2.1. Ciò premesso, va evidenziato che la giurisprudenza diquesta Corte è innanzitutto consolidata nell’affermare che laprescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorredal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetticontributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione deiredditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass. explurimis, n. 24186 del 09/09/2024; n. 27950/20N1u8m,e ro regnist.ro generale 8049/2021Numero sezionale 993/202610273/2021).Numero di raccolta generale 12261/2026L’obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso Dfaatat ptuobb licazione 01/05/2026costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte delsoggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto apresentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non èpresupposto del credito contributivo, così come non lo è rispettoall’obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n.32685, punto 3.1. delle Ragioni della decisione).2.2. Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplinagenerale dell’art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizionedal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e attribuiscerilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica diesercitarlo.Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti,l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo delladecorrenza della prescrizione, è solo quella legata a causegiuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gliimpedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevanonelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleatedall’art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n.22072).3. Venendo al caso di specie, la prescrizione dei contributiprevidenziali dovuti alla Gestione separata INPS decorreva dallascadenza dei termini di pagamento, tenuto conto del differimentoal 6.07.2010 previsto dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M.10.06.2010, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2009.A tal fine rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un’attivitàeconomica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaboratistudi di settore, e non la condizione soggettiva del singoloprofessionista di effettiva assoggettabilità al relativo regime fiscale(cfr., ex multis, Cass. n. 24186 del 09/09/2024; n. 22336 del2022; Cass. nn. 23314 e 23309 del 2022; Cass. n. 24Nu6m6er8o redgiestrlo generale 8049/2021Numero sezionale 993/20262022).Numero di raccolta generale 12261/20263.1. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoDraitaa lpeub,b licazione 01/05/2026doveva pertanto assumersi quale termine iniziale dellaprescrizione quello risultante dal differimento disposto daiD.P.C.M. ratione temporis applicabili, in attuazione del d.lgs. 9luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5. Tale disposizione demanda,infatti, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lafacoltà di modificare i termini degli adempimenti dei contribuentirelativi a imposte e contributi dovuti in base al medesimo decreto,tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostitutie dei responsabili d’imposta, nonché di quelle organizzativedell’amministrazione.3.2. Con specifico riguardo ai redditi prodotti nel 2009 (periododi causa), il D.P.C.M. 10 giugno 2010 ha differito i termini dipagamento dei contributi dal 16.06.2010 al 6.07.2010, senzamaggiorazioni. Da tale data, dunque, l’INPS poteva far valere leproprie ragioni: essa costituisce il dies a quo per il computo delquinquennio di prescrizione.3.3. Alla luce di tale quadro, la Corte d’appello non ha datocorretta attuazione all’orientamento consolidato di questa Corte inpunto di decorrenza del termine prescrizionale (differito a normadel D.P.C.M.). Ne consegue che la richiesta di pagamentoformulata dall’INPS il [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve ritenersi intervenuta entroil termine quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995.4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, essendonecessario un nuovo esame del gravame, la causa va rinviata allamedesima Corte di merito, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità, che terrà contodel seguente principio di diritto “In tema di contributi dovuti allaGestione separata INPS, la prescrizione quinquennale decorredalla scadenza del termine di pagamento, come eventualmenteNumero registro generale 8049/2021differito dai D.P.C.M. adottati ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.Nlgumse.r o sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 12261/2026n. 241/1997. Ove l’impugnazione denunci la violazione dellaData pubblicazione 01/05/2026disciplina della sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma1, n. 8, c.c., resta sub iudice l’intera fattispecie estintiva, ivicompresa la individuazione del dies a quo, senza formazione digiudicato interno su tale profilo”. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, deciso all’adunanza camerale del 25febbraio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 8049/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 12261/2026Data pubblicazione 01/05/2026