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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1975

Cassazione n. 40899/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RZ3PM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1975 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i sei motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva sono generici, confusi e aspecifici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità "è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.

II, n. 3126 del 29/11/23 dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800-01); vista la nota conclusioni dell'i ottobre 2024, depositata dal difensore del ricorrente, con cui insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] . tensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RZ3PM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1975 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i sei motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva sono generici, confusi e aspecifici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità "è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. II, n. 3126 del 29/11/23 dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800-01); vista la nota conclusioni dell'i ottobre 2024, depositata dal difensore del ricorrente, con cui insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] . tensore Il P
Sentenza Cassazione n. 40899/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris