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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36719/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati aggravati e continuati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto in abitazione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al valore probatorio del riconoscimento posto in essere dalla p.o., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, avendo invero la Corte territoriale adottato una congrua e logica motivazione nell'affermare non solo la lucidità della vittima al momento del riconoscimento, ma anche l'attendibilità di detta operazione in ragione del fatto che entrambi gli imputati fossero già noti alle forze dell'ordine, ragionamenti con cui il ricorrente non si confronta.

Considerato che anche il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], speculare al primo motivo proposto nell'interesse del Magnano, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel presente caso, il fatto che si trattasse di soggetti pregiudicati e che questi non avessero tenuto un comportamento, extra o endoprocessuale, privo di elementi meritevoli dell'applicazione dell'istituto, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Considerato che anche il secondo e il terzo motivo del ricorso del Magnano, che contestano l'eccessività della pena, anche sotto il profilo dell'aumento della stessa per la continuazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati aggravati e continuati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto in abitazione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al valore probatorio del riconoscimento posto in essere dalla p.o., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, avendo invero la Corte territoriale adottato una congrua e logica motivazione nell'affermare non solo la lucidità della vittima al momento del riconoscimento, ma anche l'attendibilità di detta operazione in ragione del fatto che entrambi gli imputati fossero già noti alle forze dell'ordine, ragionamenti con cui il ricorrente non si confronta. Considerato che anche il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], speculare al primo motivo proposto nell'interesse del Magnano, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel presente caso, il fatto che si trattasse di soggetti pregiudicati e che questi non avessero tenuto un comportamento, extra o endoprocessuale, privo di elementi meritevoli dell'applicazione dell'istituto, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Considerato che anche il secondo e il terzo motivo del ricorso del Magnano, che contestano l'eccessività della pena, anche sotto il profilo dell'aumento della stessa per la continuazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cass
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