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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11263/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ribadito nella memoria depositata, con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il motivo si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del fatto, già disattesa dai giudici di merito, che hanno vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica argomentazione la richiesta di assoluzione per mancanza di dolo (v. pag. 1-2 in relazione alla configurabilità del delitto di evasione per essere stato il ricorrente trovato in strada alle 17.00, benché l'udienza alla quale era stato autorizzato a partecipare fosse terminata alle 10.03; essendo l'autorizzazione limitata a partecipare all'udienza, è stata coerentemente ritenuta conseguente e specifica la consapevolezza di violare i limiti della stessa e della necessità di informare l'autorità addetta al controllo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna VI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere esnsore Il PreiLIen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ribadito nella memoria depositata, con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il motivo si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del fatto, già disattesa dai giudici di merito, che hanno vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica argomentazione la richiesta di assoluzione per mancanza di dolo (v. pag. 1-2 in relazione alla configurabilità del delitto di evasione per essere stato il ricorrente trovato in strada alle 17.00, benché l'udienza alla quale era stato autorizzato a partecipare fosse terminata alle 10.03; essendo l'autorizzazione limitata a partecipare all'udienza, è stata coerentemente ritenuta conseguente e specifica la consapevolezza di violare i limiti della stessa e della necessità di informare l'autorità addetta al controllo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna VI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere esnsore Il PreiLIen
Sentenza Cassazione n. 11263/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris