CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13310/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, perché contesta la valutazione del valore del bene sottratto operata dalla persona offesa, senza spiegare per quale ragione essa sarebbe inattendibile: e ciò in assenza di una regola valutativa che imponga un accertamento peritale per la verifica di dati desumibili aliunde; - che le restanti censure sui due punti sopra ricordati sono generiche e assertive;; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] lierq estensore [OSCURATO:PERSONA] ,Pa t 2`ta k.3à, [OSCURATO:PERSONA] CANCEy-E-PlA