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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16256/2026

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e speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico in amministrazionestraordinaria, in persona del commissario straordinario e legalerappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione del decreto n. 1200/2024 del Tribunale di Romapubblicato il 16.5.2024;Pag. 1 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.3.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza concedeva in data 26.2.2008 alla societàNuova [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico un finanziamento fondiarioipotecario, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente, perl'importo di euro 3.270.000,00, con obbligo di restituzione dell'importofinanziato entro il 12.2.2011.

Il credito della società mutuante eragarantito mediante la concessione di un'ipoteca volontaria - oggetto diintavolazione – su beni di proprietà della società debitrice, siti in Romansd'Isonzo.Successivamente, in data 4.6.2011, la banca concedeva un secondofinanziamento, di importo pari al precedente, da rimborsare entro il30.6.2018, finanziamento che veniva utilizzato per estinguere quellooriginario.

Anche in questo caso, a garanzia dell'obbligazione restitutoria,era concessa ipoteca su quegli stessi beni, garanzia intavolata in data21.6.2011.Dichiarato dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 1124 del21.12.2015, lo stato di insolvenza della debitrice, ex art. 8 del D.lgs. 8luglio 1999, n. 270, con successivo decreto del 10.3.2026 il medesimoTribunale dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinariadella società [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenzaproponeva istanza di insinuazione, chiedendo di essere ammessa alpassivo, in via privilegiata ipotecaria, quanto al mutuo del 2011, per lasomma di euro 3.373.070,79, per capitale, di euro 184.294,05 perinteressi, e di euro 5.641,71, per spese di procedura esecutiva, nonché,sempre in via privilegiata ipotecaria, quanto ad altro finanziamentoipotecario del 2009, per la somma di euro 5.671,98, per spese diprocedura esecutiva.In ordine a tale istanza il giudice delegato con decreto del 4.10.2016così provvedeva: a) ammetteva la richiedente allo stato passivo, inPag. 2 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026chirografo, per l'importo di euro 3.551.811,51, inclusi gli interessimaturati fino all'insolvenza, escludendo il privilegio ipotecario, in quantol'atto di concessione volontaria d'ipoteca era da revocare in via breve, exart. 2901 cod. civ., poiché concesso in pregiudizio dei creditori e nellaconoscenza di tale pregiudizio, ricavabile dal fatto che il finanziamento erastato erogato per ripianare un precedente debito scaduto; b) escludeval'importo di euro 5.617,98, chiesto sempre in via privilegiata ipotecaria peril sostenimento di spese legali, in quanto ritenuto non provato; c) quantoal contratto di finanziamento ipotecario utilizzabile mediante apertura dicredito in c/c n. 702/5//661690, ammetteva l’istante in via privilegiataipotecaria per euro 2.040.309,31; d) escludeva l’importo di euro5.671,98, chiesto sempre in via privilegiata ipotecaria per spese diprocedura esecutiva, in quanto non provate.Proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza opposizione allo statopassivo, il Tribunale di Roma con decreto del 7.8.2018, in accoglimentodella stessa, collocava in via ipotecaria il credito di euro 3.551.811,51ammesso invece in chirografo dal giudice delegato.

A tale conclusione ilcollegio perveniva sul presupposto che l'atto di concessione di ipoteca del2011 costituisse soltanto un riscadenzamento dei termini di rimborso delmutuo originario, e dunque presentasse natura onerosa, con laconseguenza che il credito, identico a quello iniziale, fosse già "ab origine"ipotecario.

Ammetteva, altresì, in via ipotecaria anche il credito di euro11.259,69 a titolo di spese legali.Il decreto del 7.8.2018, a seguito di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico in amministrazione straordinaria, era annullatodalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7740/2020, pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Osservava la Corte che la concessione della nuova ipoteca del 2011era atto a titolo gratuito, perché il mutuo era stato integralmentedestinato a estinguere quello precedente; l'operazione non costituiva veraerogazione di nuova liquidità, ma mera operazione contabile, ossia "conPag. 3 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026una coppia di poste nel conto corrente – una in «dare», l'altra in «avere» -per l'appunto intesa a dare corpo ed espressione a una similedimensione"; in quanto atto a titolo gratuito, l'azione revocatoria nonpostulava che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosseconosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il qualeaveva comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificioe, quindi, ben poteva vedere il proprio interesse posposto a quello delcreditore.2.

Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma da Ambra SPVs.r.l., resasi cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, dinanzial quale interveniva AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in virtùdel contratto di cessione del 31.3.2021, con decreto del 16.5.2024l’opposizione allo stato passivo era rigettata, onerando l’opponente dellespese di lite anche del giudizio di legittimità.Il Tribunale osservava che, data la gratuità dell’atto, per effetto delvincolo derivante in sede di rinvio, non rilevava lo stato soggettivo delterzo beneficiario, mentre sussistevano tanto l’eventus damni da valutarsial momento del compimento dell’atto oggetto di revoca, poiché almomento dell’intavolazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i beni erano “liberi”, essendoestinta l’ipoteca del 2008, quanto la consapevolezza del pregiudizio incapo al debitore per essere la società [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. gravata da unaingente mole di debiti per oltre 250 milioni di euro verso molti creditori, sìche la mancata contestualità tra pagamento del primo mutuo eintavolazione della seconda ipoteca rendeva quest’ultima un vincoloeffettivamente peggiorativo per gli altri creditori.3.

Per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma ricorre AMCO –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di due motivi.

Resiste concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico in amministrazionestraordinaria.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Pag. 4 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” degli artt.2808, 2821 e 2901 cod. civ.La ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma ha confuso l’azionerevocatoria ordinaria con quella ex art. 67, comma primo, L.F. per averaffermato che l’atto soggetto a revocatoria è l’intavolazione dell’ipotecadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché la concessione dell’ipoteca avvenuta con il rogitodel 14.6.2011.

In particolare, oggetto dell’azione ex art. 2901 cod. civ. èl’atto di disposizione del debitore, incluso quello costitutivo di una ipotecavolontaria.

Tale atto attribuisce al creditore il diritto di procedereall’iscrizione dell’ipoteca, che è esercizio di un diritto potestativo delcreditore, in quanto solo a seguito dell’iscrizione (o intavolazione)acquisisce il diritto di espropriare i beni vincolati.Per la revocatoria fallimentare ex art. 67, comma primo, n. 4, L.F.deve intendersi come data di costituzione dell’ipoteca, soggetta a revocaperché costituita entro il semestre anteriore alla dichiarazione difallimento, non quella dell’atto notarile o del titolo giudiziale, ma quelladell’iscrizione nei pubblici registri.

Diversamente, nel caso dell’azione exart. 2901 cod. civ. oggetto di impugnazione è l’atto dispositivo deldebitore, ossia quello di costituzione dell’ipoteca volontaria, e non lasuccessiva iscrizione.Il Tribunale, pur ritenendo correttamente la valutazione del danno almomento del compimento dell’atto, è incorso in un errore di sussunzioneper aver portato l’attenzione sul momento di esecuzione.

Danno che,invece, si sarebbe dovuto escludere, se si fosse fatto riferimento all’attodel 2011 di concessione dell’ipoteca, poiché a quella data esisteva ancorala precedente legata al finanziamento del 2008 che si andava aestinguere.1.1.

Il motivo è infondato.Pag. 5 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026La ricorrente si duole che il Tribunale sia incorso nell’errataindividuazione dell’atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria e,conseguentemente, nell’errata valutazione dell’eventus damni, avendofatto riferimento non all’atto di stipulazione del contratto del secondofinanziamento (14.6.2011), inteso come atto di disposizione patrimonialedi concessione dell’ipoteca, ma a quello della intavolazione della secondaipoteca.Se nella normalità dei casi rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azionerevocatoria ex art. 2901 cod. civ. occorre far riferimento “all’atto didisposizione” con cui il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore,diversamente in ipotesi di costituzione di una ipoteca volontaria questa “sicostituisce mediante ipoteca nei pubblici registri immobiliari”, ai sensidell’art. 2802, comma secondo, cod. civ.

Infatti, prima di tale momento,come correttamente osservato dalla ricorrente, il creditore è titolare di undiritto potestativo all’iscrizione della garanzia, ma tale adempimento nonha carattere meramente formale di pubblicità dichiarativa, ma di pubblicitàcostitutiva, che realizza la costituzione del vincolo sia nei rapporti tra leparti che nei confronti di terzi, sì che è essa stessa costitutiva dellagaranzia e del conseguente diritto del creditore di procedereall’espropriazione.In altri termini, dovendo apprezzarsi il requisito del pregiudizio almomento del compimento dell’atto (v.

Cass., sez. 6-III, 6 febbraio 2019,n. 3538; Cass., sez.

III, 14 novembre 2011, n. 23743; in tal senso, v. giàCass., sez.

I, 8 marzo 1969, n. 755), nel caso di costituzione di ipotecaoccorre far riferimento al momento della sua iscrizione, poiché “l’ipotecanasce solo con l’iscrizione, che ha efficacia costitutiva” (v.

Cass., sez.

III,28 gennaio 2015, n. 2075) e determina l’assoggettamento del bene aldiritto del creditore di poter espropriare il bene e la correlativa prelazione(v.

Cass., sez.

I, 17 dicembre 1994, n. 10864; Cass., sez.

I, 21 febbraio2001, n. 2483; Cass., sez.

I, 18 dicembre 2014, n. 26746).

Non èdirimente che tali ultime pronunce siano state rese in materia diPag. 6 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026revocatoria ex art. 67 L.F., posto che l’effetto della pubblicità costitutiva,ossia la nascita dell’ipoteca, non trova diversa regolamentazione infunzione del tipo di azione revocatoria, pur essendo i presupposti dellaprima diversi da quelli previsti dall’art. 2901 cod. civ.Il decreto del Tribunale di Roma, pertanto, è conforme a diritto e aiprincipi sopra indicati per aver effettuato la valutazione del pregiudiziocon riferimento al momento dell’intavolazione dell’ipoteca, avvenuta il[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non a quello della sua concessione in data 14.6.2011,osservando che “nel momento in cui si instaurava la successiva garanzianel 2011 non risultava alcuna ipoteca precedente in favore della banca suibeni considerati, rilevato che la precedente ipoteca [del] 2008 risultavagià estinta in data 14.06.2011 all’atto della stipula del secondo mutuofondiario (circostanza ammessa anche dalla convenuta nel giudizio diprimo grado…) e, conseguentemente, quando in data 21.06.2011 siintavolava l’ipoteca 2011, la garanzia in questione risultava costituita subeni liberi da precedenti ipoteche, stante l’estinzione dell’obbligazione dicui al Mutuo 2008 avvenuta il 14.06.2011” (pagina 20, da riga 11 a riga23).2.

Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., “vizio di motivazione sotto il profilo dellairriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltreche illogicità manifesta”Il ricorrente si duole che il Tribunale è pervenuto ad affermarel’inefficacia dell’atto costitutivo dell’ipoteca del 2011 in termini del tuttoavulsi dal contesto negoziale, avendo ignorato il presupposto alla basedella domanda, ossia l’esistenza del collegamento negoziale tra leobbligazioni insorte con i due contratti di mutuo.L’erronea individuazione dell’atto oggetto di revoca ha falsato lavalutazione del requisito soggettivo in capo al debitore, per averlo ritenutoesistente nonostante che l’operazione si fosse risolta in una merasostituzione della garanzia nel convincimento (del debitore) di nonPag. 7 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026incidere sulla consistenza del patrimonio, già gravato dall’ipoteca del2008.A questo errore sul piano logico, si è aggiunto in termini di irriducibilitàil contrasto tra l’affermazione del collegamento negoziale tra i duefinanziamenti, per sostenere la gratuità dell’operazione, e la ritenutaautonomia del mutuo del 2011, rispetto allo scopo delle parti, per poigiungere a riconoscere il pregiudizio mediante l’isolamentodell’intavolazione, attribuendo rilevanza a un mero «incidente di percorso»il divario temporale tra stipula e intavolazione in contrasto con i criteri inmateria di interpretazione del contratto: la mera dilazione temporale deldebito non aveva determinato un aggravamento della situazionepatrimoniale per quanti vantavano un credito al momentodell’intavolazione della seconda ipoteca.Il Tribunale, inoltre, ha omesso l’esame di un fatto decisivo, ossia chela precedente ipoteca del 2008 già gravava sugli stessi beni con vincolo didestinazione.

Che al momento della intavolazione della seconda ipoteca laprima dovesse considerarsi estinta, non implicava affatto che il credito sifosse trasformato in chirografario, dovendo il Tribunale considerare non lasimultaneità cronologica della seconda intavolazione, ma la contestualevolontà delle parti di attuare il finanziamento e rilasciare la garanzia conestinzione della precedente.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Il preteso vizio della motivazione si colloca fuori dal perimetrosegnato dalle Sezioni Unite di questa Corte in termini di riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.È denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nellaPag. 8 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione» (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014,nn. 8053 e 8054; Cass., sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez.

VI-3,25 settembre 2018, n. 22598; sez.

I, 3 marzo 2022, n. 7090).In relazione ai requisiti dell’azione revocatoria il decreto delTribunale è motivato nel pieno rispetto del c.d. minimo costituzionale,permettendo di comprendere il fondamento della decisione, perché recaargomentazioni oggettivamente idonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (v.,quanto alla scientia damni, da pagina 18, riga 13, a pagina 20, riga 2,nonché da pagina 20, ultimo capoverso a pagina 21, riga 6; quanto alpregiudizio, pagina 20, da riga 3 a riga 31).La ricorrente non ha dedotto l’incomprensibilità del percorsomotivazionale, avendo in realtà ben inteso il ragionamento fatto, di cuiperò non ha condiviso le conclusioni.

In questa prospettiva, “il sindacatoche si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione insé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca diespressione linguistica (significante) diretta a veicolare un contenuto(significato) e frutto dell'adempimento del dovere di motivare (sindacatocertamente consentito alla Corte di Cassazione quale giudice anche dellalegittimità dello svolgimento del processo: v.

Cass., Sez.

Un., 22 maggio2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone,dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza dellaricognizione della quaestio facti” (v.

Cass., sez.

III, 5 giugno 2024, n.15678) e, in quanto tale, è volto ad una rivalutazione del giudizio di fattoriservato al giudice del merito, sicché da questa angolazione il motivorisulta inammissibile.2.3.

È inammissibile la prospettazione dell’omesso esame di un fattorilevante ai fini della decisione.Pag. 9 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026La censura svolta si colloca palesemente fuori dal perimetro dell’art.dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che nella formulazionevigente presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice delgravame.La ricorrente non indica quale sarebbe il fatto omesso, dovendointendersi come tali solo precisi accadimenti o precise circostanze in sensostorico – naturalistico, non assimilabili in alcun modo a «questioni» o«argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.

Cass., sez.

I, 29febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez.

V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass.,sez.

III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n.2226; Cass., sez.

III, 14 dicembre 2023, n. 35106), ma fa riferimento alla«questione» della precedente ipoteca del 2008 già gravante sugli stessibeni con vincolo di destinazione, che il Tribunale ha espressamente presoin considerazione, osservando che al momento della costituzione dellagaranzia in data 21.6.2011 quella del 2008 era stata estinta in data14.6.2011 (pagina 20, riga 13).Va da ultimo rilevato che la questione del collegamento negoziale trai due finanziamenti non è trattata nel provvedimento impugnato, sì cheessa si palesa nuova e, come tale, inammissibile.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che laproponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa (v., ex multis, Cass., sez.

V, 11 febbraio 2025, 3473;Pag. 10 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026Cass., sez. lav., 1° luglio 2024, n. 18018; Cass., sez. 6-V, 13 dicembre2019, n. 32804).3.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00 (di cui euro18.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico in amministrazionestraordinaria, in persona del commissario straordinario e legalerappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione del decreto n. 1200/2024 del Tribunale di Romapubblicato il 16.5.2024;Pag. 1 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.3.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza concedeva in data 26.2.2008 alla societàNuova [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico un finanziamento fondiarioipotecario, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente, perl'importo di euro 3.270.000,00, con obbligo di restituzione dell'importofinanziato entro il 12.2.2011. Il credito della società mutuante eragarantito mediante la concessione di un'ipoteca volontaria - oggetto diintavolazione – su beni di proprietà della società debitrice, siti in Romansd'Isonzo.Successivamente, in data 4.6.2011, la banca concedeva un secondofinanziamento, di importo pari al precedente, da rimborsare entro il30.6.2018, finanziamento che veniva utilizzato per estinguere quellooriginario. Anche in questo caso, a garanzia dell'obbligazione restitutoria,era concessa ipoteca su quegli stessi beni, garanzia intavolata in data21.6.2011.Dichiarato dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 1124 del21.12.2015, lo stato di insolvenza della debitrice, ex art. 8 del D.lgs. 8luglio 1999, n. 270, con successivo decreto del 10.3.2026 il medesimoTribunale dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinariadella società [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenzaproponeva istanza di insinuazione, chiedendo di essere ammessa alpassivo, in via privilegiata ipotecaria, quanto al mutuo del 2011, per lasomma di euro 3.373.070,79, per capitale, di euro 184.294,05 perinteressi, e di euro 5.641,71, per spese di procedura esecutiva, nonché,sempre in via privilegiata ipotecaria, quanto ad altro finanziamentoipotecario del 2009, per la somma di euro 5.671,98, per spese diprocedura esecutiva.In ordine a tale istanza il giudice delegato con decreto del 4.10.2016così provvedeva: a) ammetteva la richiedente allo stato passivo, inPag. 2 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026chirografo, per l'importo di euro 3.551.811,51, inclusi gli interessimaturati fino all'insolvenza, escludendo il privilegio ipotecario, in quantol'atto di concessione volontaria d'ipoteca era da revocare in via breve, exart. 2901 cod. civ., poiché concesso in pregiudizio dei creditori e nellaconoscenza di tale pregiudizio, ricavabile dal fatto che il finanziamento erastato erogato per ripianare un precedente debito scaduto; b) escludeval'importo di euro 5.617,98, chiesto sempre in via privilegiata ipotecaria peril sostenimento di spese legali, in quanto ritenuto non provato; c) quantoal contratto di finanziamento ipotecario utilizzabile mediante apertura dicredito in c/c n. 702/5//661690, ammetteva l’istante in via privilegiataipotecaria per euro 2.040.309,31; d) escludeva l’importo di euro5.671,98, chiesto sempre in via privilegiata ipotecaria per spese diprocedura esecutiva, in quanto non provate.Proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza opposizione allo statopassivo, il Tribunale di Roma con decreto del 7.8.2018, in accoglimentodella stessa, collocava in via ipotecaria il credito di euro 3.551.811,51ammesso invece in chirografo dal giudice delegato. A tale conclusione ilcollegio perveniva sul presupposto che l'atto di concessione di ipoteca del2011 costituisse soltanto un riscadenzamento dei termini di rimborso delmutuo originario, e dunque presentasse natura onerosa, con laconseguenza che il credito, identico a quello iniziale, fosse già "ab origine"ipotecario. Ammetteva, altresì, in via ipotecaria anche il credito di euro11.259,69 a titolo di spese legali.Il decreto del 7.8.2018, a seguito di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico in amministrazione straordinaria, era annullatodalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7740/2020, pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Osservava la Corte che la concessione della nuova ipoteca del 2011era atto a titolo gratuito, perché il mutuo era stato integralmentedestinato a estinguere quello precedente; l'operazione non costituiva veraerogazione di nuova liquidità, ma mera operazione contabile, ossia "conPag. 3 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026una coppia di poste nel conto corrente – una in «dare», l'altra in «avere» -per l'appunto intesa a dare corpo ed espressione a una similedimensione"; in quanto atto a titolo gratuito, l'azione revocatoria nonpostulava che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosseconosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il qualeaveva comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificioe, quindi, ben poteva vedere il proprio interesse posposto a quello delcreditore.2. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma da Ambra SPVs.r.l., resasi cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, dinanzial quale interveniva AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in virtùdel contratto di cessione del 31.3.2021, con decreto del 16.5.2024l’opposizione allo stato passivo era rigettata, onerando l’opponente dellespese di lite anche del giudizio di legittimità.Il Tribunale osservava che, data la gratuità dell’atto, per effetto delvincolo derivante in sede di rinvio, non rilevava lo stato soggettivo delterzo beneficiario, mentre sussistevano tanto l’eventus damni da valutarsial momento del compimento dell’atto oggetto di revoca, poiché almomento dell’intavolazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i beni erano “liberi”, essendoestinta l’ipoteca del 2008, quanto la consapevolezza del pregiudizio incapo al debitore per essere la società [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. gravata da unaingente mole di debiti per oltre 250 milioni di euro verso molti creditori, sìche la mancata contestualità tra pagamento del primo mutuo eintavolazione della seconda ipoteca rendeva quest’ultima un vincoloeffettivamente peggiorativo per gli altri creditori.3. Per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma ricorre AMCO –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di due motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico in amministrazionestraordinaria.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Pag. 4 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” degli artt.2808, 2821 e 2901 cod. civ.La ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma ha confuso l’azionerevocatoria ordinaria con quella ex art. 67, comma primo, L.F. per averaffermato che l’atto soggetto a revocatoria è l’intavolazione dell’ipotecadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché la concessione dell’ipoteca avvenuta con il rogitodel 14.6.2011. In particolare, oggetto dell’azione ex art. 2901 cod. civ. èl’atto di disposizione del debitore, incluso quello costitutivo di una ipotecavolontaria. Tale atto attribuisce al creditore il diritto di procedereall’iscrizione dell’ipoteca, che è esercizio di un diritto potestativo delcreditore, in quanto solo a seguito dell’iscrizione (o intavolazione)acquisisce il diritto di espropriare i beni vincolati.Per la revocatoria fallimentare ex art. 67, comma primo, n. 4, L.F.deve intendersi come data di costituzione dell’ipoteca, soggetta a revocaperché costituita entro il semestre anteriore alla dichiarazione difallimento, non quella dell’atto notarile o del titolo giudiziale, ma quelladell’iscrizione nei pubblici registri. Diversamente, nel caso dell’azione exart. 2901 cod. civ. oggetto di impugnazione è l’atto dispositivo deldebitore, ossia quello di costituzione dell’ipoteca volontaria, e non lasuccessiva iscrizione.Il Tribunale, pur ritenendo correttamente la valutazione del danno almomento del compimento dell’atto, è incorso in un errore di sussunzioneper aver portato l’attenzione sul momento di esecuzione. Danno che,invece, si sarebbe dovuto escludere, se si fosse fatto riferimento all’attodel 2011 di concessione dell’ipoteca, poiché a quella data esisteva ancorala precedente legata al finanziamento del 2008 che si andava aestinguere.1.1. Il motivo è infondato.Pag. 5 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026La ricorrente si duole che il Tribunale sia incorso nell’errataindividuazione dell’atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria e,conseguentemente, nell’errata valutazione dell’eventus damni, avendofatto riferimento non all’atto di stipulazione del contratto del secondofinanziamento (14.6.2011), inteso come atto di disposizione patrimonialedi concessione dell’ipoteca, ma a quello della intavolazione della secondaipoteca.Se nella normalità dei casi rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azionerevocatoria ex art. 2901 cod. civ. occorre far riferimento “all’atto didisposizione” con cui il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore,diversamente in ipotesi di costituzione di una ipoteca volontaria questa “sicostituisce mediante ipoteca nei pubblici registri immobiliari”, ai sensidell’art. 2802, comma secondo, cod. civ. Infatti, prima di tale momento,come correttamente osservato dalla ricorrente, il creditore è titolare di undiritto potestativo all’iscrizione della garanzia, ma tale adempimento nonha carattere meramente formale di pubblicità dichiarativa, ma di pubblicitàcostitutiva, che realizza la costituzione del vincolo sia nei rapporti tra leparti che nei confronti di terzi, sì che è essa stessa costitutiva dellagaranzia e del conseguente diritto del creditore di procedereall’espropriazione.In altri termini, dovendo apprezzarsi il requisito del pregiudizio almomento del compimento dell’atto (v. Cass., sez. 6-III, 6 febbraio 2019,n. 3538; Cass., sez. III, 14 novembre 2011, n. 23743; in tal senso, v. giàCass., sez. I, 8 marzo 1969, n. 755), nel caso di costituzione di ipotecaoccorre far riferimento al momento della sua iscrizione, poiché “l’ipotecanasce solo con l’iscrizione, che ha efficacia costitutiva” (v. Cass., sez. III,28 gennaio 2015, n. 2075) e determina l’assoggettamento del bene aldiritto del creditore di poter espropriare il bene e la correlativa prelazione(v. Cass., sez. I, 17 dicembre 1994, n. 10864; Cass., sez. I, 21 febbraio2001, n. 2483; Cass., sez. I, 18 dicembre 2014, n. 26746). Non èdirimente che tali ultime pronunce siano state rese in materia diPag. 6 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026revocatoria ex art. 67 L.F., posto che l’effetto della pubblicità costitutiva,ossia la nascita dell’ipoteca, non trova diversa regolamentazione infunzione del tipo di azione revocatoria, pur essendo i presupposti dellaprima diversi da quelli previsti dall’art. 2901 cod. civ.Il decreto del Tribunale di Roma, pertanto, è conforme a diritto e aiprincipi sopra indicati per aver effettuato la valutazione del pregiudiziocon riferimento al momento dell’intavolazione dell’ipoteca, avvenuta il[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non a quello della sua concessione in data 14.6.2011,osservando che “nel momento in cui si instaurava la successiva garanzianel 2011 non risultava alcuna ipoteca precedente in favore della banca suibeni considerati, rilevato che la precedente ipoteca [del] 2008 risultavagià estinta in data 14.06.2011 all’atto della stipula del secondo mutuofondiario (circostanza ammessa anche dalla convenuta nel giudizio diprimo grado…) e, conseguentemente, quando in data 21.06.2011 siintavolava l’ipoteca 2011, la garanzia in questione risultava costituita subeni liberi da precedenti ipoteche, stante l’estinzione dell’obbligazione dicui al Mutuo 2008 avvenuta il 14.06.2011” (pagina 20, da riga 11 a riga23).2. Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., “vizio di motivazione sotto il profilo dellairriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità e incoerenza, oltreche illogicità manifesta”Il ricorrente si duole che il Tribunale è pervenuto ad affermarel’inefficacia dell’atto costitutivo dell’ipoteca del 2011 in termini del tuttoavulsi dal contesto negoziale, avendo ignorato il presupposto alla basedella domanda, ossia l’esistenza del collegamento negoziale tra leobbligazioni insorte con i due contratti di mutuo.L’erronea individuazione dell’atto oggetto di revoca ha falsato lavalutazione del requisito soggettivo in capo al debitore, per averlo ritenutoesistente nonostante che l’operazione si fosse risolta in una merasostituzione della garanzia nel convincimento (del debitore) di nonPag. 7 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026incidere sulla consistenza del patrimonio, già gravato dall’ipoteca del2008.A questo errore sul piano logico, si è aggiunto in termini di irriducibilitàil contrasto tra l’affermazione del collegamento negoziale tra i duefinanziamenti, per sostenere la gratuità dell’operazione, e la ritenutaautonomia del mutuo del 2011, rispetto allo scopo delle parti, per poigiungere a riconoscere il pregiudizio mediante l’isolamentodell’intavolazione, attribuendo rilevanza a un mero «incidente di percorso»il divario temporale tra stipula e intavolazione in contrasto con i criteri inmateria di interpretazione del contratto: la mera dilazione temporale deldebito non aveva determinato un aggravamento della situazionepatrimoniale per quanti vantavano un credito al momentodell’intavolazione della seconda ipoteca.Il Tribunale, inoltre, ha omesso l’esame di un fatto decisivo, ossia chela precedente ipoteca del 2008 già gravava sugli stessi beni con vincolo didestinazione. Che al momento della intavolazione della seconda ipoteca laprima dovesse considerarsi estinta, non implicava affatto che il credito sifosse trasformato in chirografario, dovendo il Tribunale considerare non lasimultaneità cronologica della seconda intavolazione, ma la contestualevolontà delle parti di attuare il finanziamento e rilasciare la garanzia conestinzione della precedente.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Il preteso vizio della motivazione si colloca fuori dal perimetrosegnato dalle Sezioni Unite di questa Corte in termini di riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.È denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nellaPag. 8 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione» (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,nn. 8053 e 8054; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3,25 settembre 2018, n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).In relazione ai requisiti dell’azione revocatoria il decreto delTribunale è motivato nel pieno rispetto del c.d. minimo costituzionale,permettendo di comprendere il fondamento della decisione, perché recaargomentazioni oggettivamente idonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (v.,quanto alla scientia damni, da pagina 18, riga 13, a pagina 20, riga 2,nonché da pagina 20, ultimo capoverso a pagina 21, riga 6; quanto alpregiudizio, pagina 20, da riga 3 a riga 31).La ricorrente non ha dedotto l’incomprensibilità del percorsomotivazionale, avendo in realtà ben inteso il ragionamento fatto, di cuiperò non ha condiviso le conclusioni. In questa prospettiva, “il sindacatoche si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione insé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca diespressione linguistica (significante) diretta a veicolare un contenuto(significato) e frutto dell'adempimento del dovere di motivare (sindacatocertamente consentito alla Corte di Cassazione quale giudice anche dellalegittimità dello svolgimento del processo: v. Cass., Sez. Un., 22 maggio2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone,dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza dellaricognizione della quaestio facti” (v. Cass., sez. III, 5 giugno 2024, n.15678) e, in quanto tale, è volto ad una rivalutazione del giudizio di fattoriservato al giudice del merito, sicché da questa angolazione il motivorisulta inammissibile.2.3. È inammissibile la prospettazione dell’omesso esame di un fattorilevante ai fini della decisione.Pag. 9 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026La censura svolta si colloca palesemente fuori dal perimetro dell’art.dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che nella formulazionevigente presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice delgravame.La ricorrente non indica quale sarebbe il fatto omesso, dovendointendersi come tali solo precisi accadimenti o precise circostanze in sensostorico – naturalistico, non assimilabili in alcun modo a «questioni» o«argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v. Cass., sez. I, 29febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass.,sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n.2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), ma fa riferimento alla«questione» della precedente ipoteca del 2008 già gravante sugli stessibeni con vincolo di destinazione, che il Tribunale ha espressamente presoin considerazione, osservando che al momento della costituzione dellagaranzia in data 21.6.2011 quella del 2008 era stata estinta in data14.6.2011 (pagina 20, riga 13).Va da ultimo rilevato che la questione del collegamento negoziale trai due finanziamenti non è trattata nel provvedimento impugnato, sì cheessa si palesa nuova e, come tale, inammissibile.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che laproponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa (v., ex multis, Cass., sez. V, 11 febbraio 2025, 3473;Pag. 10 di 11Numero registro generale 13961/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16256/2026Data pubblicazione 25/05/2026Cass., sez. lav., 1° luglio 2024, n. 18018; Cass., sez. 6-V, 13 dicembre2019, n. 32804).3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00 (di cui euro18.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 11 di 11
Decreto Cassazione n. 16256/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris