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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09186/2022

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terzo motivo di ricorso con rigetto dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. in quanto la CTR non si sarebbe pronunciata sull'eccepito difetto di legittimazione passiva delle ricorrenti, non essendo eredi del padre nei cui confronti era sorta la pretesa tributaria.

La mancata pronuncia su tale questione è stata erroneamente giustificata dalla circostanza che le vicende testamentarie erano state dedotte per la prima volta in appello.

Sostengono le ricorrenti che tanto nel ricorso di RGN 16469/2016 primo grado quanto nell'appello esse avevano dedotto che il padre aveva devoluto alla propria convivente tutti i suoi beni, producendo in giudizio il testamento.

Inoltre, avevano allegato la lettera con la quale il Comune aveva invitato Equitalia a notificare la cartella «all'esatto erede».

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 572 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 457, 536, 557 e 564 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., nonché dell'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1992 che individua i soggetti passivi dell'ICI in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

Poiché le ricorrenti erano state totalmente pretermesse dal testamento del padre, esse, non essendo eredi non potevano rispondere dei debiti, anche tributari, del de cuius.

Secondo le ricorrenti non assume alcuna rilevanza la circostanza che esse avessero impugnato il testamento e proposto l'azione di riduzione previa accettazione con beneficio d'inventario (ex art. 564 cod. civ.) dal momento che il legittimario acquista la qualità di chiamato all'eredità solo al momento della sentenza che accoglie la domanda di riduzione.

Neppure rileverebbe il solo fatto della morte del de cuius o dell'apertura della successione.

Equitalia, d'altra parte, ne era consapevole avendo notificato la cartella alle figlie del de cuius in quanto "presunte eredi".

Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997 in combinato disposto con gli artt. 7, 12, 39 della

I. n. 689 del 1981 e con gli artt. 3 e 15 della

I. n. 4 del 1929, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

Sotto il primo profilo si censura la sentenza impugnata in quanto non avrebbe affrontato la questione della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, nonostante che le ricorrenti avessero censurato sotto tale profilo la cartella impugnata tanto in primo grado, quanto in appello.RGN 16469/2016 Sotto il secondo profilo si sostiene che, quand'anche le ricorrenti dovessero considerarsi eredi del de cuius, esse non sarebbero tenute al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

Il primo motivo è infondato.

Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti.

Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Sez. 6 - L, n. 5730 del 03/03/2020 (Rv. 657560 - 01) Nel caso in esame, la CTR ha preso in considerazione la censura prospettata dalle ricorrenti e pur affermando, benché impropriamente, che le vicende testamentarie erano state prospettate per la prima volta in appello, ha ritenuto che esse non assumessero rilevanza in quanto non inerenti.

Inoltre, rigettando in modo implicito la domanda delle contribuenti, ha ritenuto che esse, in quanto presunte eredi, fossero legittimate passive per il debito tributario.

Dunque, si tratta di un profilo che il giudice d'appello ha considerato ma ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione, di tal che non è configurabile il vizio dedotto.

Il secondo motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 752 cod. civ. i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditarie.

L'art. 754 cod. civ. dispone che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione alla propria quota.RGN 16469/2016 Tali disposizioni devono ritenersi applicabili, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, anche in relazione ai debiti ereditari di natura tributaria (Cass., Sez. 5, n. 18451 del 21/09/2016, Rv. 641118 - 01; sez. 5, n. 22426 del 22/10/2014, Rv. 632743 - 01).

Ai fini della assunzione della qualità di erede, tuttavia, non è sufficiente mera chiamata all'eredità, né la denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009).

Essa, piuttosto, consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. n. 6479 del 2002, Cass. n. 2849 del 1992).

Anche di recente questa Corte ha ribadito tale principio affermando che «ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza» (Cass., Sez. 6 - 2, n. 5247 del 06/03/2018, Rv. 647986-01).

Della avvenuta accettazione della eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass., Sez.

L, n. 21436 del 30/08/2018, Rv. 650214 - 01) e non costituisce accettazione della eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione (Cass., Sez. 5, n. 8053 del 29/03/2017, Rv. 643603 - 01).

Nella specie, la CTR non ha tenuto alcun conto di tali principi, affermando da un lato l'irrilevanza delle vicende testamentarie in quanto non inerenti al giudizio, e dall'altro sostenendo che le ricorrenti, «nella loro qualità di presunte eredi» erano «come tali legittimate passive per il debito tributario "de quo"».

In realtà, come risulta dal ricorso, le contribuenti avevano dedotto, tanto nel ricorso di primo grado, quanto in appello di essere state del RGN 16469/2016 tutto pretermesse dal testamento il quale era stato prodotto in giudizio.

In ogni caso, in mancanza di prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità esse non potevano considerarsi soggetti passivi d'imposta.

Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.

In base alle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, con assorbimento del terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con l'accoglimento del ricorso originario proposto dalle contribuenti.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario delle contribuenti.

Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
terzo motivo di ricorso con rigetto dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. in quanto la CTR non si sarebbe pronunciata sull'eccepito difetto di legittimazione passiva delle ricorrenti, non essendo eredi del padre nei cui confronti era sorta la pretesa tributaria. La mancata pronuncia su tale questione è stata erroneamente giustificata dalla circostanza che le vicende testamentarie erano state dedotte per la prima volta in appello. Sostengono le ricorrenti che tanto nel ricorso di RGN 16469/2016 primo grado quanto nell'appello esse avevano dedotto che il padre aveva devoluto alla propria convivente tutti i suoi beni, producendo in giudizio il testamento. Inoltre, avevano allegato la lettera con la quale il Comune aveva invitato Equitalia a notificare la cartella «all'esatto erede». Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 572 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 457, 536, 557 e 564 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., nonché dell'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1992 che individua i soggetti passivi dell'ICI in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Poiché le ricorrenti erano state totalmente pretermesse dal testamento del padre, esse, non essendo eredi non potevano rispondere dei debiti, anche tributari, del de cuius. Secondo le ricorrenti non assume alcuna rilevanza la circostanza che esse avessero impugnato il testamento e proposto l'azione di riduzione previa accettazione con beneficio d'inventario (ex art. 564 cod. civ.) dal momento che il legittimario acquista la qualità di chiamato all'eredità solo al momento della sentenza che accoglie la domanda di riduzione. Neppure rileverebbe il solo fatto della morte del de cuius o dell'apertura della successione. Equitalia, d'altra parte, ne era consapevole avendo notificato la cartella alle figlie del de cuius in quanto "presunte eredi". Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997 in combinato disposto con gli artt. 7, 12, 39 della I. n. 689 del 1981 e con gli artt. 3 e 15 della I. n. 4 del 1929, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Sotto il primo profilo si censura la sentenza impugnata in quanto non avrebbe affrontato la questione della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, nonostante che le ricorrenti avessero censurato sotto tale profilo la cartella impugnata tanto in primo grado, quanto in appello.RGN 16469/2016 Sotto il secondo profilo si sostiene che, quand'anche le ricorrenti dovessero considerarsi eredi del de cuius, esse non sarebbero tenute al pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il primo motivo è infondato. Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Sez. 6 - L, n. 5730 del 03/03/2020 (Rv. 657560 - 01) Nel caso in esame, la CTR ha preso in considerazione la censura prospettata dalle ricorrenti e pur affermando, benché impropriamente, che le vicende testamentarie erano state prospettate per la prima volta in appello, ha ritenuto che esse non assumessero rilevanza in quanto non inerenti. Inoltre, rigettando in modo implicito la domanda delle contribuenti, ha ritenuto che esse, in quanto presunte eredi, fossero legittimate passive per il debito tributario. Dunque, si tratta di un profilo che il giudice d'appello ha considerato ma ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione, di tal che non è configurabile il vizio dedotto. Il secondo motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 752 cod. civ. i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditarie. L'art. 754 cod. civ. dispone che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione alla propria quota.RGN 16469/2016 Tali disposizioni devono ritenersi applicabili, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, anche in relazione ai debiti ereditari di natura tributaria (Cass., Sez. 5, n. 18451 del 21/09/2016, Rv. 641118 - 01; sez. 5, n. 22426 del 22/10/2014, Rv. 632743 - 01). Ai fini della assunzione della qualità di erede, tuttavia, non è sufficiente mera chiamata all'eredità, né la denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009). Essa, piuttosto, consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. n. 6479 del 2002, Cass. n. 2849 del 1992). Anche di recente questa Corte ha ribadito tale principio affermando che «ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza» (Cass., Sez. 6 - 2, n. 5247 del 06/03/2018, Rv. 647986-01). Della avvenuta accettazione della eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. L, n. 21436 del 30/08/2018, Rv. 650214 - 01) e non costituisce accettazione della eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione (Cass., Sez. 5, n. 8053 del 29/03/2017, Rv. 643603 - 01). Nella specie, la CTR non ha tenuto alcun conto di tali principi, affermando da un lato l'irrilevanza delle vicende testamentarie in quanto non inerenti al giudizio, e dall'altro sostenendo che le ricorrenti, «nella loro qualità di presunte eredi» erano «come tali legittimate passive per il debito tributario "de quo"». In realtà, come risulta dal ricorso, le contribuenti avevano dedotto, tanto nel ricorso di primo grado, quanto in appello di essere state del RGN 16469/2016 tutto pretermesse dal testamento il quale era stato prodotto in giudizio. In ogni caso, in mancanza di prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità esse non potevano considerarsi soggetti passivi d'imposta. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. In base alle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, con assorbimento del terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con l'accoglimento del ricorso originario proposto dalle contribuenti. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario delle contribuenti. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre euro 200 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbra
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