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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18912/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) BALDASSARRE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] Matteo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/11/2020 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della ingente quantità, ed il rigetto nel resto; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Matteo, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 10/07/2019, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - BALDASSARRE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Matteo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al traffico di ingenti quantitativi di marijuana di cui al capo A) (ceduta dai [OSCURATO:PERSONA] al BALDASSARRE e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], coimputato non appellante), nonché - quanto ai [OSCURATO:PERSONA] - del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio di cui al capo B); il solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] veniva inoltre condannato dell'ulteriore reato di estorsione consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, ascrittogli sempre al capo B).

2. Ricorre per cassazione il BALDASSARRE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per essersi la Corte limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice, senza confutare i rilievi mossi in appello quanto alla genericità della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], al ruolo di mero esecutore di un pagamento da questi dovuto (e non già di suo socio nel narcotraffico), alla genericità delle dichiarazioni dell'ANGELETTI e dell'AGLIERI circa la visita al ricorrente di un soggetto di Foggia.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si rileva che, trattandosi di "droga parlata", non era stato possibile alcun accertamento in ordine al principio attivo della sostanza commerciata, dovendosi invece ritenere necessaria tale verifica quantitativa e qualitativa, per la configurabilità dell'aggravante.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio.

Si lamenta l'applicazione di una pena base superiore ai minimi edittali senza adeguato supporto giustificativo, e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione che aveva tra l'altro individuato un ruolo di minor importanza del ricorrente rispetto al [OSCURATO:PERSONA].

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

3.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.

Pen.

Si censura il mancato apprezzamento del ruolo marginale del ricorrente, privo di poteri decisori che erano riservati al "Maresciallo"

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per aver valorizzato conversazioni in realtà prive di valenza indiziante nei confronti del ricorrente.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante del c.d. metodo mafioso.

Si evidenzia che la frase valorizzata dalla Corte non risultava in alcuna delle conversazioni registrate di nascosto da [OSCURATO:PERSONA] Antonio, ed era in realtà stata attribuita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al fratello del ricorrente.

3.4. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di NAGLIERI Franco e ANGELETTI Pietro.

Si censura il mancato apprezzamento del fatto che nessuno dei due dichiaranti era a conoscenza dei colloqui intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e con il BALDASSARRE.

3.5. Violazione di legge con riferimento all'aumento per la continuazione, effettuato illegittimamente una prima volta per il capo B) ed una seconda per il capo A).

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Matteo, a mezzo dei propri difensori.

4.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

4.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per non aver considerato la posizione di coimputato nel medesimo reato del [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano rimaste prive di riscontri (quella valorizzata dai giudici di merito era peraltro solo una battuta, e nell'unica visita a [OSCURATO:PERSONA] Antonio, effettuata insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], non vi era stata alcuna richiesta di danaro al predetto, cui era stato solo chiesto dove si trovasse il figlio).

Si sottolinea altresì che al ricorrente era stato ascritto il solo delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sicchè risultava censurabile la condanna anche per le condotte del fratello [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] Antonio.

Sul punto, si evidenzia inoltre: che mai il ricorrente aveva partecipato ai colloqui registrati da quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA]; che questi non aveva mai riferito che solo lui e il fratello erano legittimati a ricevere il danaro; che risultava un mero paralogismo l'affermazione per cui [OSCURATO:PERSONA] Matteo si era comportato in modo da non esporsi troppo; che nell'occasione in cui era recato dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si era limitato ad accompagnare il fratello [OSCURATO:PERSONA], ricoverato in una vicina comunità di recupero.

Il difensore lamenta il mancato confronto con tali profili di censura dedotti in appello.

La difesa censura poi - riportando ampi stralci dell'atto di appello, e copiosa giurisprudenza in tema di chiamata di correo - la motivazione della Corte territoriale sia quanto alla "prova d'alibi" fornita dal ricorrente circa l'epoca dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riferito da quest'ultimo, sia quanto alla consulenza difensiva sui terreni nei quali, secondo il collaboratore, sarebbe stato occultato lo stupefacente, sia quanto all'assenza di riscontri in ordine alla consegna di alcuni fucili, da parte del [OSCURATO:PERSONA], quale acconto sul prezzo di cessione dello stupefacente (consegna peraltro smentita da altro dichiarante, ONU [OSCURATO:PERSONA]).

4.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ipotizzato concorso morale del ricorrente nei fatti di estorsione consumata contestati esclusivamente al fratello [OSCURATO:PERSONA].

4.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante del c.d. metodo mafioso.

Si censura la sentenza impugnata per aver valorizzato, a tal fine, una mera battuta riferita dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] agli operanti, senza alcun altro elemento significativo attribuibile al ricorrente (né poteva ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA], per il suo spessore criminale, potesse ritenersi intimorito dalla frase in questione).

Anche attraverso ampi richiami giurisprudenziali, si contesta che la condotta del ricorrente fosse connotata, in termini effetti ed intrinsecamente riscontrabili, dall' impiego di forza intimidatrice tipica della criminalità organizzata.

4.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si censura l'applicazione della norma pur in difetto di qualsiasi elemento di riscontro fisico e oggettivo, anche in relazione alle soglie quantitative considerate dalle Sezioni Unite necessarie per la sussistenza dell'aggravante.

4.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Si deduce l'assenza strutturale della motivazione, che non aveva tenuto conto dello stato incensuratezza, del carattere risalente degli episodi e della possibilità di emenda del ricorrente, a suo tempo impegnato in Iraq in missione di pace.

4.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

4.2.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo A).

Si censura la modalità di valutazione delle dichiarazioni del collaborante, il carattere congetturale della spiegazione data in ordine al mancato rinvenimento del luogo in cui la droga sarebbe stata occultata, il silenzio sulle dichiarazioni del NAGLIERI e dell'ANGELETTI, che mai avevano coinvolto il ricorrente, l'assenza dei necessari riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

4.2.2. Violazione di legge con riferimento alla condanna per il capo B).

Si evidenzia che il ricorrente era imputato della sola estorsione tentata, e che la chiamata in reità del [OSCURATO:PERSONA] necessitava di significativi riscontri, non potendosi considerare tali il fatto che il ricorrente si fosse recato una volta con il proprio fratello presso [OSCURATO:PERSONA] Antonio per chiedere notizie del figlio, e che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avvisato [OSCURATO:PERSONA] Antonio che solo lui ed il proprio fratello erano autorizzati a pretendere il pagamento delle somme.

Si evidenzia peraltro che, escludendo la responsabilità del ricorrente per il capo A), emergeva anche una carenza motivazionale circa le ragioni sottese al credito vantato.

4.2.3. Violazione di legge con riferimento all'aggravante delle più persone riunite.

Si censura il mancato apprezzamento del fatto che il ricorrente non era stato chiamato a rispondere per l'estorsione consumata, e che il concorso morale non era stato contestato.

4.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si censura la sentenza per aver applicato l'aggravante, in una fattispecie di "droga parlata", senza la necessaria rigorosa valutazione del quadro probatorio.

4.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante del c.d. metodo mafioso.

Si censura la sentenza per non aver considerato il tono scherzoso con il quale il ricorrente aveva pronunciato la frase valorizzata dai giudici di merito (né il riferimento a "loro del Gargano" poteva ritenersi adeguatamente evocativo della locale criminalità organizzata e del suo possibile intervento a sostegno degli imputati).

4.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Si censura il carattere congetturale dell'assunto per cui il ricorrente si sarebbe esposto il meno possibile, ed il riferimento al carattere ostativo che la metodologia mafiosa assumerebbe ai fin della concessione delle predette attenuanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prendendo le mosse dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (così da ultimo Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01).

L'appello proposto dal predetto ricorrente, infatti, risulta totalmente generico, perché privo di qualsiasi effettiva confutazione dell'analitico percorso argomentativo tracciato dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, alla luce di plurime convergenti risultanze dichiarative e captative.

Allo stesso modo, la deduzione di "minima partecipazione ai fatti", volta a censurare la mancata applicazione della relativa attenuante, non tiene in alcun conto quanto diffusissimamente esposto dal G.u.p. per evidenziare il ruolo di assoluta centralità svolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il recupero dei crediti maturati a seguito delle cessioni di ingenti quantitativi di droga.

Analoghi rilievi devono essere formulati con riferimento alle pochissime righe dedicate, nell'atto di appello, al trattamento sanzionatorio.

Come già chiarito attraverso il richiamo dei principi affermati da questa Suprema Corte, la mancata declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di appello non è di ostacolo, ed anzi impone, una pronuncia in tal senso da parte di questo Collegio, "ora per allora".

Ciò implica, con ogni evidenza, l'inammissibilità anche dell'odierno ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

2. I ricorsi del BALDASSARRE e di [OSCURATO:PERSONA] Matteo sono infondati e devono essere rigettati.

Prima di esaminare partitamente le due posizioni, è opportuno richiamare le coordinate interpretative cui si farà implicito ma costante riferimento nella valutazione delle rispettive doglianze.

Da un lato, viene in rilievo il consolidato indirizzo secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 -

01. In senso analogo, tra le tante, cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).

Altrettanto consolidato, sotto altro profilo, è l'insegnamento secondo cui «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01).

D'altro lato, con specifico riferimento all'oggetto e ai limiti caratterizzanti lo scrutinio demandato a questa Suprema Corte, è qui opportuno richiamare il principio, ripetutamente affermato, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

3. In tale prospettiva ermeneutica, deve osservarsi le doglianze prospettate nell'interesse del BALDASSARRE devono essere disattese.

3.1. In particolare, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso, volto a censurare l'affermazione di responsabilità per il delitto di illecito acquisto di sostanze stupefacenti dai [OSCURATO:PERSONA], non superi lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha richiamato in senso adesivo le diffuse considerazioni svolte dal primo giudice in ordine agli elementi di prova concernenti il BALDASSARRE, escludendo che le stesse potessero essere vulnerate dai rilievi svolti con i motivi di appello.

In effetti, le valutazioni di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore e coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] appaiono immuni da censure anche quanto alla specificità della chiamata in causa del ricorrente, indicato come proprio socio nell'acquisto di ingenti quantitativi di droga, tra l'altro incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] sia di "tenere la cassa" nel periodo successivo al proprio arresto sia del pagamento, in tale veste, degli ingenti debiti maturati nei confronti dei fornitori [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare le dichiarazioni riportate alle pagg. 18 segg. della sentenza di primo grado, in cui il collaboratore illustra i rapporti con i fornitori, il coinvolgimento del BALDASSARRE, il negativo comportamento di quest'ultimo durante la propria detenzione nonostante le consegne ricevute, consistito nella dilapidazione delle risorse destinate anche al pagamento dei predetti debiti: condotta che aveva indotto i [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi al proprio padre [OSCURATO:PERSONA] Antonio, per essere pagati).

Altrettanto priva di criticità qui deducibili risulta poi l'evocazione, quali elementi di riscontro, delle deposizioni dei testi NAGLIERI e ANGELETTI in ordine alle visite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del BALDASSARRE, proprio per la questione degli ingenti crediti maturati con la cessione delle sostanze (cfr. le dichiarazioni del NAGLIERI riportate alle pag. 35 segg., in cui il teste - che aveva assunto funzioni di "vedetta" presso l'abitazione di Terlizzi del BALDASSARRE, ristretto agli arresti domiciliari - riferisce non solo delle visite e delle richieste rivolte a quest'ultimo da "[OSCURATO:PERSONA]", soprannome del [OSCURATO:PERSONA], ma anche della posizione di socio del [OSCURATO:PERSONA] assunta dal BALDASSARRE nell'attività di spaccio nella zona di Trani).

Significativa, e tutt'altro che illogica, è anche la precisazione della Corte d'Appello (pag. 5) secondo cui tali dichiarazioni, unitamente alle risultanze dei tabulati delle utenze dei [OSCURATO:PERSONA] comprovanti la loro presenza in Terlizzi nel periodo temporale di interesse, smentivano l'assunto del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i creditori non si erano recati presso il BALDASSARRE, di cui non conoscevano l'indirizzo.

Del resto, un ulteriore elemento di conferma dell'ipotesi accusatoria è stato desunto, dal giudice di primo grado, alla luce di una delle numerose conversazioni intercettate da [OSCURATO:PERSONA] Antonio (padre del collaboratore) durante le "visite" di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], finalizzate a riscuotere il credito vantato per la cessione di droga al figlio detenuto: dinanzi alle rimostranze di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, secondo il quale le pretese dovevano essere rivolte nei confronti degli effettivi responsabili ("voi dovete andare a prendere le persone che avete lavorato, avete fatto, non le persone..."), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto di stare combattendo con "quello di Terlizzi", e tuttavia "chi gestiva era Gigi" (cfr. pag. 50 della sentenza del G.u.p.).

3.2. Il secondo motivo di ricorso del BALDASSARRE è infondato.

Questa Suprema Corte ha invero di recente chiarito che «in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore» (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512 - 01).

In tale condivisibile ottica ermeneutica, la valutazione della Corte territoriale - del tutto conforme, anche in questo caso, alla decisione del primo giudice - si sottrae a censure qui deducibili, essendosi fondata sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ritenute attendibili sia in ordine ai rilevantissimi quantitativi ricevuti dai [OSCURATO:PERSONA], dell'ordine di decine e poi di centinaia di chili (certamente quindi riconducibili all'aggravante che qui rileva), sia ai conseguenti ed altrettanto ingenti crediti maturati nei confronti del collaboratore e del BALDASSARRE (nell'ordine degli 80.000 euro: cfr. in particolare pag. 48 della sentenza di primo grado).

Del resto, tale enorme esposizione per i debiti accumulati trova un preciso ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, riferite a quanto direttamente appreso da COLAFRASCESCO [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione registrata (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado), ed in quelle della stessa "vedetta" NAGLIERI (cfr. pagg. 35-36 della predetta sentenza).

3.3. Anche le residue censure sul trattamento sanzionatorio devono ritenersi infondate.

La Corte territoriale ha ritenuto congrua la quantificazione della pena irrogata ad un soggetto che - per quanto in posizione non di primissimo piano nella vicenda - si era reso responsabile dell'acquisto di importanti quantitativi di droga, e che aveva beneficiato delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata (non eliminabile alla luce dei precedenti specifici e della infruttuosa applicazione della sorveglianza speciale) al fine di evitare un eccessivo inasprimento della pena da irrogare.

Si tratta di un percorso argomentativo che si sottrae a censure deducibili in questa sede.

4. Ad analoghe conclusioni di complessiva infondatezza deve pervenirsi anche quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Matteo.

4.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di rilievi, deve anche in questo caso osservarsi che la Corte d'Appello ha ritenuto - in piena aderenza alle valutazioni del primo giudice - pienamente attendibili le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato proprio nel predetto ricorrente il proprio interlocutore per i suoi acquisti sempre più consistenti di sostanze stupefacenti: soggetto che gli aveva poi minacciosamente sollecitato il pagamento del prezzo dovuto, prima che analoghe richieste venissero reiteratamente formulate, durante la propria restrizione in carcere, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al padre [OSCURATO:PERSONA] Antonio.

La Corte ha quindi valorizzato, quali elementi di riscontro, le conformi dichiarazioni di quest'ultimo e i plurimi colloqui da costui registrati con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale non solo aveva ripetutamente fatto riferimento al fratello Matteo, ma lo aveva anche indicato come l'unica altra persona legittimata a pretendere il pagamento delle somme rivendicate.

A tale ultimo proposito si sottolinea, nella sentenza impugnata, che tali plurimi riferimenti di [OSCURATO:PERSONA] a Matteo non trovano spiegazioni diverse da quelle offerte nell'ottica accusatoria, non solo e non tanto perché tali spiegazioni non sono state allegate dalla difesa, quanto soprattutto perché risulterebbe totalmente incomprensibile l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] di "tirare in ballo" Matteo, ufficiale della [OSCURATO:PERSONA], in vicende delittuose di tale gravità (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata; pagg. 20, 41 segg. della sentenza di primo grado).

D'altra parte, la Corte territoriale ha disatteso le argomentazioni difensive volte a contrastare l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da un lato osservando che la prospettata non conformità dei luoghi descritti dal collaboratore in cui sarebbe stata custodita la droga da lui acquistata, rispetto alla situazione accertata da propri consulenti, ben poteva dipendere dagli anni trascorsi dai fatti e da possibili modifiche nel frattempo intervenute (osservazioni da integrare con quanto rilevato dal primo giudice in ordine all'assenza di certezze in ordine all'esatta corrispondenza dei luoghi analizzati dal consulente rispetto alle plurime indicazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA] a proposito dei luoghi in cui aveva dovuto ritirare la droga: cfr. pagg. 53-54 e 56 della sentenza del G.u.p.).

D'altro lato, con riferimento alla "prova d'alibi" costituita dalla presenza a Roma di [OSCURATO:PERSONA] Matteo per esigenze di servizio nel periodo 18 maggio/2 giugno 2014 (presenza ritenuta idonea ad escludere l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] descritto da quest'ultimo), la Corte territoriale ha ritenuto decisivo il fatto che il collaboratore non avesse indicato un giorno preciso per l'incontro, avvenuto comunque dopo la sua scarcerazione del 21 maggio: circostanza che non escludeva quindi la possibilità che l'incontro stesso risalisse ad una data successiva al 2 giugno (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata.

Valutazioni del tutto conformi, anche in questo caso, sono state espresse dal G.u.p.: cfr. pag. 56 della sentenza di primo grado).

In tale complessivo contesto, le censure dedotte con il primo motivo nei due ricorsi appaiono reiterative, e comunque attinenti al merito delle valutazioni concordemente espresse, da parte dei giudici di merito, senza incorrere in discrasie o criticità qui deducibili.

Altrettanto è a dirsi con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] Antonio relative ad una prima "visita" in cui entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si recarono nella sua azienda agricola per chiedergli notizie del figlio, senza spiegarne il motivo: la pretesa difensiva di ricondurre la presenza del ricorrente a finalità ed intenti di mero accompagnamento si risolve in una prospettazione alternativa che, tra l'altro, appare connotata da una inaccettabile rappresentazione atomistica e parcellizzata delle risultanze acquisite, non essendo stato tenuto in alcun conto il fatto che la figura di [OSCURATO:PERSONA] Matteo risulta ripetutamente quanto eloquentemente evocata dal fratello [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle plurime conversazioni registrate dal [OSCURATO:PERSONA].

Quanto poi ai rilievi imperniati sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] Matteo non aveva compiuto ulteriori accessi presso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, e che nessuna sua "visita" era stata riferita dal NAGLIERI presso il BALDASSARRE, appare evidente la loro inidoneità a privare di rilevanza e concludenza gli elementi acquisiti a carico del ricorrente.

Va al riguardo evidenziato, per un verso, che egli si era comunque rivolto anche "in proprio" a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sollecitando minacciosamente il pagamento (con una frase non a caso utilizzata anche dal fratello [OSCURATO:PERSONA], nelle analoghe richieste rivolte a [OSCURATO:PERSONA] Antonio: cfr. in fra, 4.3); per altro verso, tali connotazioni della condotta sono state ritenute dai giudici di merito - tutt'altro che illogicamente, alla luce delle risultanze captative già richiamate - sintomatiche di un intento di [OSCURATO:PERSONA] Matteo di rimanere in una posizione più "coperta", tenuto conto del proprio ruolo istituzionale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Altrettanto è a dirsi con riferimento all'ulteriore censura incentrata sull'assenza di riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla consegna di alcuni fucili al ricorrente, in parziale pagamento dei debiti di droga: la Corte d'Appello ha infatti osservato, al riguardo, che tale assenza di riscontri non era in alcun modo idonea a ripercuotersi sull'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], per il resto ampiamente corroborata da plurimi ed eterogenei elementi esterni di conferma.

4.2. Manifestamente infondata è la doglianza concernente l'asserita responsabilità del ricorrente, a titolo di concorso morale, per le condotte di estorsione consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA] Antonio: come emerge dal tenore della contestazione, e dal calcolo del trattamento sanzionatorio, a carico di [OSCURATO:PERSONA] Matteo è stata ipotizzata (e poi ritenuta) la sola estorsione tentata.

4.3. Per ciò che riguarda l'aggravante del c.d. metodo mafioso nelle richieste estorsive, deve anche qui registrarsi una piena uniformità di vedute da parte dei giudici di merito, che hanno valorizzato il riferimento - separato ma contenutisticamente del tutto omogeneo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] Matteo (nella richiesta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in una delle richieste a [OSCURATO:PERSONA] Antonio) - al fatto che "Dalle nostre parti ci uccidiamo anche per una mucca, figuriamoci per tanti soldi" (cfr. le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, riportate a pag. 86 della sentenza di primo grado.

Nella "versione" di [OSCURATO:PERSONA] Matteo, riferita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il riferimento era al fatto "che loro nel Gargano per una mucca fanno la guerra...che sta la faida").

Al riguardo, deve peraltro osservarsi che le sintetiche considerazioni svolte dalla Corte territoriale (pag. 7) in ordine all'impossibilità di derubricare tali riferimenti ad una battuta inoffensiva, devono essere integrate con quanto osservato in proposito dal G.u.p. (cfr. pag. 86).

In particolare, la prospettazione della propria provenienza da un'area (quella garganica) dove notoriamente vi era stata una sanguinosa faida - oggetto di sentenze ormai irrevocabili, originata proprio dallo sconfinamento di mandrie nei campi e coinvolgente il clan di stampo mafioso Libergolis di Monte S. Angelo (al quale, secondo il [OSCURATO:PERSONA], appartenevano i [OSCURATO:PERSONA]) - è stata ritenuta idonea a conferire, alle richieste estorsive, connotazioni fortemente intimidatorie, idonee a rendere configurabile l'aggravante che qui rileva attesa la facilità con cui, nel contesto evocato, si era arrivati ad uccidere per interessi patrimoniali di gran lunga inferiori a quelli in gioco.

Si tratta, anche in questo caso, di una "doppia conforme" che trae fondamento da una valutazione del merito delle risultanze acquisite non sindacabile da questa Suprema Corte, risultando priva di illogicità o contraddittorietà denunciabili in questa sede.

4.4. Per ciò che riguarda le censure concernenti le ulteriori aggravanti, devono essere qui richiamate integralmente - quanto a quella della quantità ingente ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 - le considerazioni già svolte con riferimento alla posizione del BALDASSARRE (cfr. supra, § 3.2): dovendo solo aggiungersi che nessun effetto demolitorio, delle predette considerazioni, può essere ricondotto - a differenza di quanto prospettato in sede di discussione finale - alla riduzione degli importi richiesti operata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in uno degli incontri con [OSCURATO:PERSONA] Antonio.

È invero del tutto evidente, dalla lettura della sentenza di primo grado, che il [OSCURATO:PERSONA] stava in quel momento tentando una soluzione transattiva, alla luce delle difficoltà correlate alla detenzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e all'esito negativo delle richieste al BALDASSARRE: è dunque da escludere che tale passaggio dichiarativo implichi un ridimensionamento della portata delle cessioni di droga operate dai fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto priva di fondamento appare poi la doglianza relativa all'aggravante delle più persone riunite, dal momento che - diversamente da quanto prospettato - la contestazione dell'ipotesi di tentata estorsione risulta contestata a [OSCURATO:PERSONA] Matteo sia con riferimento alla condotta da lui posta in essere autonomamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione a quella posta in essere "in concorso e previo concerto" dal fratello [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] Antonio (il quale aveva ricevuto non solo la visita dei fratelli presentatisi insieme, ma anche svariate altre sollecitazioni a pagare da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], talora presentatosi - come emerge con chiarezza dalle registrazioni - unitamente a soggetto rimasto sconosciuto e tuttavia attivo nel prospettare minacce anch'esse riconducibili all'aggravante: minacce certamente ascrivibili anche al ricorrente in considerazione della natura oggettiva di quest'ultima: cfr. in particolare pag. 64 della sentenza di primo grado).

Viene dunque a cadere il presupposto logico-giuridico della questione prospettata, costituito dalla asserita mancanza di una contestazione concorsuale.

4.5. Anche le censure concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio appaiono infondate.

I giudici di merito hanno invero ritenuto dirimente, con un percorso argomentativo non censurabile in questa sede, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] Matteo, pur avendo svolto un ruolo centrale nelle varie cessioni degli ingenti quantitativi a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha poi mantenuto una linea di condotta il più possibile "coperta", all'evidente fine di preservare il suo delicato ruolo di ufficiale di Marina, avvalendosi dell'apporto del fratello [OSCURATO:PERSONA] nella pressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Antonio: senza peraltro disdegnare il ricorso ad intimidazioni correlabili al metodo mafioso, come avvenuto in occasione della richiesta autonomamente rivolta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, pag. 89 della decisione di primo grado).

Altrettanto incensurabile appare la valutazione della Corte territoriale quanto alla misura della pena, attestata nei minimi edittali e connotata da un aumento per la continuazione "davvero contenuto", tenuto conto del complessivo disvalore delle condotte accertate (cfr. pag. 89, cit.).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse del BALDASSARRE e di [OSCURATO:PERSONA] Matteo, che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

Deve invece essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Rigetta i ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) BALDASSARRE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] Matteo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/11/2020 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della ingente quantità, ed il rigetto nel resto; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Matteo, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 10/07/2019, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - BALDASSARRE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Matteo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al traffico di ingenti quantitativi di marijuana di cui al capo A) (ceduta dai [OSCURATO:PERSONA] al BALDASSARRE e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], coimputato non appellante), nonché - quanto ai [OSCURATO:PERSONA] - del delitto di tentata estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio di cui al capo B); il solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] veniva inoltre condannato dell'ulteriore reato di estorsione consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, ascrittogli sempre al capo B). 2. Ricorre per cassazione il BALDASSARRE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per essersi la Corte limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice, senza confutare i rilievi mossi in appello quanto alla genericità della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], al ruolo di mero esecutore di un pagamento da questi dovuto (e non già di suo socio nel narcotraffico), alla genericità delle dichiarazioni dell'ANGELETTI e dell'AGLIERI circa la visita al ricorrente di un soggetto di Foggia. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che, trattandosi di "droga parlata", non era stato possibile alcun accertamento in ordine al principio attivo della sostanza commerciata, dovendosi invece ritenere necessaria tale verifica quantitativa e qualitativa, per la configurabilità dell'aggravante. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio. Si lamenta l'applicazione di una pena base superiore ai minimi edittali senza adeguato supporto giustificativo, e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione che aveva tra l'altro individuato un ruolo di minor importanza del ricorrente rispetto al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. Pen. Si censura il mancato apprezzamento del ruolo marginale del ricorrente, privo di poteri decisori che erano riservati al "Maresciallo" 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver valorizzato conversazioni in realtà prive di valenza indiziante nei confronti del ricorrente. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante del c.d. metodo mafioso. Si evidenzia che la frase valorizzata dalla Corte non risultava in alcuna delle conversazioni registrate di nascosto da [OSCURATO:PERSONA] Antonio, ed era in realtà stata attribuita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al fratello del ricorrente. 3.4. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di NAGLIERI Franco e ANGELETTI Pietro. Si censura il mancato apprezzamento del fatto che nessuno dei due dichiaranti era a conoscenza dei colloqui intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e con il BALDASSARRE. 3.5. Violazione di legge con riferimento all'aumento per la continuazione, effettuato illegittimamente una prima volta per il capo B) ed una seconda per il capo A). 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Matteo, a mezzo dei propri difensori. 4.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 4.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per non aver considerato la posizione di coimputato nel medesimo reato del [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano rimaste prive di riscontri (quella valorizzata dai giudici di merito era peraltro solo una battuta, e nell'unica visita a [OSCURATO:PERSONA] Antonio, effettuata insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], non vi era stata alcuna richiesta di danaro al predetto, cui era stato solo chiesto dove si trovasse il figlio). Si sottolinea altresì che al ricorrente era stato ascritto il solo delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sicchè risultava censurabile la condanna anche per le condotte del fratello [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] Antonio. Sul punto, si evidenzia inoltre: che mai il ricorrente aveva partecipato ai colloqui registrati da quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA]; che questi non aveva mai riferito che solo lui e il fratello erano legittimati a ricevere il danaro; che risultava un mero paralogismo l'affermazione per cui [OSCURATO:PERSONA] Matteo si era comportato in modo da non esporsi troppo; che nell'occasione in cui era recato dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si era limitato ad accompagnare il fratello [OSCURATO:PERSONA], ricoverato in una vicina comunità di recupero. Il difensore lamenta il mancato confronto con tali profili di censura dedotti in appello. La difesa censura poi - riportando ampi stralci dell'atto di appello, e copiosa giurisprudenza in tema di chiamata di correo - la motivazione della Corte territoriale sia quanto alla "prova d'alibi" fornita dal ricorrente circa l'epoca dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riferito da quest'ultimo, sia quanto alla consulenza difensiva sui terreni nei quali, secondo il collaboratore, sarebbe stato occultato lo stupefacente, sia quanto all'assenza di riscontri in ordine alla consegna di alcuni fucili, da parte del [OSCURATO:PERSONA], quale acconto sul prezzo di cessione dello stupefacente (consegna peraltro smentita da altro dichiarante, ONU [OSCURATO:PERSONA]). 4.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ipotizzato concorso morale del ricorrente nei fatti di estorsione consumata contestati esclusivamente al fratello [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante del c.d. metodo mafioso. Si censura la sentenza impugnata per aver valorizzato, a tal fine, una mera battuta riferita dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] agli operanti, senza alcun altro elemento significativo attribuibile al ricorrente (né poteva ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA], per il suo spessore criminale, potesse ritenersi intimorito dalla frase in questione). Anche attraverso ampi richiami giurisprudenziali, si contesta che la condotta del ricorrente fosse connotata, in termini effetti ed intrinsecamente riscontrabili, dall' impiego di forza intimidatrice tipica della criminalità organizzata. 4.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura l'applicazione della norma pur in difetto di qualsiasi elemento di riscontro fisico e oggettivo, anche in relazione alle soglie quantitative considerate dalle Sezioni Unite necessarie per la sussistenza dell'aggravante. 4.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Si deduce l'assenza strutturale della motivazione, che non aveva tenuto conto dello stato incensuratezza, del carattere risalente degli episodi e della possibilità di emenda del ricorrente, a suo tempo impegnato in Iraq in missione di pace. 4.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 4.2.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo A). Si censura la modalità di valutazione delle dichiarazioni del collaborante, il carattere congetturale della spiegazione data in ordine al mancato rinvenimento del luogo in cui la droga sarebbe stata occultata, il silenzio sulle dichiarazioni del NAGLIERI e dell'ANGELETTI, che mai avevano coinvolto il ricorrente, l'assenza dei necessari riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.2. Violazione di legge con riferimento alla condanna per il capo B). Si evidenzia che il ricorrente era imputato della sola estorsione tentata, e che la chiamata in reità del [OSCURATO:PERSONA] necessitava di significativi riscontri, non potendosi considerare tali il fatto che il ricorrente si fosse recato una volta con il proprio fratello presso [OSCURATO:PERSONA] Antonio per chiedere notizie del figlio, e che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avvisato [OSCURATO:PERSONA] Antonio che solo lui ed il proprio fratello erano autorizzati a pretendere il pagamento delle somme. Si evidenzia peraltro che, escludendo la responsabilità del ricorrente per il capo A), emergeva anche una carenza motivazionale circa le ragioni sottese al credito vantato. 4.2.3. Violazione di legge con riferimento all'aggravante delle più persone riunite. Si censura il mancato apprezzamento del fatto che il ricorrente non era stato chiamato a rispondere per l'estorsione consumata, e che il concorso morale non era stato contestato. 4.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la sentenza per aver applicato l'aggravante, in una fattispecie di "droga parlata", senza la necessaria rigorosa valutazione del quadro probatorio. 4.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante del c.d. metodo mafioso. Si censura la sentenza per non aver considerato il tono scherzoso con il quale il ricorrente aveva pronunciato la frase valorizzata dai giudici di merito (né il riferimento a "loro del Gargano" poteva ritenersi adeguatamente evocativo della locale criminalità organizzata e del suo possibile intervento a sostegno degli imputati). 4.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura il carattere congetturale dell'assunto per cui il ricorrente si sarebbe esposto il meno possibile, ed il riferimento al carattere ostativo che la metodologia mafiosa assumerebbe ai fin della concessione delle predette attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prendendo le mosse dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (così da ultimo Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). L'appello proposto dal predetto ricorrente, infatti, risulta totalmente generico, perché privo di qualsiasi effettiva confutazione dell'analitico percorso argomentativo tracciato dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, alla luce di plurime convergenti risultanze dichiarative e captative. Allo stesso modo, la deduzione di "minima partecipazione ai fatti", volta a censurare la mancata applicazione della relativa attenuante, non tiene in alcun conto quanto diffusissimamente esposto dal G.u.p. per evidenziare il ruolo di assoluta centralità svolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il recupero dei crediti maturati a seguito delle cessioni di ingenti quantitativi di droga. Analoghi rilievi devono essere formulati con riferimento alle pochissime righe dedicate, nell'atto di appello, al trattamento sanzionatorio. Come già chiarito attraverso il richiamo dei principi affermati da questa Suprema Corte, la mancata declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di appello non è di ostacolo, ed anzi impone, una pronuncia in tal senso da parte di questo Collegio, "ora per allora". Ciò implica, con ogni evidenza, l'inammissibilità anche dell'odierno ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2. I ricorsi del BALDASSARRE e di [OSCURATO:PERSONA] Matteo sono infondati e devono essere rigettati. Prima di esaminare partitamente le due posizioni, è opportuno richiamare le coordinate interpretative cui si farà implicito ma costante riferimento nella valutazione delle rispettive doglianze. Da un lato, viene in rilievo il consolidato indirizzo secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01. In senso analogo, tra le tante, cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01). Altrettanto consolidato, sotto altro profilo, è l'insegnamento secondo cui «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01). D'altro lato, con specifico riferimento all'oggetto e ai limiti caratterizzanti lo scrutinio demandato a questa Suprema Corte, è qui opportuno richiamare il principio, ripetutamente affermato, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3. In tale prospettiva ermeneutica, deve osservarsi le doglianze prospettate nell'interesse del BALDASSARRE devono essere disattese. 3.1. In particolare, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso, volto a censurare l'affermazione di responsabilità per il delitto di illecito acquisto di sostanze stupefacenti dai [OSCURATO:PERSONA], non superi lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha richiamato in senso adesivo le diffuse considerazioni svolte dal primo giudice in ordine agli elementi di prova concernenti il BALDASSARRE, escludendo che le stesse potessero essere vulnerate dai rilievi svolti con i motivi di appello. In effetti, le valutazioni di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore e coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] appaiono immuni da censure anche quanto alla specificità della chiamata in causa del ricorrente, indicato come proprio socio nell'acquisto di ingenti quantitativi di droga, tra l'altro incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] sia di "tenere la cassa" nel periodo successivo al proprio arresto sia del pagamento, in tale veste, degli ingenti debiti maturati nei confronti dei fornitori [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare le dichiarazioni riportate alle pagg. 18 segg. della sentenza di primo grado, in cui il collaboratore illustra i rapporti con i fornitori, il coinvolgimento del BALDASSARRE, il negativo comportamento di quest'ultimo durante la propria detenzione nonostante le consegne ricevute, consistito nella dilapidazione delle risorse destinate anche al pagamento dei predetti debiti: condotta che aveva indotto i [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi al proprio padre [OSCURATO:PERSONA] Antonio, per essere pagati). Altrettanto priva di criticità qui deducibili risulta poi l'evocazione, quali elementi di riscontro, delle deposizioni dei testi NAGLIERI e ANGELETTI in ordine alle visite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del BALDASSARRE, proprio per la questione degli ingenti crediti maturati con la cessione delle sostanze (cfr. le dichiarazioni del NAGLIERI riportate alle pag. 35 segg., in cui il teste - che aveva assunto funzioni di "vedetta" presso l'abitazione di Terlizzi del BALDASSARRE, ristretto agli arresti domiciliari - riferisce non solo delle visite e delle richieste rivolte a quest'ultimo da "[OSCURATO:PERSONA]", soprannome del [OSCURATO:PERSONA], ma anche della posizione di socio del [OSCURATO:PERSONA] assunta dal BALDASSARRE nell'attività di spaccio nella zona di Trani). Significativa, e tutt'altro che illogica, è anche la precisazione della Corte d'Appello (pag. 5) secondo cui tali dichiarazioni, unitamente alle risultanze dei tabulati delle utenze dei [OSCURATO:PERSONA] comprovanti la loro presenza in Terlizzi nel periodo temporale di interesse, smentivano l'assunto del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i creditori non si erano recati presso il BALDASSARRE, di cui non conoscevano l'indirizzo. Del resto, un ulteriore elemento di conferma dell'ipotesi accusatoria è stato desunto, dal giudice di primo grado, alla luce di una delle numerose conversazioni intercettate da [OSCURATO:PERSONA] Antonio (padre del collaboratore) durante le "visite" di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], finalizzate a riscuotere il credito vantato per la cessione di droga al figlio detenuto: dinanzi alle rimostranze di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, secondo il quale le pretese dovevano essere rivolte nei confronti degli effettivi responsabili ("voi dovete andare a prendere le persone che avete lavorato, avete fatto, non le persone..."), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto di stare combattendo con "quello di Terlizzi", e tuttavia "chi gestiva era Gigi" (cfr. pag. 50 della sentenza del G.u.p.). 3.2. Il secondo motivo di ricorso del BALDASSARRE è infondato. Questa Suprema Corte ha invero di recente chiarito che «in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore» (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512 - 01). In tale condivisibile ottica ermeneutica, la valutazione della Corte territoriale - del tutto conforme, anche in questo caso, alla decisione del primo giudice - si sottrae a censure qui deducibili, essendosi fondata sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ritenute attendibili sia in ordine ai rilevantissimi quantitativi ricevuti dai [OSCURATO:PERSONA], dell'ordine di decine e poi di centinaia di chili (certamente quindi riconducibili all'aggravante che qui rileva), sia ai conseguenti ed altrettanto ingenti crediti maturati nei confronti del collaboratore e del BALDASSARRE (nell'ordine degli 80.000 euro: cfr. in particolare pag. 48 della sentenza di primo grado). Del resto, tale enorme esposizione per i debiti accumulati trova un preciso ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, riferite a quanto direttamente appreso da COLAFRASCESCO [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione registrata (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado), ed in quelle della stessa "vedetta" NAGLIERI (cfr. pagg. 35-36 della predetta sentenza). 3.3. Anche le residue censure sul trattamento sanzionatorio devono ritenersi infondate. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la quantificazione della pena irrogata ad un soggetto che - per quanto in posizione non di primissimo piano nella vicenda - si era reso responsabile dell'acquisto di importanti quantitativi di droga, e che aveva beneficiato delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata (non eliminabile alla luce dei precedenti specifici e della infruttuosa applicazione della sorveglianza speciale) al fine di evitare un eccessivo inasprimento della pena da irrogare. Si tratta di un percorso argomentativo che si sottrae a censure deducibili in questa sede. 4. Ad analoghe conclusioni di complessiva infondatezza deve pervenirsi anche quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Matteo. 4.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di rilievi, deve anche in questo caso osservarsi che la Corte d'Appello ha ritenuto - in piena aderenza alle valutazioni del primo giudice - pienamente attendibili le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato proprio nel predetto ricorrente il proprio interlocutore per i suoi acquisti sempre più consistenti di sostanze stupefacenti: soggetto che gli aveva poi minacciosamente sollecitato il pagamento del prezzo dovuto, prima che analoghe richieste venissero reiteratamente formulate, durante la propria restrizione in carcere, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al padre [OSCURATO:PERSONA] Antonio. La Corte ha quindi valorizzato, quali elementi di riscontro, le conformi dichiarazioni di quest'ultimo e i plurimi colloqui da costui registrati con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale non solo aveva ripetutamente fatto riferimento al fratello Matteo, ma lo aveva anche indicato come l'unica altra persona legittimata a pretendere il pagamento delle somme rivendicate. A tale ultimo proposito si sottolinea, nella sentenza impugnata, che tali plurimi riferimenti di [OSCURATO:PERSONA] a Matteo non trovano spiegazioni diverse da quelle offerte nell'ottica accusatoria, non solo e non tanto perché tali spiegazioni non sono state allegate dalla difesa, quanto soprattutto perché risulterebbe totalmente incomprensibile l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] di "tirare in ballo" Matteo, ufficiale della [OSCURATO:PERSONA], in vicende delittuose di tale gravità (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata; pagg. 20, 41 segg. della sentenza di primo grado). D'altra parte, la Corte territoriale ha disatteso le argomentazioni difensive volte a contrastare l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da un lato osservando che la prospettata non conformità dei luoghi descritti dal collaboratore in cui sarebbe stata custodita la droga da lui acquistata, rispetto alla situazione accertata da propri consulenti, ben poteva dipendere dagli anni trascorsi dai fatti e da possibili modifiche nel frattempo intervenute (osservazioni da integrare con quanto rilevato dal primo giudice in ordine all'assenza di certezze in ordine all'esatta corrispondenza dei luoghi analizzati dal consulente rispetto alle plurime indicazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA] a proposito dei luoghi in cui aveva dovuto ritirare la droga: cfr. pagg. 53-54 e 56 della sentenza del G.u.p.). D'altro lato, con riferimento alla "prova d'alibi" costituita dalla presenza a Roma di [OSCURATO:PERSONA] Matteo per esigenze di servizio nel periodo 18 maggio/2 giugno 2014 (presenza ritenuta idonea ad escludere l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] descritto da quest'ultimo), la Corte territoriale ha ritenuto decisivo il fatto che il collaboratore non avesse indicato un giorno preciso per l'incontro, avvenuto comunque dopo la sua scarcerazione del 21 maggio: circostanza che non escludeva quindi la possibilità che l'incontro stesso risalisse ad una data successiva al 2 giugno (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata. Valutazioni del tutto conformi, anche in questo caso, sono state espresse dal G.u.p.: cfr. pag. 56 della sentenza di primo grado). In tale complessivo contesto, le censure dedotte con il primo motivo nei due ricorsi appaiono reiterative, e comunque attinenti al merito delle valutazioni concordemente espresse, da parte dei giudici di merito, senza incorrere in discrasie o criticità qui deducibili. Altrettanto è a dirsi con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] Antonio relative ad una prima "visita" in cui entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si recarono nella sua azienda agricola per chiedergli notizie del figlio, senza spiegarne il motivo: la pretesa difensiva di ricondurre la presenza del ricorrente a finalità ed intenti di mero accompagnamento si risolve in una prospettazione alternativa che, tra l'altro, appare connotata da una inaccettabile rappresentazione atomistica e parcellizzata delle risultanze acquisite, non essendo stato tenuto in alcun conto il fatto che la figura di [OSCURATO:PERSONA] Matteo risulta ripetutamente quanto eloquentemente evocata dal fratello [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle plurime conversazioni registrate dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto poi ai rilievi imperniati sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] Matteo non aveva compiuto ulteriori accessi presso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, e che nessuna sua "visita" era stata riferita dal NAGLIERI presso il BALDASSARRE, appare evidente la loro inidoneità a privare di rilevanza e concludenza gli elementi acquisiti a carico del ricorrente. Va al riguardo evidenziato, per un verso, che egli si era comunque rivolto anche "in proprio" a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sollecitando minacciosamente il pagamento (con una frase non a caso utilizzata anche dal fratello [OSCURATO:PERSONA], nelle analoghe richieste rivolte a [OSCURATO:PERSONA] Antonio: cfr. in fra, 4.3); per altro verso, tali connotazioni della condotta sono state ritenute dai giudici di merito - tutt'altro che illogicamente, alla luce delle risultanze captative già richiamate - sintomatiche di un intento di [OSCURATO:PERSONA] Matteo di rimanere in una posizione più "coperta", tenuto conto del proprio ruolo istituzionale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Altrettanto è a dirsi con riferimento all'ulteriore censura incentrata sull'assenza di riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla consegna di alcuni fucili al ricorrente, in parziale pagamento dei debiti di droga: la Corte d'Appello ha infatti osservato, al riguardo, che tale assenza di riscontri non era in alcun modo idonea a ripercuotersi sull'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], per il resto ampiamente corroborata da plurimi ed eterogenei elementi esterni di conferma. 4.2. Manifestamente infondata è la doglianza concernente l'asserita responsabilità del ricorrente, a titolo di concorso morale, per le condotte di estorsione consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA] Antonio: come emerge dal tenore della contestazione, e dal calcolo del trattamento sanzionatorio, a carico di [OSCURATO:PERSONA] Matteo è stata ipotizzata (e poi ritenuta) la sola estorsione tentata. 4.3. Per ciò che riguarda l'aggravante del c.d. metodo mafioso nelle richieste estorsive, deve anche qui registrarsi una piena uniformità di vedute da parte dei giudici di merito, che hanno valorizzato il riferimento - separato ma contenutisticamente del tutto omogeneo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] Matteo (nella richiesta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in una delle richieste a [OSCURATO:PERSONA] Antonio) - al fatto che "Dalle nostre parti ci uccidiamo anche per una mucca, figuriamoci per tanti soldi" (cfr. le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, riportate a pag. 86 della sentenza di primo grado. Nella "versione" di [OSCURATO:PERSONA] Matteo, riferita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il riferimento era al fatto "che loro nel Gargano per una mucca fanno la guerra...che sta la faida"). Al riguardo, deve peraltro osservarsi che le sintetiche considerazioni svolte dalla Corte territoriale (pag. 7) in ordine all'impossibilità di derubricare tali riferimenti ad una battuta inoffensiva, devono essere integrate con quanto osservato in proposito dal G.u.p. (cfr. pag. 86). In particolare, la prospettazione della propria provenienza da un'area (quella garganica) dove notoriamente vi era stata una sanguinosa faida - oggetto di sentenze ormai irrevocabili, originata proprio dallo sconfinamento di mandrie nei campi e coinvolgente il clan di stampo mafioso Libergolis di Monte S. Angelo (al quale, secondo il [OSCURATO:PERSONA], appartenevano i [OSCURATO:PERSONA]) - è stata ritenuta idonea a conferire, alle richieste estorsive, connotazioni fortemente intimidatorie, idonee a rendere configurabile l'aggravante che qui rileva attesa la facilità con cui, nel contesto evocato, si era arrivati ad uccidere per interessi patrimoniali di gran lunga inferiori a quelli in gioco. Si tratta, anche in questo caso, di una "doppia conforme" che trae fondamento da una valutazione del merito delle risultanze acquisite non sindacabile da questa Suprema Corte, risultando priva di illogicità o contraddittorietà denunciabili in questa sede. 4.4. Per ciò che riguarda le censure concernenti le ulteriori aggravanti, devono essere qui richiamate integralmente - quanto a quella della quantità ingente ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 - le considerazioni già svolte con riferimento alla posizione del BALDASSARRE (cfr. supra, § 3.2): dovendo solo aggiungersi che nessun effetto demolitorio, delle predette considerazioni, può essere ricondotto - a differenza di quanto prospettato in sede di discussione finale - alla riduzione degli importi richiesti operata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in uno degli incontri con [OSCURATO:PERSONA] Antonio. È invero del tutto evidente, dalla lettura della sentenza di primo grado, che il [OSCURATO:PERSONA] stava in quel momento tentando una soluzione transattiva, alla luce delle difficoltà correlate alla detenzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e all'esito negativo delle richieste al BALDASSARRE: è dunque da escludere che tale passaggio dichiarativo implichi un ridimensionamento della portata delle cessioni di droga operate dai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto priva di fondamento appare poi la doglianza relativa all'aggravante delle più persone riunite, dal momento che - diversamente da quanto prospettato - la contestazione dell'ipotesi di tentata estorsione risulta contestata a [OSCURATO:PERSONA] Matteo sia con riferimento alla condotta da lui posta in essere autonomamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione a quella posta in essere "in concorso e previo concerto" dal fratello [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] Antonio (il quale aveva ricevuto non solo la visita dei fratelli presentatisi insieme, ma anche svariate altre sollecitazioni a pagare da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], talora presentatosi - come emerge con chiarezza dalle registrazioni - unitamente a soggetto rimasto sconosciuto e tuttavia attivo nel prospettare minacce anch'esse riconducibili all'aggravante: minacce certamente ascrivibili anche al ricorrente in considerazione della natura oggettiva di quest'ultima: cfr. in particolare pag. 64 della sentenza di primo grado). Viene dunque a cadere il presupposto logico-giuridico della questione prospettata, costituito dalla asserita mancanza di una contestazione concorsuale. 4.5. Anche le censure concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio appaiono infondate. I giudici di merito hanno invero ritenuto dirimente, con un percorso argomentativo non censurabile in questa sede, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] Matteo, pur avendo svolto un ruolo centrale nelle varie cessioni degli ingenti quantitativi a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha poi mantenuto una linea di condotta il più possibile "coperta", all'evidente fine di preservare il suo delicato ruolo di ufficiale di Marina, avvalendosi dell'apporto del fratello [OSCURATO:PERSONA] nella pressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Antonio: senza peraltro disdegnare il ricorso ad intimidazioni correlabili al metodo mafioso, come avvenuto in occasione della richiesta autonomamente rivolta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, pag. 89 della decisione di primo grado). Altrettanto incensurabile appare la valutazione della Corte territoriale quanto alla misura della pena, attestata nei minimi edittali e connotata da un aumento per la continuazione "davvero contenuto", tenuto conto del complessivo disvalore delle condotte accertate (cfr. pag. 89, cit.). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse del BALDASSARRE e di [OSCURATO:PERSONA] Matteo, che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Deve invece essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Rigetta i ricors
Sentenza Cassazione n. 18912/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris