CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02991/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 20120-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio del primo difensor e – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – R.G.N.20120/2021 Cron. Rep. C.C. 12/11/2025 giurisdizione Contratti di apprendistato e inadempimento degli obblighi formativi. Conseguenze. -2 - per la cassazione dell a sentenza n. 680 del 20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 19 gennaio 20 2 1 (R.G.N. 358/2019). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 12 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha così confermato la pronuncia del Tribunale di Parma, che aveva accertato l’obbligo dell’appellante di corrispondere all’INPS la minor somma di euro 27.010,30 (euro 20.927,00 a titolo di contributi, euro 6.083,30, a titolo di sanzioni ed accessori), in virtù del disconoscimento della genuinità del contratto di apprendistato concluso dalla società con la signora [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della decisione, la Corte territoriale esclude l’effettività di quell’attività formativa cheè carattere imprescindibile del contratto di apprendistato. 2.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna per cassazione la sentenza d’appello, sulla base di due motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 276 del 2003, falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. -3 - La sentenza d’appello meriterebbe censura per aver escluso la genuinità dell’apprendistato, pur senza ravvisare gravi violazioni degli obblighi formativi o la manifesta inadeguatezza della formazione interna ed esterna, «gli unici elementi che secondo la giurisprudenza di Legittimità possono produrre l’effetto della decadenza dai benefici contributivi» (pagina 13 del ricorso per cassazione). 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e lamenta che la motivazione sia oscura e perplessa, nella parte in cui ipotizza undiverso, e nebuloso, onere probatorio a carico della società . 3.– Le censure, tra loro connesse, si prestano a una disamina congiunta e devono essere complessivamente disattese. 4.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte , l’inadempimento degli obblighi formativi determina la trasformazione del contratto di apprendistato, sin dall’origine, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ove l’inadempimento presenti un’obiettiva rilevanza e si concretizzi nella totale mancanza di formazione, teorica o pratica, o in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto: in tale ultima ipotesi, la trasformazione del rapporto postula la gravità dell’inosservanza degli obblighi formativi (Cass., sez. lav., 3 agosto 2020, n. 16595,richiamata dalla pronuncia d’appello,e, di recente, sul regime regolato dagli artt. 41 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Cass., sez. lav., 16 marzo 2025, n. 6990). 5.–Ai princìpi enunciati da questa Corte si uniforma la sentenza d’appello, che esterna in modo lineare e adeguato le ragioni della decisione, senza incorrere negli errores in iudicando censurati con il primo motivo e senza presentare le anomalie radicali denunciate con il secondo mezzo. -4 - I motivi si palesano, sotto questo profilo,infondati. La Corte di merito pone l’accento sulla «componente formativa» che connota l’apprendistato epassa in rassegna le dichiarazioni rese dalla lavoratrice e i profili inerenti alla formazione esterna , senza omettere l’esame degli argomenti oggi ribaditi nel ricorso e, da ultimo, nella memoria illustrativa. Il fulcro della ratio decidendi, coerente con le enunciazioni di principio di questa Corte,risiede nella grave inosservanza degli obblighi di formazione interna. La valutazione dei giudici d’appello , tutt’altro che arbitraria e illogica, scaturisce dal raffronto tra l’attività formativa comprovata in causa eil progetto di formazione , che definisce gli obblighi del datore di lavoro nel contratto di apprendistato. La Corte territoriale rimarca che l’attivitàformativa si è risolta in unpuro e semplice affiancamento alla persona più esperta, secondo i caratteri propri dell’inserimento del lavoratore in ogni nuova realtà (pagina 5 della sentenza impugnata). Con un’analisi ancorata al progetto e alla specificità degli obiettivi formativi perseguiti con il contratto, i giudici d’appello riscontrano in fatto l’apprezzabiledivergenza tra la formazione impartita e le puntuali e più rigorose prescrizioni racchiuse nel progettoe nel contratto. È alla luce di tale discr asia , in quanto idonea a pregiudicare gli obiettivi formativi, che si apprezza l’insussistenza di un genuino contratto di apprendistato. Il riferimento al pregresso rapporto di collaborazione (pagina 6) assurge, dunque, a mero elemento di rincalzo di una valutazione più articolata che, nel suo nucleo essenziale, fa leva sull’inadeguatezza della formazione interna e sul parametro degli obblighi formativi contrattualmente definiti. 6.–Le doglianze si rivelano, sotto un distinto profilo, inammissibili. -5 - Le censure, ribadite e sviluppate nella memoria illustrativa, tendono a sollecitare un più favorevole inquadramento dei dati probatori acquisiti e a sovvertire l’apprezzamento sulla gravità dell’inottemperanza agli obblighi formativi, condottoin modo plausibile in ossequio al paradigma normativo e convergente, nei suoi snodi salienti, in entrambe le pronunce di merito. 7.–Il ricorso, pertanto, dev’essere respinto. 8.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 9.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.