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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11920/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SDs tituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammis ibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzi al -nente riformando la sentenza del Tribunale di Catanzaro, emessa il 10 settembre 2020, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione in concorso, commesso introducendosi con un complice all'interno di un pub richiedendo ed ottenendo dal titolare, dietro minaccia, una somma di danaro di 150 euro, poi ridotta a venti euro.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico mol ivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabi 111.ì ed alla qualificazione giuridica del fatto.

La Corte non avrebbe valorizzato la circostanza che la persona offesa a ,feva escluso di aver subito minacce o violenze, non rinvenibili nel fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato alla vittima il suo numero di telefono dicendole che prima o poi le sarebbe stato utile.

In nessun momento del dialogo tra la persona offesa ed il Passalacqt. a vi sarebbero state allusioni a contesti di criminalità organizzata cui apparter e rano i correi, né a minacce di altro genere, anche di natura implicita, idonee a CCIEI .-tare la volontà della vittima.

Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che il ricorrente non aveva avuto alcun ruolo, non proferendo verbo né rafforzando il proposito criminoso altrui, al quale sarebbe stato disinteressato.

La sua presenza sul luogo avrebbe dovuto essere qualificata come conrih. enza non punibile.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memori [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1. Quanto alla prima argomentazione, deve rilevarsi che dalla lettura delle. due sentenze di merito - il cui contenuto si fonde stante l'omogeneità del giL cl zio di condanna - emerge come la vittima avesse fatto espresso rife -iinento all'atteggiamento chiaramente intimidatorio assunto dal coimputa:c:i non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si era presentato chiedendo al titolare del ale di potergli parlare e come soggetto chiamato "Giovanni lo Zingaro di 1,:eggio Calabria", conosciuto in tutta la zona ionica (cfr. fg. 4 della senten,,:a del Tribunale).

Erano state tali circostanze - unite alla consegna del numero di telefpno alla persona offesa, che prima o poi avrebbe avuto bisogno del coimputato - acl avere avuto carica intimidatoria tale da spingere la vittima a cedere alla richiqsta di danaro (sia pure in misura ridotta ma comunque inusitata e non dovuti3) ed a sporgere denuncia dell'accaduto, temendo di incorrere in altre analoghe richieste (fg. 3 della sentenza impugnata).

Al di là della attribuzione di appartenenza alla famiglia di `ndrangheta 3ncuso di Limbadi - frase non proferita dal coimputato (cfr. fg. 4 della sentenza cl primo grado) - la sussistenza di una minaccia che aveva prodotto il risultato Il cito si coglie in sentenza in tutta evidenza, relegando le argomentazioni difen ,;ive ad una diversa interpretazione di fatto delle risultanze processuali, non più consentita in questa sede.

2. Quanto alla seconda argomentazione, inerente al concorso del ricorrente nel reato, deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, ai fini della configuratlilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'arche o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesior e alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 27981)":; ).

Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno sottolineato che l'adesione del ricorrente al proposito criminoso del [OSCURATO:PERSONA] si doveva non solo alla sua presenza sul luogo, ma anche al fatto che egli si era ivi recato in compag 113 del coimputato, uscendo dal locale con lui dopo che questi aveva incassato il danaro, che aveva formato oggetto dell'unico rapporto dialettico tra la vittima ed il correo.

Anche in questo caso, il ricorrente pretenderebbe una diversa interpretazione del fatto, ricostruito nel merito senza vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede.

Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva, anc:1 le in relazione al contenuto della memoria.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle !;pese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SDs tituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammis ibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzi al -nente riformando la sentenza del Tribunale di Catanzaro, emessa il 10 settembre 2020, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione in concorso, commesso introducendosi con un complice all'interno di un pub richiedendo ed ottenendo dal titolare, dietro minaccia, una somma di danaro di 150 euro, poi ridotta a venti euro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico mol ivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabi 111.ì ed alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte non avrebbe valorizzato la circostanza che la persona offesa a ,feva escluso di aver subito minacce o violenze, non rinvenibili nel fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato alla vittima il suo numero di telefono dicendole che prima o poi le sarebbe stato utile. In nessun momento del dialogo tra la persona offesa ed il Passalacqt. a vi sarebbero state allusioni a contesti di criminalità organizzata cui apparter e rano i correi, né a minacce di altro genere, anche di natura implicita, idonee a CCIEI .-tare la volontà della vittima. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che il ricorrente non aveva avuto alcun ruolo, non proferendo verbo né rafforzando il proposito criminoso altrui, al quale sarebbe stato disinteressato. La sua presenza sul luogo avrebbe dovuto essere qualificata come conrih. enza non punibile. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memori [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Quanto alla prima argomentazione, deve rilevarsi che dalla lettura delle. due sentenze di merito - il cui contenuto si fonde stante l'omogeneità del giL cl zio di condanna - emerge come la vittima avesse fatto espresso rife -iinento all'atteggiamento chiaramente intimidatorio assunto dal coimputa:c:i non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si era presentato chiedendo al titolare del ale di potergli parlare e come soggetto chiamato "Giovanni lo Zingaro di 1,:eggio Calabria", conosciuto in tutta la zona ionica (cfr. fg. 4 della senten,,:a del Tribunale). Erano state tali circostanze - unite alla consegna del numero di telefpno alla persona offesa, che prima o poi avrebbe avuto bisogno del coimputato - acl avere avuto carica intimidatoria tale da spingere la vittima a cedere alla richiqsta di danaro (sia pure in misura ridotta ma comunque inusitata e non dovuti3) ed a sporgere denuncia dell'accaduto, temendo di incorrere in altre analoghe richieste (fg. 3 della sentenza impugnata). Al di là della attribuzione di appartenenza alla famiglia di `ndrangheta 3ncuso di Limbadi - frase non proferita dal coimputato (cfr. fg. 4 della sentenza cl primo grado) - la sussistenza di una minaccia che aveva prodotto il risultato Il cito si coglie in sentenza in tutta evidenza, relegando le argomentazioni difen ,;ive ad una diversa interpretazione di fatto delle risultanze processuali, non più consentita in questa sede. 2. Quanto alla seconda argomentazione, inerente al concorso del ricorrente nel reato, deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, ai fini della configuratlilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'arche o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesior e alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 27981)":; ). Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno sottolineato che l'adesione del ricorrente al proposito criminoso del [OSCURATO:PERSONA] si doveva non solo alla sua presenza sul luogo, ma anche al fatto che egli si era ivi recato in compag 113 del coimputato, uscendo dal locale con lui dopo che questi aveva incassato il danaro, che aveva formato oggetto dell'unico rapporto dialettico tra la vittima ed il correo. Anche in questo caso, il ricorrente pretenderebbe una diversa interpretazione del fatto, ricostruito nel merito senza vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede. Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva, anc:1 le in relazione al contenuto della memoria. Al rigetto del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle !;pese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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