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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 26082/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 4 cpv L.110/75 in quanto estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la recidiva e concedendo l'attenuante della provocazione, ha rideterminando la pena, confermando nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del delitto di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando — in particolare — un travisamento della prova ed un mancato riconoscimento della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, la Corte di appello ha ribadito come — in ragione delle immagini del sistema di videosorveglianza - l'imputato, armato di una mazza, avesse rincorso la persona offesa); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in fatto, le quali non si confrontano con quanto affermato, con coerenti argomenti, dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il Consigliere estensore /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 4 cpv L.110/75 in quanto estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la recidiva e concedendo l'attenuante della provocazione, ha rideterminando la pena, confermando nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del delitto di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando — in particolare — un travisamento della prova ed un mancato riconoscimento della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, la Corte di appello ha ribadito come — in ragione delle immagini del sistema di videosorveglianza - l'imputato, armato di una mazza, avesse rincorso la persona offesa); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in fatto, le quali non si confrontano con quanto affermato, con coerenti argomenti, dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il Consigliere estensore /
Sentenza Cassazione n. 26082/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris