CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2465-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16.05.1 9 9 7, elett.te dom.to in Roma, c/o la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Nuoro, in virtù di procura speciale a calce al ricorso. - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Questura di Cagliari , in persona del Questure in carica. - intimati - avverso il provvedimento reso in data 29 dicembre 2022 con il quale il Giudice di Pace di Macomer, nel procedimento distinto con il n.156/2022 R.G., comunicato dalla Cancelleria in data 30.12.202, ha prorogato il trattenimento diDHIAF YASSINE, per ulteriori 30 giorni presso il CPR di Macomer;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ilsopra richiamato decreto emanato dal Giudice di Pace di Macomer in data 29 dicembre 2022 è stato prorogato il trattenimento del ricorrente presso il CPR di Macomer per ulteriori 30 giorni, in precedenza convalidato dallo stesso Giudice. La difesa del ricorrente aveva denunciato, in sede di convalida del trattenimento, l'incompetenza del giudicante a decidere sul trattenimento stesso, tenuto conto della circostanza che nelle morel'istante aveva presentato anche la richies ta di protezione internazio nale , con la conseguente competenza da attribuirsi in via esclusiva in capo alla Sezione Specializzata del Tribunale di Cagliari.La difesa dell’odierno ricorrente si era opposta comunque alla proroga del trattenimento anche nel merito , producendo documentazione attestante il fatto che nel suo Paese di provenienza i diritti e le garanzie tutelati costituzionalmente in Italia non erano garantiti. Con l’impugnata decisione il Giudice di Pace di Macomer ha tuttavia prorogato il trattenimentodell'odierno ricorrente presso il CPR, facendo proprie le difese della Amministrazioneconvenuta. 2. I provvedimento, pubblicato il 29.11.2022, è stato impugnato da DHIAF YASSINEcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 2 e n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.6 D.L.vo n.142/2015, in relazione all’art. 3, 25 e 111 Cost. e art. 3 comma 1, lett. c), D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360n.5 c.p.c. 1.1 Il motivo èin realtà fondato.1.1.1 Ricorda il ricorrente che, nel corso dell’udienza fissata per la proroga del trattenimento dell'istante presso il CPR diMacomer, aveva eccepito in via preliminare l’incompetenza del Giudice diPace, a tale fine avendo prodotto in quella sede anche copia del ricorso proposto avverso la decisione della CT (che aveva dichiarato manifestamente infondata la sua domanda di protezione internazionale), nonché visura attestante l’iscrizione a ruolo del ricorso e la pendenza di essodavanti al Tribunale di Cagliare; ave va altresì precisato che era stata presentata istanza rivolta ad ottenere la sospensione dell’esecutività della decisione della C.T., circostanze quest’ultime che escludevano che sulla richiesta di proroga potesse pronunciarsi il G.d.P.adito, alla luce anche del disposto dell'art. 3 comma 1, lett. c), D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46del 2017. 1.1.2 Il G.d.P. avrebbe inoltre disatteso il disposto dell'art. 3,comma 1, lett. c) D.L n. 13/2017 e s.m.i.nell'attribuirsi la competenza a decidere pur nella pendenza del ricorso contro la decisione dellaCT, legittimando la riforma della decisione impugnata anche per tale motivo. 1.2 Come sopra annunciato, le obiezioni del ricorrente colgono nel segno. 1.2.1 Sul punto è stato precisato anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, i n caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione (cfr. Sez. L, Ordinanzan. 11859 del 12/04/2022). 1.2.2 Giova infatti ricordare che, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017, le sezioni specializzate sono competenti: “per le controversie in materia di riconoscimentodella protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decretolegislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedenteprotezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, edell'articolo 10- ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015”. 1.2.3 I provvedimenti di cui all'art.6 comma 5 del D.Lgs. n.142 del 2015 sono quelli con cui il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.286 del 1998 per il tempo strettamente necessario all'esamedella sua domanda; i provvedimenti di cui all'art.10-ter del D.Lgs.n.286 del 1998 sono invece quelli con cui lo straniero, rintracciatoin occasione dell'ingresso irregolare in Italia o giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, viene accolto e trattenuto presso i centri di assistenza e raccolta previstidal D.L. 30 ottobre 1995 n.451, convertito con modificazioni in Legge n. 563 del 29 dicembre 1995, e le strutture di cui all'art. 9del D.Lgs. n.142 del 2015, per consentirne l'informazione ai fini dell'accesso alla protezione internazionale, nonché il fotosegnalamento e la raccolta delle impronte digitali al fine della sua identificazione certa e del suo eventuale avvio allaricollocazione presso altri Stati membri dell'Unione europea o al rimpatrio volontario assistito; i provvedimenti di cui all'art. 28 del regolamento UE n.604/2013 del Parlamento europeo e delConsiglio del 26 giugno 2013 sono invece quelli con cui ilrichiedente asilo viene trattenuto ai fini del suo trasferimento presso altro Paese membro dell'Unione europea nell'ambito dellaprocedura prevista dal cd. accordo di Dublino; ed infine, iprovvedimenti di cui all'art. 14 comma 6 del decreto legislativon.142 del 2015 sono quelli con i quali il richiedente privo di risorseper assicurare il mantenimento suo e della sua famiglia viene avviato al cd. S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati).Orbene, in tutti questi casi, il questore dispone iltrattenimento, o la proroga del trattenimento, presso un centrodi raccolta, di assistenza temporanea o di rimpatrio delrichiedente la protezione (v. Cass. n. 18189 del 2020). 1.2.4L’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, che rileva nella fattispecie oggetto di causa, prevede: “Il provvedimento conil quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione ereca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentarepersonalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nellaprima lingua indicata dal richiedente o in una lingua cheragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, esuccessive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento è già in corso almomento della presentazione della domanda, i termini previstidall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimentoper un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame delladomanda”. 1.2.5In base all’art. 6, comma 5, cit. deve ritenersi che, in presenza di una domanda di protezione internazionale, la competenza per l’esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetti alla sezione specializzata istituita presso ilTribunale, e non al Giudice di pace (in tal senso v. Cass. n. 18189 del 2020). In tal caso, infatti, la presentazione della domanda diprotezione determina un mutamento del titolo di trattenimento, che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire “l’espletamento della procedura di esame della domanda” di protezione. 1.2.6. I presupposti che radicano la competenza del Tribunalericorrono nella fattispecie in esame in cui, in base ai dati sopra riportati, la domanda di protezione risulta presentata dallo straniero nel corso del trattenimento e prima dell’udienza di convalida fissatadinanzi al Giudice di pace. 2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo con cui si denuncia “violazione dell’art.19 comma 1 e 1.1 D. L.vo n.286/98 in relaz. Art.10 Cost. e 6 CEDU (art. 360 n.3 c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.)”. 3. Alla ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso consegue la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., del provvedimento emesso dal G.d.P. e qui impugnato, non potendo il processo essere proseguito in quanto risultano decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace diMacomer. P.