CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 27538/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36311-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]l„[OSCURATO:PERSONA]\ 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L( 22, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]«) MAR11SCA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:R(110 O, elettivamente domiciliato in ROMA, \'1A1 GIUL10 CESARE n. 71, presso lo studio dell'avvocato ..\[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato -\IASSIMO 1:1,0RITA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1594/2018 della CORTE D'APPELI f) di CATANZARO, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. A' [OSCURATO:PERSONA] che con sentenza n. 1594 del 2018, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stata ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA] $.p.A. il pagamento della somma di curo 90.963,34 in favore di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della dichiarazione di illegittimità ex lege 1369/1960 di vari contratti di appalto stipulati dalla società opponente con Aziende appaltatrici alle dipendenze delle quali era stato il lavoratore; in particolare, il giudice di secondo grado, ha ritenuto di attribuire alle somme richieste a titolo di carta di libera circolazione il carattere di mere liberalità dotate, tuttavia, di natura retributiva in quanto aventi la propria causa tipica nel rapporto di lavoro; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a cinque motivi; resiste, con controricorso assistito da memoria,[OSCURATO:PERSONA]; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1 e 7 L. n. 1108 del 1955 e dell'art. 10 co. 15 L. n. 41 del 1986; con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; Ric. 2019 n. 36311 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione degli arn. 112, 115, 416 e 437 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n.4 cod. proc. civ.; con il quarto motivo si denunzia la violazione degli artt. 2094, 2099 cod. civ., e 36 Cost.; con il quinto motivo si deduce ancora la violazione degli artt. 2094, 2099 cod. civ., e 36 Cost. in ordine alla ritenuta natura retributiva delle carte di circolazione; con specifico riferimento alla dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nel giudizio di legittimità deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito, in sede di legittimità va soli) effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n.7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684); conseguentemente, inammissibile deve ritenersi la censura cosi come formulata in termini di violazione di legge perché è evidente che ciò che viene censurato è l'interpretazione che della domanda ha offerto il giudice di secondo grado; con riguardo alla dedotta lesione dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, Pie.. 2019 n. 36311 sez. ML - ud. 04-05-2021 -3- abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (sul punto, SU n. 20867 del 20/09/2020); il quinto motivo con cui si censura la ritenuta natura retributiva delle carte di libera circolazione è invece fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude la natura retributiva dell'emolumento in questione (sul punto, fra le altre, Cass. n. 18685 del 2020; Cass. n. 18167 del 2020); va rammentato che le Carte di libera circolazione - originariamente rientranti tra le concessioni di viaggio disciplinate artt. 1 c 7 della legge 21 novembre 1955 n. 1108 (provvedimento definitivamente abrogato dal dl. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla I. 6 ig,osto 2008, n. 133) - vennero abolite con l'art. 10 comma 15 della - legge 28 febbraio 1986 n. 41 successivamente alla privatizzazione del servizio di trasporto ferroviario; la disposizione ricordata ha infatti disposto che, a decorrere dal 15 gennaio 1986, tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'I ,fite Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide; con la dclegificazione il diritto al beneficio già in godimento è stato progressivamente ristretto tanto che con 1),I\ 1. 15 aprile 1987 è stata disposta, a partire dal 1 gennaio 1988, la soppressione dell'obbligo di Ric. 2019 n. 36311 sez. ML - ud. 04-05-2021 -4- rilascio delle concessioni di viaggio al personale delle Ferrovie dello Stato transitato all'amministrazione dello Stato e solo per il personale che abbia maturato il diritto a pensione al momento del passaggio, si è previsto che debba essere praticato il trattamento relativo a tali concessioni riconosciuto al personale rimasto in servizio presso l'Ente, ovvero al personale a riposo della soppressa Azienda autonoma; successivamente, nell'ambito della effettiva delegificazione della materia, l'art. 69 del C.C.N.L. 1990/1992 ha previsto una nuova disciplina, di carattere esclusivamente pattizio, da attuare entro il 31 dicembre 1990 in base ad accordi fra le parti collettive. 3.7. .\ questa disciplina deve ascriversi l'accordo sindacale 15 maggio 1991 con cui si è convenuto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, di rilasciare ai dipendenti in servizio c a riposo una carta di libera circolazione valida per un numero illimitato di viaggi "finché permane titolo a godere del beneficio in base alla normativa vigente"; in tale contesto si inserisce il criterio seguito da questa Corte nell'individuare la natura retributiva di un bellefit che è stato individuato nella rifcribilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benep si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. 24/06/2009 n. 14835, 03/11/2000 n. 14388, 30/07/1993 n. 8512 e 05/07/1991 n. 7646); ove per contro il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisce a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass.n. 14385 del 2009 cit.); Ric. 2019 n. 36311 sez. ML - ud. 04-05-2021 -5- le utilità offerte al lavoratore da ricondurre alla nozione di retribuzione sono quelle che risultano intimamente connesse al sinallagma genetico e funzionale del rapporto di lavoro di cui costituiscono un corrispettivo; il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato pertanto dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro. non soccorre in tal senso la nozione onnicomprensiva della retribuzione richiamata dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., quest'ultimo quale criterio di computo dell'indennità di mancato preavviso prevista dall'art. 2118 cod.civ., richiamati dalla Corte di appello per avvalorare la coinputabilità del controvalore delle C.L.C. peraltro calcolata con un parametro esterno al rapporto di lavoro stesso; l'agevolazione di libera circolazione riconosciuta è ancorata allo status di dipendente, o ex dipendente pensionato ed è del tutto svincolata dalla natura e dalle modalità della controprestazione lavorativa; si tratta di agevolazione che, se rimasta inutilizzata, non è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutata in un controvalore economico né tanto meno è possibile richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro; conformemente all'orientamento già espresso da questo Corte, quindi, tali caratteristiche, complessivamente valutate non consentono di far rientrare le Ci .C. tra le componenti della retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle differenze retributive spettanti per effetto della costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di accertata interposizione fittizia ai sensi della legge 1369 del 1960 che possono riguardare soli i corrispettivi, pur nel Ric. 2019 n. 36311 sez. ML - ud. 04-05-2021 -6- senso ampio sopra richiamato della prestazione resa in favore di un datore di lavoro che -- ex post è stato accertato essere tale; all'accoglimento delle censure che investono la computabilità stessa delle C.L.C. nell'ambito della retribuzione consegue il venir meno della necessità di esaminare le altre censure mosse alla sentenza che, per profili differenti, ne presuppongono l'inclusione tra gli elementi da prendere a riferimento per il calcolo delle differenze retributive azionate con il decreto ingiuntivo opposto e che vanno reputate, quindi, assorbite; per effetto dell'accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altra Corte di appello, che si individua in quella di Reggio ( ;alabria, la quale previa revoca del decreto ingiuntivo Opposto sc:)mputerà dalle somme richieste quelle riferibili alle Carte di libera Ci rcolazione; alla Corte del rinvio è rimessa inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso. .1ccoglie il quinto motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbiti il primo ed il cluarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine al