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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26611/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Forlì del 12 febbraio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per omessa valutazione di prove dichiarative decisive assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, travisamento del fatto e incongruenza tra i dati probatori raccolti e le valutazioni dell'organo giudi- cante.

2.2. Violazione degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. per la pronuncia di sentenza di condanna non in relazione al reato contestato, bensì a quello modificato per effetto di correzione dell'errore materiale.

2.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. per l'ingiustificata applicazione della reci- diva.

2.4. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che la Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sen- tenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tan- zarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dalla ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- ), presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

La Corte di appello ha evidenziato le ragioni della ritenuta attendibilità del teste Consiglio Raffaele, fornendo una spiegazione plausibile della sua dichiarazione ine- rente all'acquisto di un grammo di cocaina al giorno per cinque mesi.

Non ricorre pertanto nessuna ipotesi di illogicità o di travisamento della prova.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente censura il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, va ricordato il un principio giurisprudenziale costantemente affermato, secondo cui la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, Califano, Rv. 262844; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229).

Nel caso in esame, non è ravvisabile nessuna lesione del diritto di difesa, in quanto, come dettagliatamente esposto nella sentenza impugnata, l'errore materiale nell'indicazione della data nel capo B) dell'imputazione derivava da un refuso e l'im- putata aveva avuto modo di difendersi tempestivamente dall'accusa in occasione dell'interrogatorio di garanzia (circostanza nella quale, peraltro, rendeva piena con- fessione).

3. In relazione al terzo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dalla reiterazione di un reato analogo a meno di tre anni dalla commissione di un reato analogo e alla sua chiara espressione di maggiore riprovevolezza e perico- losità sociale.

La ricorrente si limita a contestare la valorizzazione del solo dato temporale, aspetto che, tuttavia, non è idoneo a disarticolare il percorso motivazionale sopra sintetizzato.

4. Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valuta- zione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).

In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- i lare un giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, alla luce dei medesimi elementi già valutati negativamente in tema di riconoscimento della recidiva.La ricorrente si duole del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze atte- nuanti generiche sulla recidiva, rappresentando genericamente l'esigenza di ade- guare la pena al fatto.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Forlì del 12 febbraio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per omessa valutazione di prove dichiarative decisive assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, travisamento del fatto e incongruenza tra i dati probatori raccolti e le valutazioni dell'organo giudi- cante. 2.2. Violazione degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. per la pronuncia di sentenza di condanna non in relazione al reato contestato, bensì a quello modificato per effetto di correzione dell'errore materiale. 2.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. per l'ingiustificata applicazione della reci- diva. 2.4. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che la Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sen- tenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tan- zarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dalla ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- ), presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha evidenziato le ragioni della ritenuta attendibilità del teste Consiglio Raffaele, fornendo una spiegazione plausibile della sua dichiarazione ine- rente all'acquisto di un grammo di cocaina al giorno per cinque mesi. Non ricorre pertanto nessuna ipotesi di illogicità o di travisamento della prova. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente censura il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, va ricordato il un principio giurisprudenziale costantemente affermato, secondo cui la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, Califano, Rv. 262844; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229). Nel caso in esame, non è ravvisabile nessuna lesione del diritto di difesa, in quanto, come dettagliatamente esposto nella sentenza impugnata, l'errore materiale nell'indicazione della data nel capo B) dell'imputazione derivava da un refuso e l'im- putata aveva avuto modo di difendersi tempestivamente dall'accusa in occasione dell'interrogatorio di garanzia (circostanza nella quale, peraltro, rendeva piena con- fessione). 3. In relazione al terzo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dalla reiterazione di un reato analogo a meno di tre anni dalla commissione di un reato analogo e alla sua chiara espressione di maggiore riprovevolezza e perico- losità sociale. La ricorrente si limita a contestare la valorizzazione del solo dato temporale, aspetto che, tuttavia, non è idoneo a disarticolare il percorso motivazionale sopra sintetizzato. 4. Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valuta- zione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- i lare un giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, alla luce dei medesimi elementi già valutati negativamente in tema di riconoscimento della recidiva.La ricorrente si duole del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze atte- nuanti generiche sulla recidiva, rappresentando genericamente l'esigenza di ade- guare la pena al fatto. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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