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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 38075/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria; lette le richieste dal difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 15.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 29, comma primo, cod. pen. a seguito dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata è, infatti, incorsa nella dedotta violazione dell'art. 29, comma primo, cod. pen. in quanto, pur avendo comminato una pena complessiva inferiore ad anni cinque di reclusione e superiore ad anni tre, ha applicato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in luogo dell'interdizione temporanea per la durata di anni cinque.

3. All'accoglimento del ricorso, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che viene sostituita con la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria; lette le richieste dal difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 15.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 29, comma primo, cod. pen. a seguito dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata è, infatti, incorsa nella dedotta violazione dell'art. 29, comma primo, cod. pen. in quanto, pur avendo comminato una pena complessiva inferiore ad anni cinque di reclusione e superiore ad anni tre, ha applicato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in luogo dell'interdizione temporanea per la durata di anni cinque. 3. All'accoglimento del ricorso, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che viene sostituita con la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere esten
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