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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16258/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26949/2024 R.G. e su quello ad esso abbinato, proposti, rispettivamente, da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BOSCHIROLI Cecilia, gli ultimi due quali chiamati all'eredità di [OSCURATO:PERSONA] con la procedura del beneficio di inventario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrenti- e da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio e legale rappresentante della cessata società Boschiroli F.lli di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonché di chiamato all'eredità di [OSCURATO:PERSONA], eredità con beneficio di inventario, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di chiamata all'eredità di [OSCURATO:PERSONA] con beneficio d'inventario, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.86 c.p.c. e quale chiamato all'eredità di [OSCURATO:PERSONA] con il beneficio di inventario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- entrambi contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale G. Mazzini, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.33/2019 depositata il 08/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricors i ; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna ciascuna parte ricorrente (essendovi tenuti in via solidale i soggetti in essa indicati) al pagamento, in favore della rispettiva parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26949/2024 R.G. e su quello ad esso abbinato, proposti, rispettivamente, da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BOSCHIROLI Cecilia, gli ultimi due quali chiamati all'eredità di [OSCURATO:PERSONA] con la procedura del beneficio di inventario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrenti- e da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio e legale rappresentante della cessata società Boschiroli F.lli di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonché di chiamato all'eredità di [OSCURATO:PERSONA], eredità con beneficio di inventario, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di chiamata all'eredità di [OSCURATO:PERSONA] con beneficio d'inventario, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.86 c.p.c. e quale chiamato all'eredità di [OSCURATO:PERSONA] con il beneficio di inventario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- entrambi contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale G. Mazzini, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.33/2019 depositata il 08/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricors i ; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna ciascuna parte ricorrente (essendovi tenuti in via solidale i soggetti in essa indicati) al pagamento, in favore della rispettiva parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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