CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 28627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t-4-- (.7.1 ORDINANZA sul ricorso 20988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 530/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 530/2021 della Corte d'appello di Roma che, in parziale accoglimento dell'impugnazione del ricorrente, ha rigettato la domanda da egli fatta valere in via principale e ha accolto quella subordinata di restituzione "del prezzo versato da Attiani a titolo di acconto", condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituirgli la somma di euro 10.500. 2. Il ricorrente aveva citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo al Tribunale di Velletri, in via principale, di pronunciare ex art. 2932 c.c. una sentenza costitutiva dell'obbligo di stipulare il contratto di vendita di alcuni terreni e, in via subordinata, di accertare l'inadempimento contrattuale dei convenuti e condannare gli stessi alla restituzione del doppio della caparra versata, ossia euro 40.000. Il Tribunale di Velletri aveva rigettato "la domanda introduttiva del giudizio", in particolare ritenendo prescritto il diritto al trasferimento della proprietà dei terreni ex art. 2932 c.c., essendo decorso il termine indicato nel contratto preliminare per la stipulazione del definitivo ed essendo trascorsi più di dieci anni dal 15 marzo 2001, la "data del rogito non prorogato"; quanto alla somma "acquisita dalle parti convenute, è da configurarsi quale corrispettivo per l'inadempimento della parte attrice". 3. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria (allegando documenti che vanno considerati inammissibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. Ric. 2021 n. 20988 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- 1) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., dell'art. 2932 c.c.", in quanto la Corte d'appello non ha considerato che oggetto del trasferimento ex art. 2932 c.c. sarebbero stati dei terreni e non dei fabbricati e che comunque il certificato di destinazione urbanistica avrebbe potuto essere prodotto in appello. Il motivo è inammissibile. Come eccepiscono i controricorrenti, vi è stata acquiescenza alla parte della sentenza d'appello che ha rigettato la domanda principale ex art. 2932 c.c. per non essere stati prodotti la documentazione ipotecaria e il certificato di destinazione d'uso del terreno. Il ricorrente ha infatti chiesto con atto scritto alle controparti di eseguire la parte della sentenza di secondo grado che le condannava alla restituzione delle somme versate. Con tale richiesta - che il ricorrente non allega contenesse alcuna espressa riserva in ordine alla impugnazione del rigetto della domanda principale - il ricorrente ha posto in essere un atto, di natura non meramente passiva, ma commissiva, incompatibile con la volontà di impugnare il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. (al riguardo il ricorrente, in memoria, si limita a obiettare che non vi sarebbe stata "piena acquiescenza alla sentenza d'appello", non avendo, nel ricevere in restituzione la somma di euro 10.500, "fatto alcuna rinunzia al successivo grado di giudizio", non considerando che l'acquiescenza di cui all'art.329 c.p.c. può essere, oltre che espressa, tacita, estrinsecandosi in atti incompatibili con la volontà di impugnare, cfr. al riguardo Cass. 3934/2016). 2) Il secondo motivo contesta "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione alla domanda subordinata; violazione e falsa applicazione, ex art.360, n. 3 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. sempre in relazione alla Ric. 2021 n. 20988 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- domanda subordinata": la Corte d'appello, nell'accogliere la domanda subordinata, ha quantificato la somma da restituire al ricorrente, senza considerare "taluni versamenti che invece costituiscono fatti assolutamente pacifici in quanto mai contestati", ossia lire 2.200.000 alla firma del preliminare e lire 11.800.000 "in rimesse per denaro contante" e ancora euro 2.500, sempre in contanti, versamenti che sono "stati dedotti nell'atto di appello e ribaditi con veemenza negli atti ulteriori del secondo grado di giudizio". Il motivo è inammissibile. A fronte di un atto di appello che sì in premessa narrava di avere corrisposto "notevoli esborsi .. che ammontano alla somma complessiva di euro 20.000 peraltro ben più elevata [il doppio] rispetto all'originario prezzo di vendita pattuito", ma poi nei motivi (v. il secondo e il terzo motivo) faceva riferimento unicamente alla somma versata a mezzo di bonifico bancario e nelle conclusioni chiedeva di riformare la sentenza di primo grado "per le motivazioni suesposte", correttamente il giudice d'appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire al ricorrente la somma di euro 10.500, versata a mezzo di due bonifici bancari. III. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei Ric. 2021 n. 20988 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -4- controricorrenti che liquida in euro 2.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne