Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06789/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 20 / 02/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7915 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7915del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da D’AGNILLO Michele(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34H03 A080O) CESTARO Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37P55 D612N) rappresentatie difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocatoStefano Latella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B13 H501P ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agostino(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45B20 G479U) SACCHI LilianaSonia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53H63 Z600Z) rappresentati e difes i , giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L49 D704W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77C07 H501Q) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 601/2020, pubblicatain data 15 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in via esecutiva nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Agnillo e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 612 c.p.c., per ottenere Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 l’attuazione di una pronuncia giudiziale di condanna al ripristino di una strada che consentiva loro l’esercizio di una servitù di passaggio.

Nel corso del procedimento esecutivo, gli obbligati hanno pro- posto opposizione all’esecuzione, che ha trovato almeno par- ziale accoglimento; sono inoltre sopravvenute ulteriori decisioni giudiziali incidenti sulle concrete modalità di attuazione dell’ob- bligo in questione originariamente stabilite dal giudice dell’ese- cuzione, il quale ha pertanto disposto le conseguenti modifiche, delegando l’ufficiale giudiziario, con l’assistenza di un tecnico, a realizzare i lavori necessari.

All’esito, l’ufficiale giudiziario ha redatto verbale di ultimazione dei lavori ed il giudice dell’esecuzione ha dichiarato chiuso il procedimento esecutivo, con provvedimento in data 18 dicem- bre 2015.

Gli obbligati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pesaro. [OSCURATO:PERSONA]Agnillo e la Cestaro, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la Sacchi.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione art. 360, comma 1, n. 3e n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 612, 613, 617 e 618 c.p.c., nonché 111 Cost.».

Con il secondo motivosi denunzia «violazione art. 360, comma 1, n. 5c.p.c. per omessa valutazione del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] dell’assenza di relazione di fine lavori del CTU Ing.

Caramicoli e relativa della documentazione fotografica nonché della mancata celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti e verifica Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 di fine lavori della procedura n. 207/2004 R.Es.

Tribunale di Pesaro». 2.È pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. 2.2Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di meroformalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo (ovvero di unico, come nella specie) grado, delle difese svolte eventual- mente dalle parti in appello, ed infine deltenore della sentenza impugnata. 2.3Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Nella parte dedicata all’esposizione dei fatti, non sono richia- mate in modo specifico le singole censure fatte valere con l’ori- ginario ricorso in opposizione agli atti esecutivi presentato al giudice dell’esecuzione, né è richiamato in modo adeguato il contenuto di quest’ultimoe neanche il contenuto dell’atto intro- duttivo della fase del giudizio a cognizione piena.

Per quanto è possibile evincere dalla lacunosa (benché al tempo stesso priva della necessaria sintesi) esposizione di cui al ri- corso, anche a voler ritenere possibile l’integrazione dell’espo- sizione del fatto con quella del contenuto delle singole censure, i ricorrenti parrebbero aver lamentato una difformità delle opere poste in essere all’esito del procedimento esecutivo ri- spetto a quanto prescritto dal titolo, come integrato o modifi- cato dai successivi provvedimenti giurisdizionali intervenuti tra le parti,che avevano in qualche modo inciso sulla sua portata, nonché il mancato esame,da parte del giudice dell’esecuzione, di una formale relazione finale del tecnico nominato per assi- stere l’ufficiale giudiziario sui lavori eseguiti e, comunque, il mancato svolgimento di una udienza di comparizione delle parti finalizzata alla verifica del regolare compimento dei dettilavori.

Nella sentenza impugnata, peraltro, si dà atto che, nel corso della procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione aveva emesso diversi provvedimenti con i quali aveva già indicato e precisato le concrete modalità con le quali avrebbe dovuto av- venire l’attuazionedell’obbligo di fare, in virtù del concreto con- tenuto dispositivo delle varie decisioni rilevanti ai fini della Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 ricostruzione della portata del titolo esecutivo, coordinandole tra loro, così individuandole opere a tal fine necessarie: aveva pertanto disposto che tali opere fossero eseguite.

I suddetti provvedimenti non erano stati oggetto di opposi- zione, di tal che le contestazioni svolte avverso quelli final i di chiusura della procedura esecutiva, emessi all’esito della rea- lizzazione delle opere determinate in base ai primi , non sono state ritenuteammissibili, nella misura in cui con esse si inte n- devarimettere in discussione le modalità di esecuzione dell’ob- bligostabilite con i precedenti provvedimenti non opposti .

Al contempo,il tribunale ha ritenuto inammissibile l’opposizione pure con riguardo ad eventuali vizi meramente formali dei prov- vedimenti in concreto impugnati, in quanto tali vizi non risulta- vano adeguatamente e specificamente indicati nell’opposizione.

Orbene, in questa situazione, l’omesso richiamo, nel ricorso, del preciso contenuto dell’opposizione proposta, con la puntuale in- dicazione dei vizi dei provvedimenti impugnati con essa denun- ciati, anche eventualmente in relazione al contenuto deiprece- denti provvedimenti del giudice dell’esecuzione non oppostied alle concrete modalità della loro attuazione, impedisce alla Corte di avere una chiara e completa cognizione dei fatt i so- stanziali e processuali effettivamente rilevanti ai fini dellacon- troversiae, quindi, di accedere all’esame del merito delle cen- sure svolte con i singoli motivi di ricorsoin relazione alla deci- sione impugnata. 2.4È poi appena il caso di osservare in diritto , quanto meno a scopo di completezza espositiva, che –diversamente da quanto paiono sostenere i ricorrenti –nessuna disposizione normativa impone al giudice dell’esecuzione di acquisire ed esaminare una formale relazione scritta sui lavori svolti, redatta dal tecnico no- minato per assistere l’ufficiale giudiziario nell’attuazione di un obbligo di fare, specie laddove sia stato già redatto da quest’ul- timo un verbale in cui si dà atto dell’avvenuta completa e Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 puntuale realizzazione delle opere disposte con iprovvedimenti emessi dallo stesso giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt.612 e 613 c.p.c..

Tanto meno può ritenersi necessario, in siffatta situazione, lo svolgimento di una udienza di comparizione delle parti per la verifica della fine dei lavori,non essendo una siffatta udienza prevista da nessuna disposizione di legge.

Sul punto, non coglie nel segno il richiamo operato dai ricor- renti, a sostegno del loro contrario assunto, a pretesi precedenti di questa Corte in tal senso:questa Corte non ha mai affermato che sarebbe sempre necessario lo svolgimento di una udienza di comparizione delle parti davanti al giudice dell’esecuzione per la verifica della corretta esecuzione dei lavori;al contrario, è stato ritenutoche, di regola , la definizione dell a procedura esecutiva per la realizzazione degli obblighi di fare e non fare avviene «con la redazione del verbale dell’ufficiale giudiziario (o di eventuale altro ausiliario del giudice dell’esecuzione) e l’attestazione in esso contenuta dell’avvenuta materiale esecu- zione delle attività determinate nell’ordinanza prevista dall’art.612 c.p.c.» (così Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 23182 del 31/10/2014, Rv. 633236 –01, in motivazione, al paragrafo 5.5; si tratta propriodella decisione richiamata nel ricorso a soste- gno dell’assunto contrario). 2.5D’altra parte, gli stessi ricorrenti sostengono di non avere mai inteso contestare i provvedimenti del giudice dell’esecu- zione che avevano indicato in concreto le modalità di attuazione dell’obbligo di cui al titolo esecutivo, a tal fine coordinando le disposizioni contenute nelle varie successive decisioni giurisdi- zionali intervenute tra le parti in proposito.

Con riguardo alle precise ragioni per cui tali modalità non avrebbero avuto piena e completa realizzazione,però, non solo non richiamano in modo puntuale il contenuto dell’atto intro- duttivo dell’opposizione ma, in definitiva, neanche nella Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 presente sede forniscono un quadro sufficientemente specifico, adeguato e comprensibile delle loro precise doglianze. 2.6Il ricorso, ad avviso del Collegio, specie con riferimento a tale ultima questione, non rispetta neanche il requisito di am- missibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giac- ché in esso non è adeguatamente riprodotto, né direttamente, né indirettamente, il contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazioneda parte del giudice del merito.

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez.

U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 20 / 02/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7915 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7915del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da D’AGNILLO Michele(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34H03 A080O) CESTARO Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37P55 D612N) rappresentatie difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocatoStefano Latella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B13 H501P ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Agostino(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45B20 G479U) SACCHI LilianaSonia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53H63 Z600Z) rappresentati e difes i , giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L49 D704W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77C07 H501Q) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 601/2020, pubblicatain data 15 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in via esecutiva nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Agnillo e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 612 c.p.c., per ottenere Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 l’attuazione di una pronuncia giudiziale di condanna al ripristino di una strada che consentiva loro l’esercizio di una servitù di passaggio. Nel corso del procedimento esecutivo, gli obbligati hanno pro- posto opposizione all’esecuzione, che ha trovato almeno par- ziale accoglimento; sono inoltre sopravvenute ulteriori decisioni giudiziali incidenti sulle concrete modalità di attuazione dell’ob- bligo in questione originariamente stabilite dal giudice dell’ese- cuzione, il quale ha pertanto disposto le conseguenti modifiche, delegando l’ufficiale giudiziario, con l’assistenza di un tecnico, a realizzare i lavori necessari. All’esito, l’ufficiale giudiziario ha redatto verbale di ultimazione dei lavori ed il giudice dell’esecuzione ha dichiarato chiuso il procedimento esecutivo, con provvedimento in data 18 dicem- bre 2015. Gli obbligati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pesaro. [OSCURATO:PERSONA]Agnillo e la Cestaro, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la Sacchi. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione art. 360, comma 1, n. 3e n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 612, 613, 617 e 618 c.p.c., nonché 111 Cost.». Con il secondo motivosi denunzia «violazione art. 360, comma 1, n. 5c.p.c. per omessa valutazione del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] dell’assenza di relazione di fine lavori del CTU Ing. Caramicoli e relativa della documentazione fotografica nonché della mancata celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti e verifica Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 di fine lavori della procedura n. 207/2004 R.Es. Tribunale di Pesaro». 2.È pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. 2.2Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di meroformalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo (ovvero di unico, come nella specie) grado, delle difese svolte eventual- mente dalle parti in appello, ed infine deltenore della sentenza impugnata. 2.3Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Nella parte dedicata all’esposizione dei fatti, non sono richia- mate in modo specifico le singole censure fatte valere con l’ori- ginario ricorso in opposizione agli atti esecutivi presentato al giudice dell’esecuzione, né è richiamato in modo adeguato il contenuto di quest’ultimoe neanche il contenuto dell’atto intro- duttivo della fase del giudizio a cognizione piena. Per quanto è possibile evincere dalla lacunosa (benché al tempo stesso priva della necessaria sintesi) esposizione di cui al ri- corso, anche a voler ritenere possibile l’integrazione dell’espo- sizione del fatto con quella del contenuto delle singole censure, i ricorrenti parrebbero aver lamentato una difformità delle opere poste in essere all’esito del procedimento esecutivo ri- spetto a quanto prescritto dal titolo, come integrato o modifi- cato dai successivi provvedimenti giurisdizionali intervenuti tra le parti,che avevano in qualche modo inciso sulla sua portata, nonché il mancato esame,da parte del giudice dell’esecuzione, di una formale relazione finale del tecnico nominato per assi- stere l’ufficiale giudiziario sui lavori eseguiti e, comunque, il mancato svolgimento di una udienza di comparizione delle parti finalizzata alla verifica del regolare compimento dei dettilavori. Nella sentenza impugnata, peraltro, si dà atto che, nel corso della procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione aveva emesso diversi provvedimenti con i quali aveva già indicato e precisato le concrete modalità con le quali avrebbe dovuto av- venire l’attuazionedell’obbligo di fare, in virtù del concreto con- tenuto dispositivo delle varie decisioni rilevanti ai fini della Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 ricostruzione della portata del titolo esecutivo, coordinandole tra loro, così individuandole opere a tal fine necessarie: aveva pertanto disposto che tali opere fossero eseguite. I suddetti provvedimenti non erano stati oggetto di opposi- zione, di tal che le contestazioni svolte avverso quelli final i di chiusura della procedura esecutiva, emessi all’esito della rea- lizzazione delle opere determinate in base ai primi , non sono state ritenuteammissibili, nella misura in cui con esse si inte n- devarimettere in discussione le modalità di esecuzione dell’ob- bligostabilite con i precedenti provvedimenti non opposti . Al contempo,il tribunale ha ritenuto inammissibile l’opposizione pure con riguardo ad eventuali vizi meramente formali dei prov- vedimenti in concreto impugnati, in quanto tali vizi non risulta- vano adeguatamente e specificamente indicati nell’opposizione. Orbene, in questa situazione, l’omesso richiamo, nel ricorso, del preciso contenuto dell’opposizione proposta, con la puntuale in- dicazione dei vizi dei provvedimenti impugnati con essa denun- ciati, anche eventualmente in relazione al contenuto deiprece- denti provvedimenti del giudice dell’esecuzione non oppostied alle concrete modalità della loro attuazione, impedisce alla Corte di avere una chiara e completa cognizione dei fatt i so- stanziali e processuali effettivamente rilevanti ai fini dellacon- troversiae, quindi, di accedere all’esame del merito delle cen- sure svolte con i singoli motivi di ricorsoin relazione alla deci- sione impugnata. 2.4È poi appena il caso di osservare in diritto , quanto meno a scopo di completezza espositiva, che –diversamente da quanto paiono sostenere i ricorrenti –nessuna disposizione normativa impone al giudice dell’esecuzione di acquisire ed esaminare una formale relazione scritta sui lavori svolti, redatta dal tecnico no- minato per assistere l’ufficiale giudiziario nell’attuazione di un obbligo di fare, specie laddove sia stato già redatto da quest’ul- timo un verbale in cui si dà atto dell’avvenuta completa e Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 puntuale realizzazione delle opere disposte con iprovvedimenti emessi dallo stesso giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt.612 e 613 c.p.c.. Tanto meno può ritenersi necessario, in siffatta situazione, lo svolgimento di una udienza di comparizione delle parti per la verifica della fine dei lavori,non essendo una siffatta udienza prevista da nessuna disposizione di legge. Sul punto, non coglie nel segno il richiamo operato dai ricor- renti, a sostegno del loro contrario assunto, a pretesi precedenti di questa Corte in tal senso:questa Corte non ha mai affermato che sarebbe sempre necessario lo svolgimento di una udienza di comparizione delle parti davanti al giudice dell’esecuzione per la verifica della corretta esecuzione dei lavori;al contrario, è stato ritenutoche, di regola , la definizione dell a procedura esecutiva per la realizzazione degli obblighi di fare e non fare avviene «con la redazione del verbale dell’ufficiale giudiziario (o di eventuale altro ausiliario del giudice dell’esecuzione) e l’attestazione in esso contenuta dell’avvenuta materiale esecu- zione delle attività determinate nell’ordinanza prevista dall’art.612 c.p.c.» (così Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 23182 del 31/10/2014, Rv. 633236 –01, in motivazione, al paragrafo 5.5; si tratta propriodella decisione richiamata nel ricorso a soste- gno dell’assunto contrario). 2.5D’altra parte, gli stessi ricorrenti sostengono di non avere mai inteso contestare i provvedimenti del giudice dell’esecu- zione che avevano indicato in concreto le modalità di attuazione dell’obbligo di cui al titolo esecutivo, a tal fine coordinando le disposizioni contenute nelle varie successive decisioni giurisdi- zionali intervenute tra le parti in proposito. Con riguardo alle precise ragioni per cui tali modalità non avrebbero avuto piena e completa realizzazione,però, non solo non richiamano in modo puntuale il contenuto dell’atto intro- duttivo dell’opposizione ma, in definitiva, neanche nella Ric. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 presente sede forniscono un quadro sufficientemente specifico, adeguato e comprensibile delle loro precise doglianze. 2.6Il ricorso, ad avviso del Collegio, specie con riferimento a tale ultima questione, non rispetta neanche il requisito di am- missibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giac- ché in esso non è adeguatamente riprodotto, né direttamente, né indirettamente, il contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazioneda parte del giudice del merito. Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. n. 7915/2021 –Sez. 3 – A d. 20 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribut
Sentenza Cassazione n. 06789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris