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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17895/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7094/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] - SOC.

COOP.

ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) e prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]), e domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Via G.B.

Martini n. 13 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierandrea PICCINNI (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]) e Maurizio FRIOLO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]) e con entrambi elettivamente domiciliata in (00165) Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 353 presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 908/2022depositata il 14/09/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7094/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] - SOC. COOP. ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) e prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]), e domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Via G.B. Martini n. 13 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierandrea PICCINNI (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]) e Maurizio FRIOLO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]) e con entrambi elettivamente domiciliata in (00165) Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 353 presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 908/2022depositata il 14/09/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26
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