CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 dicembre 2023
Cassazione n. 36456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31840-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 850/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/07/2021; Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -2- lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia il fratello [OSCURATO:PERSONA], al fine di procedere alla divisione dei beni caduti nella successione della madre [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva il convenuto che non si opponeva alla divisione, ma chiedeva di tenere conto del diritto di credito maturato per la ristrutturazione ed il miglioramento dei beni comuni. Ammessa CTU, il Tribunale adito, con la sentenza non definitiva n. 137 del 25 ottobre 2016, riconosceva il credito vantato dal convenuto nella somma di € 101.005,84, dichiarava aperta la successione e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la formazione del progetto di divisione; rigettava le altre domande e compensava le spese di lite ponendo quelle di CTU al 50% pro capite a carico delle parti. Formulata riserva di gravame avverso la sentenza non definitiva, con sentenza definitiva n. 58 del 6 novembre 2019, il Tribunale approvava il progetto di divisione, con l’assegnazione al convenuto di beni per un valore di € 1.072.350,00 ed all’attrice per un valore di € 956.695,10, determinando il conguaglio previa compensazione con il credito riconosciuto al convenuto di € 14.649,06 in favore del convenuto stesso. Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -3- Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] cui ha resistito con appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 850 del 23 luglio 2021 ha rigettato l’appello principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale, ha rideterminato il conguaglio dovuto da [OSCURATO:PERSONA] in favore della sorella nella somma di € 7.324,53, ponendo poi le spese del giudizio di appello a carico dell’appellante principale. In primo luogo, la sentenza reputava inammissibile il giuramento decisorio richiesto dall’appellante principale, e ciò in quanto vertente su circostanze non dedotte in primo grado. Quanto al primo motivo di appello principale che deduceva la difformità della sentenza definitiva rispetto alle premesse metodologiche di cui alla prima sentenza del Tribunale, la Corte d’Appello ribadiva che il Tribunale, nel prosieguo del giudizio era vincolato a quanto statuito in punto di divisione dalla sentenza non definitiva, non senza rimarcare che però nel prosieguo del giudizio era stata disposta una CTU al fine di individuare le quote omogenee da assegnare ai condividenti, tenendo conto del valore di mercato e del pregresso utilizzo da parte dei germani, il che escludeva che ricorresse la violazione dell’art. 727 c.c. Quanto al secondo motivo del gravame principale, la sentenza ribadiva che la regola del sorteggio può essere derogata anche per fattori soggettivi e che nella specie la deroga era avvenuta per assecondare quello che era stato il pregresso godimento dei beni da parte dei comunisti; inoltre, la stessa appellante aveva Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -4- rinviato al sorteggio, attribuendo al fratello la scelta della quota da ricevere. Non ricorreva poi alcuna disomogeneità delle quote, dovendosi condividere la stima e la valutazione operata dall’ausiliario d’ufficio, anche all’esito di un successivo sopralluogo. Circa la mancata divisione del lastrico solare, la Corte d’Appello ricordava come il frazionamento in natura avrebbe determinato un decremento di valore dell’immobile assegnato in proprietà al convenuto, che si serve in via esclusiva del lastrico. La divisione in natura non avrebbe assicurato alcun particolare vantaggio per l’appellante, il cui interesse era adeguatamente salvaguardato anche con il solo riconoscimento della comunione sul bene. In merito all’appello incidentale, la sentenza di appello riteneva che il conguaglio dovesse essere determinato calcolando la differenza tra il valore della quota assegnata al convenuto e quello della quota dell’attrice, detraendo poi da tale differenza il credito vantato dal fratello, così che il risultato finale, pari ad € 14.649,06 andava diviso per due, con il risultato poi riportato in dispositivo. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -5- 2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, quanto alla mancata ammissione del giuramento decisorio, la violazione dell’art. 233 c.p.c. Si evidenzia che il Tribunale aveva respinto la richiesta rilevando che la questione del diritto di credito era stata decisa con la sentenza non definitiva e che quindi la richiesta di giuramento andava rivolta eventualmente al giudice dell’appello. La Corte d’Appello ha invece fatto riferimento alla novità della deduzione, mancando di rilevare che in realtà il giuramento era stato richiesto già in primo grado. La provenienza del denaro impiegato per le migliorie dal patrimonio della madre era poi emersa a seguito della risposta data dall’attrice in sede di interrogatorio formale, il che induce a ritenere erronea la soluzione del giudice di appello. Il motivo è infondato. In primo luogo, rileva la Corte che la stessa formula del giuramento decisorio, come riportata a pag. 17 del ricorso, denota la sua inammissibilità, in quanto lungi dal rispondere al requisito di decisorietà richiesta dall’art. 2736 c.c., appare piuttosto corrispondere alla formula utilizzata per l’interrogatorio formale, essendo rivolta a far dichiarare al convenuto circostanze a sé sfavorevoli, quali la non appartenenza delle somme impiegate per i lavori, in chiara contraddizione con la finalità dell’istituto del giuramento. Il motivo è poi anche infondato quanto alla critica mossa alla soluzione del giudice di appello. Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -6- Questi ha, infatti, sottolineato che il giuramento verteva su circostanze non dedotte in primo grado, dovendosi reputare che tale sintetica formula intendesse far riferimento al fatto che le circostanze non erano state altresì tempestivamente dedotte in primo grado. Cass. n. 21073/2015, richiamata in motivazione, ha effettivamente affermato il principio secondo cui è inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un "quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali. La massima si pone in linea di continuità con precedenti del passato (Cass. n. 3946/1982; Cass. n. 2250/19959) che hanno avuto cura di precisare che la ragione dell’inammissibilità è legata soprattutto alla preclusione circa la deduzione delle nuove circostanze, oggetto del giuramento, nel corso del processo di appello. Se, quindi, deve aversi riguardo alla barriera preclusiva per le allegazioni in punto di fatto, non conta la circostanza che dei relativi fatti si sia dedotto già in primo grado, ma rileva che tale deduzione sia avvenuta prima della definitiva fissazione del thema decidendum, all’esito della scadenza dei termini a tal fine previsti dal legislatore. Nel motivo di ricorso si fa riferimento ad una risposta fornita in sede di interrogatorio formale, allorché quindi era già maturata la Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -7- preclusione non solo per la determinazione del thema decidendum, ma anche del thema probandum , essendo il provvedimento di ammissione dele prove successivo a tale momento, così come gli atti processuali nei quali si sarebbe fatta menzione della titolarità materna del denaro impiegato sono tutti atti redatti in un momento successivo, facendosi riferimento in particolare alla redazione degli scritti conclusionali, per i quali è precluso l’ampliamento del thema decidendum. Il controricorrente ha, invece, evidenziato come il tenore delle difese, ai fini della definitiva fissazione della materia del contendere, era finalizzato a contestare, non tanto l’avvenuta esecuzione delle opere a spese del convenuto, quanto la intervenuta prescrizione del diritto di credito, affermazioni queste che denotano come quanto sostenuto successivamente, e che si pretenderebbe di comprovare con il giuramento, sia frutto di una tardiva ed inammissibile allegazione di nova, ormai preclusa, risultando quindi corretta la decisione assunta sul punto dalla Corte d’Appello. 3.Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, co. 7, c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe inopinatamente disatteso la richiesta di rimessione della causa in istruttoria per una nuova consulenza d’ufficio, indispensabile al fine di addivenire alla stima degli immobili. In particolare, il CTU si sarebbe rifatto alle quotazioni OMI (Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA]) dell’Agenzia delle Entrate Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -8- che non costituiscono una valida fonte di prova, il che avrebbe dovuto indurre a disporre un supplemento di CTU. Il motivo è inammissibile in quanto attinge un apprezzamento chiaramente discrezionale del giudice di merito (quanto alla rinnovazione della CTU), che nella specie risulta anche sorretto da adeguata motivazione. In disparte il carattere comunque indiziario delle quotazioni di cui la ricorrente lamenta l’utilizzo, essedo le stime del detto osservatorio fondate anche su rilevazioni del mercato immobiliare, la sentenza, senza mai fare menzione del richiamo alle stime OMI, ha reputato che in ogni caso la valutazione compiuta dal CTU fosse attendibile in quanto corrispondente al reale valore del mercato immobiliare. A fronte di tale giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito, il motivo si palesa altresì generico in quanto lamenta la semplice inattendibilità della stima operata, senza però offrire alcun diverso elemento dal quale poter effettivamente ricavare che la valutazione operata dai giudici di merito non corrisponda al reale valore venale dei beni oggetto di divisione. Così come del pari è del tutto apodittica, e priva di alcun supporto giustificativo, l’affermazione secondo cui i beni assegnati alla ricorrente avrebbero, per le loro condizioni, un valore notevolmente inferiore a quello dei beni invece assegnati al fratello. 4. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 726 e 727 c.c., in quanto il ricorso ai Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -9- valori tratti dall’OMI avrebbe permesso di attribuire ai vari immobili valori pressoché identici, ma non corrispondenti a quelli effettivi. Inoltre, i giudici di merito non hanno rispettato il criterio dell’omogeneità delle quote, in quanto alla ricorrente sarebbero stati assegnati anche dei terreni, che invece avrebbero dovuto essere equamente ripartiti nelle due quote in natura. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui sconta la genericità, quanto alla deduzione dell’erronea attribuzione del valore dei beni, sottolineata in occasione della disamina del secondo motivo, nonché nella parte in cui attinge un apprezzamento chiaramente discrezionale del giudice di merito, in ordine alla scelta dei criteri per la formazione delle quote. E’ altresì infondato, in quanto la soluzione del giudice di appello si palesa incensurabile in punto di diritto. Questa Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -10- categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (Cass. n. 17862/2020; Cass. n. 9282/2017). La scelta del giudice circa i criteri da seguire nella formazione dele quote, una volta rispettati i criteri minimali sopra ricordati, risulta poi insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29733/2017). Nella specie, le quote assegnate ai condividenti appaiono comprensive entrambe di beni immobili, ed in particolare anche quella attribuita alla ricorrente ricomprende un immobile avente destinazione abitativa, non potendosi quindi reputare in contrasto con la regola di omogeneità delle quote che nella porzione assegnatale siano stati inclusi anche dei terreni. Peraltro, una volta esclusa la fondatezza delle censure che investono la stima degli immobili (ed essendo del pari apodittica l’asserzione secondo cui i terreni non avrebbero alcun valore venale), la contenuta differenza riscontrata fra il valore della quota ideale ed il valore della quota reale risulta fisiologicamente Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -11- destinata ad essere compensata mediante attribuzione del conguaglio, come appunto disposto dal giudice di merito. 5. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 720, 726 e 727 c.c., quanto al mancato frazionamento in natura del lastrico solare e ciò anche in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Si assume che sarebbe stato invece doveroso addivenire ad una divisione in natura del lastrico e che la diversa soluzione del giudice di appello ha favorito oltremodo la posizione del convenuto. Una volta esclusa la configurabilità della violazione degli artt. 726 e 727 c.c., alla luce dei precedenti richiamati in occasione della disamina del precedente motivo di ricorso, avendo la Corte reputato maggiormente conveniente per gli interessi della comunione il permanere del lastrico in uno stato di indivisione (trattandosi peraltro di bene che rientra nel novero di quelli destinati a rimanere in comunione ex art. 1117 n. 1 c.c.), la critica a ben vedere attinge anche in questo caso un apprezzamento ampiamente discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di essere censurato in questa sede, anche in ragione dell’impossibilità di poter dedurre ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. La sentenza impugnata, condividendo la valutazione del Tribunale (così che si è al cospetto di un’ipotesi di cd. doppia conforme), ha evidenziato che l’asservimento del lastrico al maggior utilizzo ad opera dell’appartamento assegnato a [OSCURATO:PERSONA] determinava Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -12- un significativo incremento di valore del bene, e che lo svantaggio derivante dal frazionamento avrebbe oltre modo inciso sulla valutazione dei beni inclusi nella massa. E’ stato ritenuto più vantaggioso quindi conservare la comunione sul bene (che consente alla ricorrente di poter trarre dal lastrico le utilità correlate alla funzione di copertura che assolve il cespite in esame), ma evitando il frazionamento in natura, che avrebbe invece oltre modo ridotto l‘appetibilità commerciale del bene assegnato al fratello. Tuttavia, come sottolineato in sentenza, di tale maggior vantaggio si è tenuto conto nella stima degli immobili, essendosi incrementato il valore attribuito al cespite assegnato in proprietà esclusiva al convenuto, soluzione questa che ha a cascata avvantaggiato anche la ricorrente che ha visto in tal modo incrementato il valore della sua quota ideale, e di riflesso il valore del conguaglio dovuto dal fratello. 6. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 729 c.c., quanto alla deroga alla regola del sorteggio delle quote tra i condividenti, operata dal giudice di appello con motivazione solo apparente ed inadeguata. Oltre a riproporsi la tesi, oggetto del primo motivo, secondo cui la controparte non avrebbe sostenuto i costi per le migliorie, si sottolinea che la deroga è stata argomentata unicamente per il pregresso godimento dei beni. Sarebbe stato altresì affermato che la stessa ricorrente avrebbe rinunciato all’estrazione a sorte, senza tenere conto del fatto che la facoltà di scelta della quota Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -13- attribuita al germano risaliva ad una data anteriore alla pronuncia della sentenza non definitiva, e quindi prima che intervenisse una modifica delle quote. Ne derivava che tale rinunzia non poteva più essere reputata attuale. Anche tale motivo è infondato. La sentenza impugnata ha deciso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte che nei suoi più recenti arresti ha ribadito che il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore (Cass. n. 11857/2021; Cass. n. 4426/2017). In particolare, Cass. n. 3461/2013, del pari puntualmente richiamata dal giudice di appello, ha ritenuto che possa costituire Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -14- valida ragione per derogare al sorteggio anche l'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, circostanza che è stata appunto ravvisata che nella, vicenda in esame (e senza che rilevi a tal fine che l’occupazione debba riguardare tutti i beni compresi nei lotti, risultando sufficiente anche che solo uno dei beni inclusi nella quota sia stato occupato, soprattutto se si tratta del bene adibito ad abitazione principale). Ne consegue che si palesa incensurabile la scelta motivata del giudice di merito di derogare al criterio del sorteggio, sulla base di tale sola argomentazione, il che rende irrilevante indagare se sia o meno corretta la valutazione resa anche in relazione all’ulteriore argomento, chiaramente speso al fine di corroborare la decisione di attribuzione delle quote, della intervenuta rinuncia al sorteggio. 7. Il sesto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 789 c.p.c. quanto all’affermazione della non modificabilità dell’ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2016, emessa a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva. Deduce la ricorrente principale che, una volta pronunciata la sentenza non definitiva, non era precluso nel prosieguo del giudizio modificare il contenuto dell’ordinanza con la quale la causa era stata rimessa in istruttoria. Il motivo è inammissibile in quanto non risulta avere colto e di conseguenza non si confronta con il reale contenuto delle motivazioni del giudice di appello. Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -15- Premessa l’inconferenza del richiamo all’art. 789 c.p.c., atteso che nella specie la divisione è stata disposta con sentenza e non anche con l’ordinanza di cui alla norma appena richiamata, la Corte d’Appello ha richiamato il pacifico principio secondo cui, una volta emessa sentenza non definitiva, il contenuto della stessa è vincolante nel prosieguo del giudizio in primo grado, non potendo essere rimesse in discussione le questioni decise con la prima sentenza. La Corte d’Appello ha, quindi, correttamente sottolineato come il contenuto dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si dava impulso, dopo la pronuncia della prima sentenza, alla prosecuzione del giudizio, fosse strettamente vincolato al contenuto della sentenza non definitiva e che la medesima ordinanza non potesse spingersi al punto di sovvertire le decisioni già prese in merito alla formazione delle quote ed all’approvazione del progetto di divisone. Peraltro, le sollecitazioni a modificare il contenuto dell’ordinanza, oltre che per quanto detto inammissibili, in quanto involgenti la pretesa di stravolgere nel prosieguo del giudizio l’esito della sentenza non definitiva, appaiono sostanzialmente reiterative delle critiche mosse con i precedenti motivi di ricorso alla formazione del progetto di divisione, critiche rivelatesi, per quanto esposto, prive di fondamento. Il ricorso principale è quindi rigettato 8. Il motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 723 e 728 c.c. in relazione all’art. 713 c.c., Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -16- con errore logico matematico nel procedimento di determinazione del conguaglio. La Corte d’Appello aveva, infatti, accolto il motivo di appello incidentale che denunciava l’errore a sua vota commesso dal Tribunale nel determinare l’entità del conguaglio. La Corte d’Appello ha perciò ritenuto di modificare quanto statuito dal Tribunale, incorrendo però a sua volta in errore, in quanto ha determinato la differenza di valore delle due quote in natura e da tale differenza ha poi detratto il credito vantato dal ricorrente per le opere di miglioria, provvedendo poi solo successivamente a dividere per due il risultato finale. Ritiene il Collegio che debba innanzi tutto escludersi che l’errore commesso dalla Corte d’Appello sia emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, e ciò sia perché la questione era stata già portata all’attenzione del giudice di appello sotto forma di appello incidentale, sia perché l’errore matematico è frutto di un’erronea applicazione delle regole di logica e di diritto, che impongono la sua denuncia con i mezzi di gravame. Al fine di determinare la misura del conguaglio dovuto dal condividente attributario della maggior quota non può prendersi a riferimento la differenza di valore tra le due quote in concreto assegnate, ma occorre invece determinare la differenza tra il valore della quota ideale ed il valore della quota assegnata in natura. Nella specie, tenuto conto del valore della massa pari ad € 2.029.045,10 (pari alla somma del valore delle due quote in Ric. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -17- natura, rispettivamente di € 1.072.350,00 ed € 956.695,10), attesa l’identità delle quote legali spettanti ai due germani, il valore della quota ideale è pari ad € 1.014.522,55. Avendo l’attrice ricevuto una quota in natura di € 956.695,10, al fine di permetterle di raggiungere il valore della quota ideale, le si doveva corrispondere un conguaglio pari ad € 57.827,45 (che è pari alla metà della somma invece erroneamente individuata dalla Corte d’Appello, che non ha tenuto conto che la differenza di valore tra le due quote in natura va divisa per la metà in partenza, e non già all’esito della sottrazione operata tra la differenza assoluta di valore tra le quote reali ed il credito del ricorrente incidentale, onde determinare il conguaglio dovuto dal maggiore attributario). Tale credito dell’attrice doveva poi essere portato in compensazione con il credito da rimborso vantato dal ricorrente incidentale per l’ammontare di € 101.005,84, con un saldo positivo in favore del convenuto di € 43.178,39. La sentenza impugnata, in accoglimento del motivo in esame deve essere cassata, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, disponendo che la ricorrente principale è condannata al pagamento in favore del fratello della somma di € 43.178,39, oltre interessi dalla data della presente ordinanza al saldo. 10. Quantoalle spese di lite, ritiene la Corte che, anche a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale, resti confermata la prevalente soccombenza anche in appello della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 31840 sez. S2 -ud. 18-12-2023 -18- principale, e che pertanto possa disporsi per la regolamentazione delle spese dei gradi di merito in conformità di quanto statuito in appello, ponendosi quelle del presente giudizio a carico della ricorrente principale, come liquidate in dispositivo. 11.Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 43.178,39, oltre interessi legali a far data dalla presente ordinanza al saldo; conferma la regolamentazione delle spese di lite di cui alla sentenza d’appello, e condanna la ricorrente principale al rimborso in favore di [OSCURATO:PERSONA] dele spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 23.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, o