CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.839/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati in Avellino, via del Carmine n. 15 presso lo studio del difensore. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1355/2019, pubblicata i n data3 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art 447 bis cod.p roc. c iv . F raschetta [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria dell'immobile sito in Pagani via Cesarano 141, evocava avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in via principale dichiarare la nullità del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], sua dante causa, ed i coniugi Catapano-Barbato in epoca successiva al febbraio 2001, in quanto stipulato solo oralmente, e dichiarare che gli stessi erano occupanti sine titulo con conseguente pronuncia di condanna al rilascio immediato dell'immobile ed al pagamento di indennità per occupazione illegittima. 2. Si costituivano i resistenti eccependo la inammissibilità della domanda proposta con le forme del rito locatizio e non con rito ordinario, in quanto la ricorrente contestava non la cessazione del contratto di locazione, bensì l'inesistenza di un titolo legittimante la posizione dei resistenti; nel merito contestavano l'asserita qualità di proprietaria di F raschetta [OSCURATO:PERSONA] in quanto la sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato l'immobile in base ad atto nullo ex art. 1414 cod.civ. tra lei ed i fratelli [OSCURATO:PERSONA], Ida, Paolo, Carmela, Lucia e Teresa, poiché affetto da simulazione assoluta. Pertanto nessuna conseguenza sarebbe derivata dalla eccepita nullità del contratto di locazione perché privo di forma scritta, in quanto essi resistenti occupavano l'immobile non in qualità di conduttori, ma in virtù della comproprietà di [OSCURATO:PERSONA] insieme ai suoi fratelli. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il mutamento del rito e con la medesima ordinanza ammetteva le sole prove dedotte dalla ricorrente ritenendo irrilevanti le prove dedotte dai resistenti.Successivamente, con sentenza del 22 giugno 2017 il Tribunale rilevava la tardività della costituzione dei resistenti [OSCURATO:PERSONA] e Barbato, con conseguente inammissibilità delle loro eccezioni (cioè dell'eccezione di simulazione e di titolarità di diritto reale sull'immobile), entrambe non rilevabili d'ufficio, riteneva la nullità del contratto di locazione abitativa stipulato verbalmente e dichiarava il conseguente obbligo di restituzione dell'immobile a carico dei resistenti, che altresì condannava al pagamento dell'importo di euro 99.737,70 quantificato a mezzo CTU con criterio del canone figurativo dal gennaio 2007, oltre ai canoni decorrenti dalla data di deposito della CTU sino all'effettivo rilascio. 4. Avverso tale sentenza proponevano appello i coniugi Catapano-Barbato, giudizio in cui si costituiva ritualmente [OSCURATO:PERSONA], all'esito del quale la Corte d'appello di Salerno rigettava l'appello e confermava integralmente la gravata sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi. 6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La resistente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso i coniugi C atapano - Barbato deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 447 bis e seguenti (art. 360 numeri 3e 4 c od. p roc. c iv. ); errata qualificazione della domanda; omessa motivazione in merito alla inammissibilità ed improcedibilità della domanda introduttiva . 1.1. Al di là della articolata rubrica che intitola il motivo, e che non trova riscontro in altrettanto articolate censure, i ricorrenti lamentano essenzialmente: a) che la Corte d’appello ha affermato che parte appellata Fraschetta ha proposto azione personale di restituzione e che il destinatario di tale azione può contrastarla con eccezioni o domande riconvenzionali di carattere petitorio, purchéassolva all’onere di provarne la fondatezza; b) che tuttavia, e contraddittoriamente, la Corte non considera che i convenuti in primo grado Catapano-Barbato non hanno potuto assolvere al proprio onere probatorio perché non sono stati ammessi alla prova per mancata concessione da parte del Tribunale dei termini ex art. 183 c.p.c., con conseguente preclusione della possibilità di dedurre istanze istruttorie e di precisare e/o modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate. 1.2. Il motivo è anzitutto inammissibile, in quanto viola il disposto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., posto che né indica il contenuto delle richieste istruttorie di primo grado né la loro collocazione negli atti (v. Cass., 02/02/2017, n. 2771; Cass., 19/04/2006, n. 9076); inoltre, pur evocando alcuni passi della sentenza impugnata, non contiene alcuna precisa indicazione della motivazione che vorrebbe sottoporre a critica. 1.3 Il motivo presenta ulteriori motivi di inammissibilità nei termini che seguono. Come emerge dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno, i resistenti si sono costituiti nel giudizio di primo grado tardivamente, e cioè soltanto all’udienza di discussione, e non nei 10 giorni precedenti alla stessa, depositando memoria difensiva, senza peraltro produrre documenti, in cui hanno domandato, in via riconvenzionale, la declaratoria della pretesa nullità dei contratti di compravendita dell’immobile per cui è causa, previo accertamento dell’asserita simulazione assoluta degli stessi; ciò in evidente violazione degli artt. 416 e 418 cod. proc. civ., derivando per l’effetto a loro carico le decadenze e le preclusioni ricollegate al rito quanto alla riconvenzionale ed alle istanze istruttorie. Aggiungasi che, come anche evidenziato dalla resistente in memoria illustrativa, la fattispecie in esame è disciplinata, da ultimo, dall’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 (sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), il quale dispone al comma 1 che Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza ; ed al comma 5 che Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento . Tale principio, ignorato da ricorrenti, è stato ripetutamente confermato da questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite. In particolare, si è statuito che se la domanda è introdotta con ricorso, il convenuto, ancorché ne adduca l’erroneità, ha l’onere di osservare le norme proprie di quel rito, onde evitare di incorrere in decadenze e preclusioni (v. ex multis: Cass. Sez. III, 24/07/2013, n. 17941; Cass. Sez. Un., 12/01/2022, n. 758; Cass., ord., 18/03/2021, n. 7696; Cass. Sez. VI – 2, ord., 18/05/2019, n. 13472). 2. Quanto appena detto è assorbente: a)rispetto al secondo motivo, in cui i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 415 cod. proc. civ. e ss.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) , finalmente chiarendo la loro prospettazione, nel senso che a loro carico non sarebbero maturate le preclusioni ricollegate al rito del lavoro con cui la causa era stata introdotta; b)rispetto al terzo motivo, in cui i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 183, comma 6 cod. proc. civ.; c)rispetto al quartomotivo, in cui deducono omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e contraddittorietà, per non essersi la Corte d’Appello di Roma pronunciata in ordine alla mancata concessione dei termini per deduzioni istruttorie, posto che in tutti questi motivi viene riproposta sempre la stessa questione. Va inoltre ricordato che per costante orientamento di questa Corte la parte che impugni la sentenza per la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., per ottenerne la declaratoria di nullità, deve dimostrare che da tale mancata concessione sia conseguita in concreto una lesione del suo diritto di difesa e specificamente allegare il pregiudizio che gliene sia derivato, essendo altrimenti il gravame inammissibile per difetto di interesse (Cass., 1866/2016; Cass., 6343/2011; Cass., 11844/2006). 4. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione in merito all'eccezione di nuove prove rilevanti ed indispensabili. Omissione dell'esame circa il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.) . Il motivo è inammissibile, posto che non solo fa riferimento quale precedente alla sentenza di questa Corte n. 23541 del 2017 che non risulta affatto in termini rispetto alla fattispecie in esame, ma anche e soprattutto perché, violando l’art. 366, n. 6 cod. proc. civ., non individua la motivazione della sentenza impugnata verso cui si intende svolgere censura ed ignora in ultima analisi la articolata motivazione contenuta alle pp. 12 e 13 della sentenza di appello. Inoltre la Corte d’appello si è espressamente pronunciata sulla richiesta di nuovi mezzi di prova e di acquisizione della documentazione; per cui il motivo contrasta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per Cassazione per mezzo del quale si deduce il solo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pari è inammissibile qualora tutti i punti contestati nel motivo sono stati oggetto di esame e di valutazione da parte del Giudice (v. Cass., 6-5, 09/01/2017, n. 232). 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con attribuzione al difensore che dichiara di essere antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello