CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI Slatig-~•49e, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (vizi di motivazione sui motivi rinunciati, su possibili cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c-4)&t• procedura de plano,9. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1