CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2025
Cassazione n. 12666/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/06/1982avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte di appello di Trento sezionedistaccata di Bolzanovisti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e WernerGemassmer, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trentodichiarava la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della decisioneirrevocabile di confisca pronunciata dal Tribunale di Stoccarda (Germania) il 30settembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro320.000,00 e di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 303.000,00, in relazioneal reato di manipolazione del mercato ai sensi della legge tedesca sul commerciodei valori mobiliari, ritenuto corrispondente al reato previsto nel nostroordinamento dall’art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.La Corte di appello dava atto che il riconoscimento della confisca stranieraera stato chiesto ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 1805 del 2018e del d.lgs. del 7/12/2023 n. 203 di attuazione al predetto regolamento.2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneHelmut [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo del comunedifensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Violazione di legge in relazione all’art.3, comma 2, Regolamento (UE)n. 2018-1805 e dell’art. 1, comma 2, del d. lgs. 7 dicembre 2023, n.203, sotto ilprofilo del difetto del requisito della doppia incriminabilità. Si osserva che mentrein Germania i fatti di manipolazione del mercato costituiscono sempre reato, inItalia i fatti penalmente rilevanti sono limitati ai casi più gravi previsti dall’art. 185del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (TUF), essendo invece illeciti amministrativi i casiprevisti dall’art. 187-ter del cit. d.lgs. n. 58/1998.Si osserva che nel caso di specie non possono ritenersi integrati glielementi costitutivi del reato di cui all’art. 185 TUF perché risulterebbe carentel’idoneità delle operazioni di compravendita compiute da [OSCURATO:PERSONA] aprovocare “una sensibile alterazione del prezzo” delle azioni della JumboInteractive, elemento non richiesto dalla normativa tedesca e perciò non valutatoda quella A.G.Nella valutazione operata dalla Corte non si è tenuto conto degli allegatialla memoria difensiva con cui si dava conto di come il prezzo dell’ordine di venditaemesso da [OSCURATO:PERSONA] pari a 2 euro il 17 luglio 2017 e a 2,02 euro il 20luglio era in linea con la quotazione della Borsa di Sidney (trattandosi di azioni diuna società australiana) e che, pertanto, nessuna alterazione sensibile del prezzoera imputabile alle operazioni effettuate in quelle date.A tale riguardo si censura la sentenza anche per vizio della motivazioneove non si ravvisi la violazione di legge, dovendosi ritenere ammissibile anche talevizio come motivo di ricorso sebbene l’art.3, comma 5, del d. lgs. n.203/2023preveda solo il ricorso per violazione di legge, trattandosi di un vizio di radicaleassenza di motivazione.2.2. Violazione dell’art.19, par.1, lett. h) del regolamento U.E. n.2018/1805 e dell’art. 49, comma 3, della Carta dei Diritti fondamentali dell’U.E.nonché degli artt.3, 27, comma 3, e 42 Cost., con richiesta di rinvio delprocedimento alla Corte di Giustizia UE.La Corte di appello, con motivazione errata, a fronte delle eccezionidifensive condivise dalla Procura Generale, ha ritenuto che la confisca non potesseessere limitata al solo profitto del reato perché la tutela del principio diproporzionalità di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali non può essereaffidata al vaglio dell’A.G. dello Stato di esecuzione ma compete unicamenteall’A.G. dello stato di emissione, essendo l’osservanza di tale principio unpresupposto generale dell’adozione del Regolamento di cui si deve presumerel’osservanza, non essendo stato incluso tra i motivi di rifiuto della domanda diriconoscimento.In tal modo, la Corte di appello ha seguito una interpretazione erratadell’art. 19, par.1, lett. h) del Regolamento, essendo implicito il riferimento allaviolazione dei diritti fondamentali previsti dalla Carta, e, quindi, anche al principiodi proporzionalità, dovendosi ritenere solo esemplificativa e non tassativa laspecifica indicazione riferita a “il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudiceimparziale e ai diritti di difesa”.Nella denegata ipotesi di non condivisione di questa interpretazione dellacitata disposizione del regolamento UE si chiede che venga disposta latrasmissione degli atti ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’UE per larisoluzione della questione in via pregiudiziale.A sostegno del proprio assunto si richiama la modifica dell’art. 187 TUFoperata con la legge 23 dicembre 2021, n.238 che ha limitato la confisca al soloprofitto del reato eliminando il riferimento al prodotto e ai beni utilizzati percommetterlo, in linea con quanto affermato dalla Corte Cost. che con la sentenzan.112 del 2019 ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies TUFrelativo alla confisca prevista per gli illeciti amministrativi nella parte in cui eraestesa anche al prodotto e non al solo profitto.Infine, si rappresenta che nel diritto tedesco la verifica dell’esistenzadella proporzionalità è riservata alla fase esecutiva e, pertanto, anche per questaragione, doveva essere svolta dalla Corte di appello di Trento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi investono due questioni, la prima per violazione della doppiaincriminazione, la seconda per violazione del principio di proporzionalità, condeduzioni in parte infondate ed in parte inammissibili.2. Quanto alla prima questione si deve considerare, innanzitutto, che inquesta materia il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.A tale riguardo, l’art. 3, comma 5, del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 diadeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2018/1805 entrato invigore come norma interna dal 19 dicembre 2020, relativo al riconoscimentoreciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, approvato dalParlamento europeo e dal Consiglio in data 14 novembre 2018 e pubblicato sullaGazzetta Ufficiale della UE in data 28 novembre 2018, prevede che contro lasentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione solo perviolazione di legge.Non è, quindi, consentito proporre ricorso per cassazione per vizio dellamotivazione.Secondo i ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata sarebbe nonsolo viziata ma addirittura radicalmente assente, tanto da integrare il vizio dellaviolazione di legge.Tale assunto è manifestamente infondato, tanto da rendere inammissibile ilrelativo motivo di impugnazione.La Corte di appello, ai fini della verifica della sussistenza del requisito delladoppia incriminabilità richiesto dall’art.1, comma 2, del citato d.lgs. n.203/2023,ha ritenuto che il fatto ascritto ai due ricorrenti integrasse il reato previsto dell'art.185 d.lgs. n. 58 del 1998 (manipolazione del mercato), sulla base di una disaminacompleta ed esaustiva del fatti come descritti nel certificato di confisca trasmessodal Tribunale di Stoccarda, che non può certamente ritenersi affetta da carenzetalmente radicali da tradursi in assenza di motivazione.Innanzitutto, è stato correttamente evidenziato che per soddisfare lacondizione della doppia incriminabilità, prevista in generale dagli strumenti delmutuo riconoscimento dell'Unione europea, non è necessario che lo schemaastratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esattocorrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che laconcreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nullarilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche deltitolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (in tema dim.a.e., Sez. 6 n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509).Sotto tale profilo l’art. 1, comma 5, del d.lgs. 203/2023 stabilisceespressamente che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati allacondizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti disequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana,indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuitanell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione.La Corte di appello, correttamente, non si è perciò curata di verificare la meracorrispondenza della norma incriminatrice dello Stato di emissione a quellanazionale, ma ha concretamente verificato se il fatto storico, come descritto nelcertificato o nel provvedimento allegato di confisca, sia punito come reato dallalegge italiana.Nella ricostruzione del fatto si è giustamente uniformata alla descrizionecontenuta nel provvedimento di confisca tedesco, non disponendo di autonomipoteri di accertamento, rilevando che la condotta dei due ricorrenti è consistita inun'attività di contrattazione di borsa, volta a dare l'apparenza dell'esistenza didomande e offerte tra loro indipendenti su un titolo quotato in borsa, che avendodeterminato anche una variazione del prezzo in un ristretto arco temporale, haassunto la concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo distrumenti finanziari.3. Dal certificato trasmesso emerge che [OSCURATO:PERSONA], figlio diHelmut, ha effettuato tramite la Borsa di Stoccarda in data 18 luglio 2017 degliordini di vendita e quasi contestuali ordini di acquisto (sul conto personale e suquello del padre) di 160 mila azioni della [OSCURATO:PERSONA] che hanno determinatoun aumento del loro prezzo da 1,898 euro a 2 euro; che il 20 luglio 2017 hareplicato la stessa operazione, in senso contrario, attraverso l’emissione di ordinidi vendita dal deposito titoli intestato al padre [OSCURATO:PERSONA], seguito dopo pochi minutidall’inserimento di un ordine di acquisto sul proprio conto deposito titoli di 150mila azioni al prezzo di euro 2,02, rispetto al prezzo di 2 euro cui si era arrivatinella quotazione della Borsa di Stoccarda.Le operazioni poste in essere dai due ricorrenti - già vagliate da questa Cortedi cassazione in sede di impugnazione del riconoscimento del provvedimento disequestro preventivo (vedi, Sez. 6, n.6849 del 14/01/2025) e qualificate come"pseudo cross orders" o "matched orders" (Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep.2013) - costituiscono una tipica condotta artificiosa per il loro valore manipolativodel mercato telematico azionario.Esse hanno carattere manipolativo perché sono operazioni che derivano daordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti apparentemente diversi, mache agiscono di concerto, contemporaneamente o in un brevissimo lasso di tempo,in modo da raggiungere il risultato dello scambio, che contribuiscono adeterminare le variazioni delle statistiche dei prezzi e dei volumi del mercato erisultano idonee ad influenzare i comportamenti e le scelte degli investitori in modofittizio.Secondo la giurisprudenza di legittimità, il fine perseguito dall'incriminazionedi cui all'art. 185 cit. è di garantire che il prezzo del titolo, nelle relative transazioni,rifletta il suo valore reale e non sia invece influenzato da atti o fatti artificiosi, ingrado di minarne la genuinità e, contemporaneamente, di ridurre l'affidamentodegli investitori (Sez. 1, n. 45347 del 06/05/2015, Rv. 265397).Correttamente la Corte di appello ha ribadito che il reato di manipolazione dimercato in esame ha natura di mera condotta per la cui integrazione è sufficienteche siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibilealterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario ilverificarsi di tale evento.Ed è stato anche rilevato come trattandosi di reato di pericolo, la "sensibilealterazione" del prezzo, da cui dipende la rilevanza penale del fatto in termini dioffensività ed il discrimine dall'omologo illecito amministrativo di cui all'art. 187-ter d.lgs. cit., non richiede che l'evento manipolativo si sia realizzato, ma solo ilpericolo concreto che l'azione possa realizzarlo.Sebbene la idoneità della condotta a produrre tale effetto costituisca unconcetto elastico, da commisurare alla particolare condizione del caso ed allanatura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta, nonè consentito in questo tipo di procedura disporre autonome verifiche della correttaricostruzione del fatto storico.Va osservato che, trattandosi di operazioni eseguite attraverso la Borsa diStoccarda oggetto di una decisione emessa da un Tribunale tedesco, le censuresull’omessa valutazione delle quotazioni differenti delle stesse azioni riferite allaBorsa di Sidney, addotte dalla difesa per contestare l’alterazione del prezzo,afferiscono a profili di fatto non suscettibili di autonomo giudizio da parte dell’A.G.dello Stato di esecuzione, essendo il riconoscimento della confiscanecessariamente condizionato dall’accertamento del fatto storico posto afondamento della richiesta.4. Quanto al secondo ordine di censure si deve ribadire che il rispetto delprincipio di proporzionalità, e più specificamente la verifica della sussistenza deipresupposti della confisca, di cui viene chiesto il riconoscimento, non può esseresindacata dall’A.G. dello Stato di esecuzione, dovendo trovare tutelanell’ordinamento dello Stato di emissione.La circostanza che nel nostro ordinamento la confisca per il reatocorrispondente di cui all’art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 è limitata al solo profitto enon al prodotto (ex art. 187 del cit. d.lgs.) non assume alcuna rilevanza conriferimento ai motivi di rifiuto della richiesta di riconoscimento.Non vale osservare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 112 del2019 ha dichiarato incompatibile con la Costituzione la previsione dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (sia nel testo originario che nella versioneintrodotta ex art. 4, comma 14, del d.lgs. n. 107 del 2018) nella parte in cuiprevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodottodell’illecito, e non del solo profitto, rilevando che queste particolari forme diconfisca combinate con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testounico della finanza conducono a risultati punitivi in contrasto con il principiodella necessaria proporzionalità della sanzione.Altrettando irrilevante in questa sede è osservare che per adeguarsi a talepronuncia nel 2021 è stata modificato l’art. 187 TUF che disciplina la confiscacorrelata al reato.Deve ribadirsi in questa materia la regola secondo cui il vaglio dellacompatibilità con il principio di proporzionalità della normativa in tema di confiscadello Stato di emissione è riservata all’A.G. di detto Stato europeo.Invero, l'art. 19 del Regolamento UE n. 2018-1805 indica al par. 1, i motivitassativi di non riconoscimento, e tra essi alla lett. h) testualmente chiarisce senzapossibilità di equivoci che il rifiuto è consentito solo se “in situazioni eccezionalisussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, chel'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanzedel caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dallaCarta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparzialee i diritti della difesa”.Quindi, tra i diritti fondamentali che in situazioni eccezionali possonoritenersi lesi sono stati coerentemente richiamati solo quelli che afferiscono allatutela processuale in sede giurisdizionale, e non anche i diritti sostanziali diproprietà o il principio di proporzionalità, essendo tali diritti tutelatidall’ordinamento dello Stato europeo di emissione, se non altro anche per la direttaefficacia interna dello stesso cit. Regolamento UE e dei conseguenti diritti chepossono e devono essere azionati davanti all’A.G. di quello Stato.Nella sentenza della Corte di appello è stato richiamato il precedente dilegittimità della Sez. 2, n. 34212 del 2022, non mass., che in materia disequestro, del tutto analoga a quella della confisca, ha affermato che “Dallacorretta applicazione dei principi del mutuo riconoscimento e della reciproca fiduciadi cui al Considerando n. 15, deriva, pertanto, la sottrazione all'autorità diesecuzione della facoltà di valutazione in merito alla necessità e proporzionalitàdel provvedimento di congelamento o confisca. Il provvedimento impugnato, diconseguenza, ha correttamente tenuto conto del Considerando n. 21 nella partein cui sottolinea che il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità deveessere assicurato dall'autorità di emissione, dal momento che il riconoscimento el'esecuzione dei provvedimenti di congelamento o confisca non possono essererifiutati per motivi diversi da quelli previsti dal Regolamento. Proprio per questomotivo l'art. 1, par. 3 del Regolamento dispone espressamente che nell'emettereun provvedimento di congelamento o confisca, le autorità di emissione assicuranosempre il rispetto dei suddetti principi di necessità e proporzionalità”5. Si tratta di un orientamento senz’altro condivisibile che è statoripreso nella sentenza della Sez. 6, n. 47141 del 06/10/2023, Dragomir,Rv. 285496 - sempre con riferimento al sequestro - essendosi ribadito che in temadi riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento di beniemesso dall'autorità di altro Stato dell'Unione Europea ai sensi del RegolamentoUE 2018/1805, il giudizio di proporzionalità dei beni da vincolare rispetto alcontenuto del provvedimento di congelamento esula dalle valutazioni demandateall'autorità dello Stato di esecuzione.Estremamente esplicativo al riguardo è il considerando del Regolamento UE2018/1805, e precisamente il paragrafo 34) che giova qui riportare testualmente:“La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione si fondasulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte degli altri Statimembri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, insituazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base dielementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di un provvedimento dicongelamento o di un provvedimento di confisca comporti, nelle particolaricircostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentaleprevisto dalla Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di nonriconoscere e non eseguire il provvedimento interessato. I diritti fondamentali chedovrebbero essere pertinenti a tale riguardo sono, in particolare, il diritto a unricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. In linea diprincipio, il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento cheil congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un'ingerenza neldiritto di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono giàpreviste dal diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento”.È evidente che il solo ed esclusivo riferimento ai diritti ad una tutela effettivain sede giurisdizionale non abbia carattere esemplificativo ma si giustifichi come“extrema ratio” nel caso non prevedibile che possa esservi, in situazioni del tuttoeccezionali, uno Stato membro dell’Unione Europea che non garantisca nel propriosistema processuale una piena tutela giurisdizionale ai diritti sostanziali giàriconosciuti per effetto della diretta applicazione delle norme europee che negarantiscono la salvaguardia nell’ambito del territorio dell’intera Unione Europea.Ne deriva la insussistenza delle condizioni e dei presupposti per lapregiudiziale comunitaria di cui all'art. 267, terzo comma, TFUE sollecitata dalladifesa dei ricorrenti, anche alla luce del principio condivisibilmente enunciato daquesta Corte secondo cui "L'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questionirelative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di giustizia nonsussiste allorché la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con taleevidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (vedi ex multis,Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519).6. Deve, poi, essere considerato che coerentemente a questa impostazione dicarattere generale, l’art. 33 del cit. Regolamento UE, immediatamente vincolanteper gli Stati membri dell’Unione Europea, nel riconoscere il diritto ad impugnarenello Stato di esecuzione il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento dicongelamento o del provvedimento di confisca, espressamente prevede al comma2, che “I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o ilprovvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organogiurisdizionale dello Stato di esecuzione”.Ciò non significa ovviamente che la valutazione della compatibilità dellaconfisca di cui si chiede il riconoscimento con il principio di proporzionalità non siameritevole di tutela in ambito europeo, ma solo che tale tutela sulla base dellanormativa sovranazionale appena richiamata è rimessa in linea di principio all’A.G.dello Stato richiedente, non potendosi sindacare da parte dello Stato di esecuzionei profili di merito su cui si basa il provvedimento di confisca, ivi compresi quelliafferenti alla corrispondenza con l’importo del prodotto o del profitto del reato,perché anche la proporzionalità va valutata in sede di applicazione della confiscae le relative questioni vanno, pertanto, affrontate davanti all’A.G. dello Stato diemissione.Neppure, infatti, sono stati delineati dai ricorrenti elementi concreti, specificied oggettivi, per ritenere che nell’ordinamento dello Stato richiedente il principiodi proporzionalità non sia assistito da una tutela giudiziaria effettiva coerente aldiritto dell’Unione Europea.Il citato art. 33 del Regolamento UE prevede un espresso richiamo all’art. 8della Direttiva 2014/42/UE che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e il dirittodi difesa per i soggetti pregiudicati da misure di congelamento e confisca inmateria penale, stabilendo che tali diritti siano garantiti innanzitutto nello Stato diemissione.A tale riguardo non è pertinente il richiamo alla differente normativanazionale in tema di confisca del solo profitto del reato, senza considerare l’interoquadro normativo dello Stato di emissione in cui la disciplina in tema di confiscaestesa al prodotto del reato si colloca in ragione del complessivo e più generalesistema sanzionatorio che prevede oltre alla confisca anche pene detentive e/opecuniarie, la cui adeguatezza, ragionevolezza e coerenza non possono esseresindacate dall’A.G. dello Stato di esecuzione.Va anche osservato che diversamente da quanto previsto in temadi riconoscimento per l'esecuzione in Italia delle condanne a pene detentiveemesse da altro Stato membro dell'Unione Europea, dall'art. 10, comma 5, d.lgs.7 settembre 2010, n. 161, che consente di rideterminare la durata della pena perrenderla compatibile con i minimi ed i massimi della pena edittale della normativapenale nazionale, in questa materia la Corte d'appello non dispone del potere diverificare la compatibilità della disciplina della confisca estera con quella previstadall'ordinamento interno per reati similari, né dispone di un potere di adattamentoprovvedendo alla rideterminazione dell’importo della confisca in applicazione dellanormativa interna.In sede di riconoscimento della confisca estera la Corte d'appello deve soloprocedere a controlli formali circa la sussistenza dei presupposti per darviesecuzione nel proprio ordinamento, costituendo comunque il rifiuto diriconoscimento e di esecuzione della decisione estera un'eccezione rispetto alprincipio generale del riconoscimento reciproco delle decisioni, ai sensi dell'art. 1,par., 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, dovendosi presumere che i dirittifondamentali della persona di cui all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e dellaCarta dei diritti fondamentali siano parimenti ed efficacemente tutelati dallo Statodi emissione.7. Per quanto sopra osservato, i ricorsi devono essere rigettati conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso l’11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]