CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20296/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1981, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 30.5.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate effettuava verifiche fiscali nei confronti dell’agente di commercio [OSCURATO:PERSONA]. Mediante accertamenti bancari rinveniva, con riferimento all’anno 2009, numerose operazioni di versamento che riteneva il contribuente non fosse stato in grado di giustificare. Il contribuente promuoveva Oggetto:Irpef, Iva ed Irap 2009 - Agente di commercio - Movimentazioni bancarie - Oneri probatori. procedimento di accertamento con adesione che sortiva esito negativo. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi ad [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TVF010800706/2013, con il quale elevava, ai fini Irpef, Iva ed Irap, il reddito conseguito nel 2009 ad Euro 532.472,17, avendo il contribuente dichiarato un reddito complessivo di Euro 116.380,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari. I giudici di primo grado ritenevano parzialmente fondate le difese proposte dal contribuente, che affermava la riconducibilità dei versamenti ad incassi in contanti riscossi, e determinava il maggior reddito non giustificato in Euro 318.213,18. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia. La CTR confermava la decisione della CTP. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto notificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello il 1° dicembre 2017, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice del gravame erroneamente confermato la riduzione del reddito accertato del contribuente, così come calcolato dai giudici di primo grado, sebbene il contribuente non abbia assicurato alcuna prova della propria prospettazione. 2. Appare indispensabile chiarire che nella tesi del contribuente, il quale operava quale agente di commercio, quando riceveva il denaro dagli acquirenti lo riversava sul proprio conto corrente e quindi, detratte le provvigioni, girava gli incassi alle ditte che rappresentava. I giudici del merito hanno ritenuto che, in conseguenza, l’ammontare dei versamenti riscontrati sul conto corrente deve ritenersi giustificato in misura pari ai prelevamenti operati. Solo le somme eccedenti versate sul conto corrente possono invece ritenersi non giustificate. 3. Oppone l’Agenzia delle Entrate che il contribuente ha offerto solo argomenti verbali, “ma non ha mai prodotto documentazione utile per considerare giustificati i prelevamenti di € 389.269,93 (importo che la Commissione ha considerato giustificato) … non avendo mai fornito prova analitica rigorosa a tale riguardo” (ric., p. 7), e non superando, perciò, le presunzioni di legge in materia di accertamenti bancari. 4. La CTR ha osservato che “l’operato del contribuente nella sua qualità di agente di commercio, nella prassi era più che corretto: è evidente infatti che l’agente, dopo aver incassato più fatture da diversi clienti, non potendo materialmente consegnare contanti alle ditte mandanti, provvedeva ad eseguire versamenti sul proprio conto corrente e conseguentemente emetteva propri assegni in favore delle ditte mandanti. Tutto ciò è stato ampiamente provato all’Amministrazione finanziaria prima in sede di contraddittorio, durante la fase di accertamento con adesione e conseguentemente nel corso del giudizio di primo grado, attraverso un’ampia e chiara documentazione. L’Amministrazione finanziaria invece, ha disatteso i principi di ragionevolezza, razionalità e collaborazione” (sent. CTR, p. 3). 5. Contesta la ricorrente che “entrambi i Giudici tributari, di primo e secondo grado, sposando acriticamente la tesi fornita dal contribuente, hanno ignorato inspiegabilmente che la Parte non ha consegnato le copie degli assegni attinenti i versamenti in tal modo impedendo il riscontro e la riconciliazione con le fatture emesse; non ha consegnato le copie degli assegni emessi, impedendo di verificare l’effettivo beneficiario; ha riconciliato le operazioni di versamenti con assegni facendo riferimento a pagamenti di terzi aventi date assolutamente discordanti con gli stessi ed omettendo di giustificare molte operazioni finanziarie, come le operazioni extra-conto – cambio assegni di terzi; ha fornito generiche giustificazioni, pretendendo di giustificare complesse operazioni di prelevamento e/o versamento per “masse”, metodica inammissibile nell’ambito di un riscontro analitico per singoli movimenti, senza fornire idoneo riscontro e riconciliazione con le scritture contabili” (ric., p. 8 s.). 6. Merita allora di essere ricordato come questa Corte di legittimità abbia recentemente avuto occasione di ribadire che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili”, Cass. sez. V, 31.1.2024, n. 2928 (conf. Cass. sez. V, 29.7.2016, n. 15857). 7. Non si è attenuto a questi criteri il giudice dell’appello, il quale scrive che il contribuente ha ampiamente provato le proprie asserzioni attraverso una vasta e chiara documentazione, che però la CTR neppure spiega in che cosa consista, e non è pertanto possibile neanche verificare se la stessa appaia analitica e riferita a specifiche operazioni. Le critiche proposte dall’Amministrazione finanziaria appaiono quindi fondate e devono essere accolte, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proced