CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO t Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 10.7.2025 la Corte d'appello di Messina, pronunciando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta all'odierno ricorrente con la sentenza del Tribunale di Messina del 5.3.2024 per il reato di furto aggravato in quattro anni e quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa; Premesso che la precedente sentenza di secondo grado era stata annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte d'appello, ricorrendo due aggravanti ad effetto speciale, aveva applicato un aumento di pena superiore al limite di un terzo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.; Rilevato che la sentenza impugnata ha conseguentemente ridotto l'aumento - sulla pena base di cinque anni di reclusione e 1.000 euro di multa - da quello precedentemente individuato di due anni e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa a quello di un anno e sei mesi di reclusione e 200 euro di multa; Considerato che il ricorso deduce sia violazione di legge, senza tuttavia specificare in cosa si sarebbe sostanziata, sia vizio di motivazione, ma senza muovere alcuna critica specifica al provvedimento laddove la Corte ha fatto congruamente riferimento alla gravità dei precedenti penali dell'imputato per quantificare l'incremento sanzionatorio collegato alla recidiva specifica e i nfraq u inquen na le; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto generico, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec