CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza n. 2480/2021 depositata il 30 luglio 2021 dellaCorte di appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA] p.l.c., fondo di investimento collettivoSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 1Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026di diritto maltese, titolare di 105.000 azioni della convenuta UBI Bancas.p.a. al momento della trasformazione di questa da banca popolare insocietà per azioni, come da delibera del 10 ottobre 2015, ha agito ingiudizio deducendo di aver esercitato il diritto di recesso in data 23ottobre 2015, al prezzo del titolo azionario, per come determinato dallabanca in sede di delibera della modifica statutaria, di euro 7,28; harilevato che le azioni offerte in opzione ai soci e poi messe in venditasul mercato regolamentato, a norma dell’art. 2437-quater c.c., eranostate solo in minima parte collocate, tanto che, a seguito di delibera delconsiglio di sorveglianza del 18 febbraio 2016, i restanti titoli azionarierano rientrati nella disponibilità di essa attrice. Altinum ha prospettatol'illegittimità della richiamata delibera del consiglio di sorveglianza e delcomportamento complessivo della banca, siccome lesivi del suo dirittodi recesso, chiedendo si accertasse che le spettava il rimborso di tuttele azioni per le quali era stato esercitato l'exit, oltre che la condannadella controparte al risarcimento del danno. Ha assunto, in sintesi, chel’operato di UBI [OSCURATO:PERSONA] non era stato conforme alla disciplina di riformadelle banche popolari: ha rilevato che l’art. 28, comma 2-ter t.u.b.prevedeva che potesse essere limitato, secondo quanto stabilito dallaBanca d'Italia, il diritto al rimborso delle azioni del socio recedutoladdove fosse «necessario ad assicurare la computabilità delle azioninel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca» e che, indicembre 2013 aveva previsto che le banche popolari, in occasione dellaloro trasformazione in società per azioni, avessero la facoltà di limitareo rinviare, in tutto o in parte, e senza limiti di tempo, il rimborso delleazioni del socio uscente per recesso, secondo quanto previsto dalladisciplina prudenziale applicabile. L’istante ha evidenziato cheun'interpretazione costituzionalmente orientata della detta disciplinaimponeva di ritenere consentita alla banca la sola limitazione temporaledell’esigibilità del credito al rimborso delle azioni per le quali era statoSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 2Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026esercitato il recesso, laddove la banca convenuta aveva di contropredeterminato in modo discutibile la soglia al di sotto della quale ilcoefficiente di capitale primario di Classe I non avrebbe potuto scendereper effetto del rimborso delle azioni; in tal modo la banca avevaillegittimamente escluso, in violazione degli artt. 42 e 47 Cost., il dirittodi recesso di essa attrice quanto alle azioni ritenute non rimborsabili inapplicazione di un limite arbitrariamente indicato, così imponendo unrecesso parziale e costringendo la stessa istante a rimanere socia perun quantitativo di azioni diverso da quello originariamente posseduto.Altinum ha quindi agito per ottenere la condanna di controparte alpagamento della somma corrispondente al valore delle azioni nonrimborsate e al risarcimento del danno sofferto per il mancatotempestivo rimborso.Ha resistito alla domanda UBI [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9 settembre 2019, dopoaver evidenziato che la banca popolare, al momento della suatrasformazione in società per azioni, ha la facoltà di limitare il diritto alrimborso del socio receduto al fine di assicurare le condizionipatrimoniali dell'istituto, come valutate dall'organo amministrativosecondo i parametri indicati dall'autorità di vigilanza, ha osservato chele censure sollevate della società attrice in relazione alla pretesaillegittimità costituzionale della disciplina speciale cui avevano datosorveglianza, risultavano infondate alla luce della pronuncia della Cortecostituzionale che aveva ritenuto legittima la regolamentazione relativaalla limitazione del diritto di rimborso in funzione della necessità disoddisfare esigenze prudenziali quanto alla patrimonializzazionedell'istituto di credito. Secondo il Tribunale, poi, il socio receduto chelamenti una illegittima limitazione quantitativa del diritto al rimborsoper l'applicazione arbitraria di parametri restrittivi non funzionali alleesigenze di conservazione del patrimonio della banca, pur non potendoSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 3Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026invocare una tutela «reale», del diritto di recesso, pretendendo ilrimborso delle azioni che gli siano state restituite a conclusione delprocedimento attivato con la sua manifestazione di volontà di recedere,ha diritto al risarcimento del danno per equivalente, dimostrando diaver sofferto un pregiudizio dalla conservazione della proprietà delleazioni che gli è stata imposta. Ha affermato il Tribunale che, nel caso inesame, l'attrice si era limitata a lamentare di aver subito un dannoesattamente corrispondente alla somma che avrebbe dovuto percepirea titolo di rimborso, con ciò trascurando il dato della conservatadisponibilità dei titoli e la conseguente possibilità di ricevere un lucrodal rialzo dei medesimi; il Giudice di primo grado ha poi escluso ilrisarcimento del danno da ritardo nella restituzione delle azioni nonrimborsate, posto che Altinum aveva deciso di continuare ad esporsialle oscillazioni di valore del titolo anche nel periodo successivo almomento in cui era stata deliberata la limitazione del rimborso.2. — La pronuncia è stata impugnata da Altinum.Con la sentenza di appello, resa il 30 luglio 2021 nei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., in cui si è fusa per incorporazione UBI [OSCURATO:PERSONA], ilgravame di Altinum è stato integralmente respinto.3. — Ricorre per cassazione, con sei motivi, Altinum. Resiste concontroricorso Intesa. Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo viene dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. nella parte in cui tali norme«attribuiscono autonoma rilevanza all’illecito, anche a prescindere daun danno risarcibile». Si lamenta che la Corte territoriale abbiaanteposto l’accertamento del danno risarcibile alla verifica giudizialecirca l’esistenza di un atto illecito generatore del danno, «capovolgendototalmente il rapporto di pregiudizialità esistente tra le due fattispecie».In tal modo, il Giudice distrettuale avrebbe omesso di indagare il meritodel contegno tenuto dalla banca, sul presupposto, ritenuto errato, che,Sez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 4Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026non risultando provato tempestivamente in giudizio un dannorisarcibile, ogni considerazione sull’esistenza dell’illecito dovesse per ciòsolo considerarsi assorbita.Col secondo mezzo si denuncia la violazione degli artt. 100, 112e 276 c.p.c., nonché dei principi di economia processuale e diragionevole durata del giudizio di cui al combinato disposto degli artt.24 e 111 Cost. nella parte cui la Corte di appello ha dichiarato assorbitaogni questione relativa all’illegittimità della soglia floor arbitrariamentefissata dalla banca per limitare il diritto al recesso (e al rimborso) deisoci. Viene lamentato che il Giudice del gravame, col negare il diritto diAltinum ad ottenere una pronuncia di accertamento della meraesistenza dell’illecito, abbia in primo luogo «violato il principiodell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.»; la Corte avrebbe inoltremancato di prestare osservanza al dettato dell’art. 112 c.p.c., posto chefin dal giudizio di primo grado Altinum aveva proposto un’autonomadomanda di accertamento dell’illegittimità del contegno della banca:domanda rispetto alla quale risultavano conseguenziali quellerisarcitorie. Si deduce, altresì, che la Corte di appello avrebbe, con lapronuncia, disatteso l’ordine di trattazione delle questioni di cui all’art.276 c.p.c. e «violato il principio di economia processuale discendentedalle norme di cui agli artt. 24 e 111 Cost.».Col terzo motivo di ricorso si oppone la violazione e falsaapplicazione della disciplina in tema di danno da perdita di chance perillegittima limitazione al diritto di recesso. La pronuncia di appellorisulterebbe errata nella parte in cui, rigettando l’ottavo motivo diappello formulato da Altinum, avrebbe ritenuto necessario, ai fini dellaconfigurazione del danno risarcibile, la perdita della titolarità delleazioni, con ciò escludendo il danno da perdita di chance derivante toutcourt dalla illegittima limitazione del diritto al disinvestimento, inanalogia con quanto previsto da consolidata giurisprudenza, anche diquesta Corte, in tema di OPA (offerta pubblica di acquisto). Si deduceSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 5Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026che l’esistenza di un danno risarcibile per illegittima limitazione deldiritto al disinvestimento sotto forma, nella fattispecie, di diritto alrimborso delle azioni oggetto di recesso, discende dalla sola illegittimalimitazione di tale diritto, mentre il mantenimento delle azioni nellatitolarità del socio che abbia visto ingiustamente limitato il propriodiritto di recesso non incide sulla configurabilità del danno, maunicamente sulla determinazione del quantum risarcibile. La ricorrenteindividua un dato «unificante» che consente l’applicazione analogica deiprincipi elaborati dalla giurisprudenza in materia di OPA al caso oggettodi controversia: esso sarebbe «da ravvisarsi nel diritto aldisinvestimento che entrambe le discipline assicurano al socio che nonintenda rimanere parte della compagine societaria a fronte delcambiamento relativo all’assetto organizzativo o alla forma giuridicasocietaria».Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 345 c.p.c.. Ci siduole che la Corte di merito abbia ritenuto tardiva la produzione, inappello, di documenti comprovanti l’avvenuta cessione di tutte le azionioggetto del giudizio. Si deduce, al riguardo, che gli scritti in questioneerano di formazione successiva all’udienza di precisazione delleconclusioni di primo grado, onde non avrebbero potuto prodursi avantial Tribunale.Col quinto mezzo la sentenza impugnata è censurata per l’omessoesame di un fatto decisivo. Tale fatto è individuato nel delisting di UBIBanca, il quale era stato dedotto con la comparsa conclusionale diappello: da tale circostanza, secondo la ricorrente, il Giudice delgravame «avrebbe dovuto far discendere che, anche qualora non leavesse volontariamente vendute sul mercato, Altinum avrebbecomunque perso la titolarità delle azioni per cui è causa nel corso delpresente giudizio, con conseguente definitiva (e incontestabile)cristallizzazione dell’an e del quantum debeatur».Il sesto motivo oppone la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avereSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 6Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026la Corte di appello «illegittimamente dichiarato assorbita ogni domanda,eccezione, allegazione, difesa e istanza istruttoria ulteriore rispetto aquella relativa alla (asseritamente mancata) prova dell’esistenza di undanno risarcibile». In particolare, si lamenta che la Corte distrettualenon si sia pronunciata sulle domande, i motivi di appello e i mezziistruttori relativi all’accertamento dell’illegittimità dei criteri e dellesoglie utilizzati per addivenire alla limitazione del diritto di recesso diAltinum, imposto dalla banca, e sull’autonoma domanda subordinata dicondanna della banca al risarcimento del danno da ritardo nellarestituzione delle azioni.2. — Occorre anzitutto prendere in esame l’eccezionepregiudiziale sollevata dalla banca controricorrente, la quale ha oppostoche i motivi di ricorso sarebbero carenti di specificità e che, inparticolare, con riguardo al terzo mezzo, sarebbe stata omessal’indicazione della norma di diritto di cui è stata lamentata la violazionee falsa applicazione.3. — L’eccezione va disattesa.Si osserva che tutti i motivi di ricorso recano la formulazione dicensure puntuali e circostanziate.D’altro canto, per la giurisprudenza risalente di questa S.C., ladisposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., secondo cui il ricorso per lacassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dellenorme di diritto che si assumono violate, va interpretato nel senso chetale indicazione è richiesta al solo fine di chiarire il contenuto dei motiviper i quali si chiede la cassazione della sentenza, sicché, ove si possaidentificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettatedal ricorrente, il profilo sostanziale dell'atto deve prevalere su quelloformale e l'omessa o erronea indicazione degli articoli di legge viene aperdere ogni rilevanza (per tutte: Cass. 18 maggio 1998, n. 4962; Cass.20 maggio 1997, n. 4860; Cass. 20 maggio 1997, n. 4859; Cass. 20maggio 1997, n. 4857; Cass. 16 gennaio 1996, n. 301). L'indicazioneSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 7Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026delle specifiche disposizioni che si intendono erroneamente applicatenon è dunque richiesta ove l’impugnazione consenta di individuare ilprincipio di diritto che si assume violato (Cass. 14 giugno 2006, n.13721; nel senso che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazioneper erronea o falsa applicazione di norma di diritto non è necessarial'indicazione delle norme di legge violate, laddove il ricorrente indichiper quale ragione giuridica la decisione impugnata sia in contrasto conla legge e perciò svolga argomenti dal cui insieme sia consentitodesumere quali norme o principi di diritto sono violati, Cass. 2 luglio2004, n. 12127; entrambe le pronunce da ultimo citate sono richiamateda Cass. Sez. U. 30 giugno 2009, n. 15232, in cui è ribadito che il profilosostanziale dell'atto deve prevalere sulle carenze formali dello stesso).Questa linea di pensiero è stata ripresa da Cass. 20 settembre 2017, n.21819, secondo cui non è inammissibile l'impugnazione per omessaindicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cuipresenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile delricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare ilimiti della censura formulata: con tale pronuncia si è dunque precisatoche l’assenza di indicazione denunciata in questa sede da IntesaSanpaolo può comportare l'inammissibilità della singola doglianza solose gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare lenorme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo ladelimitazione delle questioni sollevate (in senso conforme, tra le tantepronunce non massimate in CED sul punto, cfr., di recente: Cass. 17ottobre 2025, n. 27719; Cass. 9 marzo 2025, n. 6250; Cass. 1 agosto2024, n. 21683).Nel caso in esame, la ricorrente ha lamentato la mancataapplicazione dei principi in tema di perdita di chance elaborati, nellafattispecie del danno derivante dall’inadempimento dell'obbligo diofferta pubblica di acquisto totalitaria, dalla giurisprudenza di questaCorte: tanto consente di comprendere quale sia il profilo giuridicoSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 8Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026investito dalla doglianza sollevata col terzo motivo di ricorso, il qualedeve reputarsi perciò ammissibile, al pari degli altri mezzi di censura.4. — La controversia trae innesco dalla limitazione del diritto dirimborso delle azioni opposta da UBI [OSCURATO:PERSONA] all’odierna ricorrentenell’occasione in cui quest’ultima, a fronte della trasformazionedell’istituto di credito cooperativo in società per azioni — per averel’attivo della banca superato la soglia degli 8 miliardi di euro (art. 29,comma 2-bis, t.u.b.) — ebbe ad esercitare il recesso richiedendo che le105.000 azioni di cui era titolare le fossero rimborsate al prezzounitario, determinato dalla banca in sede di modifica statutaria, di euro7,28.5. — La limitazione del rimborso è stata disposta a norma dell’art.28, comma 2-ter, t.u.b. che così dispone: «Nelle banche popolari e nellebanche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel casodi recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione delsocio, è limitato secondo quanto previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, anche inderoga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare lacomputabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primariadella banca. Agli stessi fini, la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia può limitare il diritto alrimborso degli altri strumenti di capitale emessi». Nel dettaglio, lacircolare della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ha previstoche lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativoproposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo confunzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in partee senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti dicapitale del socio uscente per recesso (anche in caso ditrasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalladisciplina prudenziale applicabile: facoltà appunto attribuita, ai sensidell’articolo 28, comma 2-ter, t.u.b. anche in deroga alle disposizionidel codice civile in materia e ad altre norme di legge; l’organo conSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 9Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026funzione di supervisione strategica assume, poi, le propriedeterminazioni sull’estensione del rinvio e sulla misura della limitazionedel rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo contodella situazione prudenziale della banca: in particolare, ai fini delladecisione l’organo valuta la complessiva situazione finanziaria, diliquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario e l’importo delcapitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totalein rapporto ad alcuni requisiti specificamente richiesti. Sul punto, ilprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia recepisce le indicazioni contenutenell’art. 10, paragrafo 3, del reg. (UE) n. 241/2014.6. — Tale normativa è stata sospettata di incostituzionalità, maritenuta poi conforme alla Carta fondamentale.Secondo il Giudice delle leggi la richiamata regolamentazioneprevede, infatti, che il rimborso possa essere limitato dalla banca, «masolo se, nella misura e nello stretto tempo in cui ciò sia necessario persoddisfare le esigenze prudenziali»; in tal senso, la normativa in esameimpone agli amministratori «il dovere di verificare periodicamente lasituazione prudenziale della banca e la permanenza delle condizioni chehanno imposto l'adozione delle misure limitative del rimborso e diprovvedere ove esse siano venute meno»; e così, «nel caso di rinviodel rimborso, una volta che si sia accertato il venire meno degli elementiche hanno giustificato il differimento, il credito del recedente si deveconsiderare esigibile», mentre la limitazione quantitativa «devecondurre alla conservazione dei titoli non rimborsati in capo alrecedente, che si vedrà in questo modo reintegrato nel suo status e nelvalore patrimoniale della partecipazione»: in conseguenza, «il sociorecedente non subisce alcuna perdita definitiva del valore delle azionidi cui sia limitato il rimborso»; d’altro canto, «la previsione legislativadell'obbligo dell'organo di gestione strategica di tenere conto dellasituazione prudenziale della banca nell'adozione delle scelte dilimitazione del rimborso del socio recedente comporta che la sua sceltaSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 10Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026debba essere motivata con riferimento alle descritte esigenze, con laconseguenza che l'operato della banca potrà essere sindacato in sedegiudiziaria a tutela della posizione del socio» (Corte cost., sentenza n.99 del 2018, § 5.4).7. — Il tema della contestabilità in sede giurisdizionaledell’operato della banca affiora anche nella giurisprudenza unionale,come ricordato nella sentenza impugnata: va richiamato, al riguardo,l’arresto della Corte di giustizia per cui la richiamata disciplina relativaai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimentoe gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeadevono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativadi uno Stato membro che vieta alle banche popolari stabilite nelterritorio di quest’ultimo di rifiutare il rimborso degli strumenti dicapitale, ma che «consente a tali banche di rinviare per un periodoillimitato il rimborso della quota del socio recedente e di limitare in tuttoo in parte l’importo di tale rimborso, a condizione che i limiti di rimborsodecisi nell’esercizio di tale facoltà non eccedano quanto necessario,tenuto conto della situazione prudenziale di dette banche, al fine digarantire che gli strumenti di capitale da esse emessi siano consideratistrumenti del capitale primario di classe 1, alla luce, in particolare, deglielementi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato n.241/2014, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» (Cortegiust. UE 16 luglio 2020, C-686/18, OC e a. contro [OSCURATO:PERSONA] d'Italia).8. — La Corte di appello, dopo aver rilevato che il socio recedenteaveva diritto a una tutela risarcitoria ove avesse dimostrato «di aversubito un danno derivante da un’illecita condotta da parte dell'istitutobancario» e che, quindi, la verifica della legittimità o meno dell’operatodi UBI [OSCURATO:PERSONA] era «oggetto specifico del sindacato in sede giudiziaria»,secondo quanto puntualmente evidenziato dalla Corte costituzionale,ha ritenuto che la controversia potesse essere definita sulla base dellaragione più liquida e che, in tale prospettiva, dovesse conferirsi rilievoSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 11Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026assorbente alla concreta insussistenza del danno risarcibile.Occorre qui premettere che, come ricordato nella sentenzaimpugnata, Altinum aveva dedotto che il rimborso avrebbe dovutoquotava euro 7,065. L’odierna ricorrente ha dedotto, in appello, che ititoli erano stati venduti dopo l’udienza di precisazione delle conclusioniin primo grado a un prezzo di gran lunga inferiore in tre diverse tranche,al prezzo unitario rispettivamente di euro 2,4258, di euro 2,6038 e dieuro 2,5888, con ciò prospettando il danno dipendente dalla differenzatra l’importo che la banca avrebbe dovuto rimborsargli in ragionedell’attuato recesso e il corrispettivo percepito.La Corte territoriale ha evidenziato che non poteva tenersi contodella documentazione, da parte dell’appellante, della detta cessione: harilevato che, pur trattandosi di documenti di formazione successiva (almaturarsi delle preclusioni maturate in primo grado, è da intendere),«gli stessi integrerebbero, nella prospettazione della parte appellante,il danno non provato nei termini istruttori previsti dal codice di rito».[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha poi escluso che il danno fosse statoaltrimenti dimostrato, non avendo Altinum proceduto alla vendita sulmercato delle azioni al prezzo di euro 7,065, praticato sul mercatoall’epoca dell’esercizio del recesso. Non si poteva, a suo avviso,«prescindere dalla prova di avere subito un danno, mediante la venditadelle azioni a un prezzo inferiore al valore di recesso». Ha spiegato laCorte di appello: «Solo in presenza di tale danno […] ha ragione di darsiingresso ad un approfondito sindacato in sede giudiziaria, volto averificare la correttezza delle determinazioni assunte, in ossequio allanormativa italiana ed europea sopra citate e sulla base della circolaredella [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, come aggiornata. Nelcaso in esame, invece, [OSCURATO:PERSONA] ha detenuto le azioni de quibusper ben tre anni, ossia sino al luglio 2019, allorché si è determinata aprocedere alla vendita».Sez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 12Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/20269. ― Questo ordine di considerazioni non può condividersi, inquanto associa il risarcimento del danno a una condizione ― la venditadelle azioni sul mercato a un prezzo deteriore rispetto a quelloquantificato ai fini del recesso (da determinarsi a norma dell’art. 2437-ter c.c.) ― che non deve necessariamente ricorrere. Infatti, integra, percerto, un danno patrimoniale anche il mancato guadagno conseguenteall’impossibilità di ottenere il rimborso dei titoli azionari al prezzo,stabilito per il recesso, che sia più conveniente rispetto a quello dimercato.La conclusione è confermata dalla giurisprudenza di legittimitàche si è venuta a formare in tema di liquidazione del danno per mancatolancio di OPA obbligatoria. È utile rammentare, in proposito, che, conriguardo al danno sofferto dal socio di società per azioni quotata su diun mercato regolamentato nel caso in cui risulti inadempiuto l'obbligodi offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi dell'art. 106 t.u.f.,gravante a carico dell'acquirente del pacchetto azionario che superi lasoglia del 30 per cento, questa Corte ha ritenuto che il risarcimentospettante all’azionista cui l'offerta avrebbe dovuto essere rivolta «vadeterminato raffrontando il prezzo di rimborso delle azioni in caso diOPA con il loro valore effettivo, ritratto dalle risultanze di borsa»,aggiungendo, poi, che deve aversi riguardo al successivo andamentodel titolo nell'arco temporale intercorrente tra il giorno in cui si èconsumato l'inadempimento dell'obbligo e quello del disinvestimento,se vi è stato, o, in caso contrario, della proposizione della domandarisarcitoria (Cass. 25 luglio 2018, n. 19741).È del tutto evidente, dunque, che anche in questa particolareipotesi, il danno sofferto dall’azionista non è necessariamente correlatoalle conseguenze economiche (negative) determinate dalla dismissionedel titolo in epoca successiva all’inosservanza dell’obbligo posto afondamento dell’azione (nel caso in questione un obbligo ex lege,produttivo di responsabilità contrattuale: Cass. 10 agosto 2012, n.Sez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 13Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/202614392; Cass. 26 settembre 2013, n. 22099).Va piuttosto rimarcato che nella fattispecie del mancato lanciodell’OPA la lesione patrimoniale subita consiste nell'aver perso unapossibilità, o un'opzione d'acquisto, che l'offerta pubblica avrebbedovuto assicurare e che, proprio in quanto l'offerta non v'è stata, non èmai invece venuta ad esistenza: sicché il pregiudizio patito «ha adoggetto un'entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonomavalutazione economica» (Cass. 10 agosto 2012, n. 14392, cit., inmotivazione). In altri termini, quel che viene in esame, in talefattispecie, è l'opportunità di disinvestimento offerta dall'OPAobbligatoria e il quantum risarcibile dipende dal valore di mercatodell’opzione put spettante all’azionista di minoranza. Il danno èpertanto legato a una mera opportunità, a una chance: come è statonotato, sarebbe arbitrario far coincidere «in modo necessario edautomatico tale pregiudizio con il risultato economico della venditaazionaria» che sarebbe stata posta in atto se l'offerta vi fosse stata efosse stata accettata, «perché un conto è la possibilità di stipulare uncontratto altro conto è l'averlo effettivamente stipulato» (Cass. 10agosto 2012, n. 14392, cit., in motivazione). Quel che compete agliazionisti, nel caso di inadempimento dell’obbligo di proporre l’offertapubblica di acquisto ex art. 106 t.u.f. è, dunque, il risarcimento deldanno patrimoniale sofferto in conseguenza della perdita di chance didisinvestimento che l'OPA avrebbe loro assicurato (Cass. 25 luglio2018, n. 19741, cit.).Nell’ipotesi del mancato rimborso delle azioni a seguito del validoesercizio del recesso, non viene, invece, in questione una vera e propriaperdita di chance: il danno insorto, nella prospettiva della ragione piùliquida assunta dalla Corte di appello ― data dalla supposta illegittimitàdel denegato rimborso ―, è rappresentato dalla differenza aritmeticatra il prezzo previsto per la restituzione dei titoli azionari e la quotazionedegli stessi alla data dell’esercizio del recesso. Non è in gioco la perditaSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 14Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026di una mera opportunità di disinvestimento, ma la privazione economicaconseguente all’illegittimo rifiuto della società di rimborsare le azioni aun prezzo predeterminato (nella specie quantificato dal comitato disorveglianza) in presenza di un atto giuridico ― il recesso ― venutorealmente ad esistenza: atto giuridico da cui discende l’obbligo, daparte della società, di liquidare i titoli a quelle precise condizioni.È solo da aggiungere che, anche in questa specifica evenienza, ildanno va determinato nel rispetto delle comuni regole civilistiche chene governano la quantificazione. In conseguenza, per un verso, devetendenzialmente escludersi che la società debba rispondere deldeprezzamento del titolo maturato dopo il recesso, visto che ilrisarcimento del danno per l’inadempimento comprende la perditasubita e il mancato guadagno «in quanto ne siano conseguenzaimmediata e diretta» (art. 1223 c.c.). Per altro verso, il risarcimentostesso va nondimeno ridotto o del tutto escluso ove ricorrano lecondizioni della compensatio lucri cum damno: in particolare, ildifferenziale tra il prezzo del rimborso e il valore di mercato non potràcomporre il danno risarcibile nella misura in cui sia assorbito dasuccessivi rialzi del titolo.10. ― Nei termini che si sono indicati il terzo motivo va dunqueaccolto. Ha errato la Corte di appello a ritenere che il danno da ristoraredipendesse dall’avvenuta dismissione delle azioni per le quali era statoesercitato il recesso.11. ― Il primo, il secondo e il sesto motivo, che possono esseretrattati congiuntamente, vanno parimenti accolti nei sensi di cuiappresso.12. — Con tali motivi la ricorrente lamenta, in sintesi, che la Corteterritoriale abbia mancato di esaminare il tema dell’an debeatur, cheaveva precedenza, sul piano logico-giuridico, rispetto a quello del dannorisarcibile: contesta alla Corte di merito, da diverse angolazioni, di averpretermesso l’accertamento dell’illiceità della limitazione del diritto alSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 15Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026rimborso conseguente all’attuato recesso.Una tale doglianza, nella speciale evenienza prospettata, è daricondurre al vizio di motivazione, come subito si dirà, e tanto consentedi ritenere che i mezzi di censura in questione debbano essere accolti.Secondo quanto è ben noto, in applicazione del principioprocessuale della «ragione più liquida» ― desumibile dagli artt. 24 e111 Cost. ―, la causa può essere decisa sulla base della questioneritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi,a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sulpiano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenzalogico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quellodell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (pertutte: Cass. 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458).L'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non insenso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette diravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento)anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quelladell'assorbimento: in conseguenza, ove si escluda rispetto ad una certaquestione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento,avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, nerisulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass. 19 dicembre 2019,n. 33764; Cass. 12 novembre 2018, n. 28995).Ne consegue che, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, lasentenza risulta viziata per aver reputato assorbente un argomentorelativo al quantum debeatur che invece non lo era: poiché ilrisarcimento del danno non poteva essere escluso in ragione dellamancata vendita delle azioni, risultava doveroso motivare sull’andebeatur.13. ― Il quarto e il quinto motivo restano invece assorbiti, inSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 16Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026quanto i fatti dedotti a fondamento di tali censure (la vendita dei titolida parte di Altinum e il delisting di UBI [OSCURATO:PERSONA]), che risalgono ad epocaposteriore al recesso e, addirittura, alla proposizione della domanda14. ― In conclusione, vanno accolti i motivi primo, secondo, terzoe sesto, mentre il quarto e il quinto restano assorbiti.La sentenza è cassata e la causa va rinviata alla Corte di appellodi Milano, che deciderà in diversa composizione. Alla detta Corte èdemandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.15. — La Corte del rinvio dovrà fare applicazione del seguenteprincipio di diritto: «In tema di banche popolari e di banche di creditocooperativo, nel caso in cui il diritto di rimborso spettante al sociorecedente sia illegittimamente limitato per l’erroneo apprezzamentodella necessità di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimoniodi vigilanza di qualità primaria della banca, secondo quanto previstodall’art. 28, comma 2-ter t.u.b., il diritto al risarcimento spettante alsocio non dipende dalla dismissione delle azioni a condizioni deterioririspetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate dalla banca,dovendo l’importo risarcibile essere comunque calcolato in ragione delladifferenza esistente tra il valore di liquidazione delle azioni determinatodall’istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al momento incui è stata posta in essere la condotta limitativa del diritto di rimborso,salva la compensatio lucri cum damno derivante dal successivo rialzodei titoli restati nella disponibilità del socio». P.Q.MLa Corteaccoglie il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo e dichiaraassorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 17Numero registro generale 6291/2022Numero sezionale 2147/2026Numero di raccolta generale 18260/2026Data pubblicazione 06/06/2026Civile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 6291/2022camera di consiglio 13.5.2026 18