Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10784/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 3 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, secondo un consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); osservato che, nella specie, la Corte di appello aveva già evidenziato l'irrilevanza dello stato di ubriachezza sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato poiché volontariamente procurato e non dovuto a caso fortuito o forza maggiore secondo quanto previsto dall'art. 92, primo comma, cod. pen.; considerato che la doglianza con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, nel sottolineare l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, ha precisato come l'offerta risarcitoria fosse stata già considerata nella determinazione la pena in misura inferiore alla misura media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 3 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, secondo un consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); osservato che, nella specie, la Corte di appello aveva già evidenziato l'irrilevanza dello stato di ubriachezza sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato poiché volontariamente procurato e non dovuto a caso fortuito o forza maggiore secondo quanto previsto dall'art. 92, primo comma, cod. pen.; considerato che la doglianza con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, nel sottolineare l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, ha precisato come l'offerta risarcitoria fosse stata già considerata nella determinazione la pena in misura inferiore alla misura media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris