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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 22248/2023

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2029 /20 2 2 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;[OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno 18/06/2021; cui risulta abbinato quello successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno 16/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 18 giugno 2021, prorogò il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino senegalese, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori trenta giorni.

Giustificò la riconosciuta proroga ritenendo «fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale dell’udienza odierna».

1.1. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il Cisse, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione del ricorso predetto, sono rimasti solo intimati.

2. Lo stesso Giudice di Pace, poi, con successivo decreto del 16 luglio 2021, prorogò ulteriormente il periodo di trattenimento del Cisse presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri suddetto per altri trenta giorni, ritenendo «fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno».2.1.

Per la cassazione anche di detto provvedimento ha proposto altro ricorso il Cisse, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione di detto ricorso, sono rimasti solo intimati.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato anchememoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] rileva, pregiudizialmente, che i ricorsi del Cisse promossi contro, rispettivamente, il decreto del Giudice di Pace di Torino del 18 giugno 2021 edil decreto del medesimo Giudice di Pace del 16 luglio 2021, - peraltro già abbinati dalla cancelleria -possono essere riuniti vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare.

Invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie» (cfr., in termini, Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521del 2013.

In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. n. 2123 del 2022; Cass. n. 11817 del2021; Cass. n. 17603 del 2019; Cass. n. 9192 del 2017; Cass. n. 9377 del 2001). 2.Fermo quanto precede, il secondo motiv o d el ricorso proposto dal Cisse contro il decreto del Giudice di Pace di Torino del 18 giugno 2021, da scrutinarsi prioritariamente, attesone il chiaro carattere pregiudiziale, denuncia la «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112, c.p.c, 14, commi 4, 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, comma 6, Cost.- Motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 31536/21)».

Si sostiene che, nel caso di specie, a fronte delle difese svolte in sede di udienza di proroga, il decreto impugnato reca unicamente l’affermazione «Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino chequi integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza odierno», senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/98, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa.

2.1. Tale doglianza si rivela fondata, sotto l’assorbente profilo del dedotto vizio motivazionale, alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.2.Giova premettere che il decreto del Giudice di Pace di Torino del 18 giugno 2021 risulta essere del seguente tenore letterale: «[OSCURATO:PERSONA] di pace, vista la richiesta, formulata dal Questore di Torino ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla L. n. 94/09 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero [OSCURATO:PERSONA] […] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; P.Q.M.

Visto il provvedimento emesso dal Questore di Bergamo il 20.04.2021 relativo al trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 23.04.2021; Visto l’ultimo provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 19.05.2021; Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierna.

Letto l’art. 14, comma 5, T.U. n. 286/98 e successive modifiche, PROROGA, di ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino».

2.3. Costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo giurisprudenziale di legittimità, poi, quello secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sullalogicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 7633 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). 2.3.1.Orbene, l’odierna, descritta censura motivazionale del ricorrente si rivela fondata, posto chela motivazione del riportato decreto del Giudice di Pace, pur integrata dal rinvio alle motivazioni della questura, non si dà carico minimamente delle precise eccezioni sollevate dalla difesa del Cisse all’udienzadel 18 giugno 2021, il cui verbale di udienza è stato riprodotto in ricorso.

3. Il primoed il terzo motivo di questo ricorso, recanti, rispettivamente, «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, 15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE - mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione del sig.

Cisse in sede di seconda proroga del trattenimento (Cass., nn. 6066/19, 82/21, 15647/21, 18482/21, 25875/21, 29075/21, 31535/21)»e « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 - illegittimi tà della convalida del trattenimento per mancanza di delega del Questore al funzionario di Polizia - incompetenza funzionale del funzionario di Polizia», possono considerarsi assorbiti.

4. L’accertata nullità, per quanto si è fin qui spiegato, del decreto di proroga del trattenimento del Cisse reso dal Giudice di Pace di Torino il 18 giugno 2021 determina, poi, per necessaria conseguenza, anche l’illegittimità sul successivo decreto del 16 luglio 2021 (abbinato all’altro ricorso del Cisse, n.r.g. 2029 del 2022, al quale è stato riunito), con cui il medesimo Giudice di Pace ebbe a disporre una ulteriore proroga (a decorrere dalla scadenza di quella sancita nel citato decreto del 18 giugno 2021) di detto trattenimento per altri trenta giorni: tanto per la evidente ragione che è venuta a mancare la giustificazione del trattenimento effettuato medio tempore ( cfr .

Cass. n. 18937 del 2022).

4.1. Ne deriva, quindi, per ciò solo, che questa Corte, pronunciando su detto secondo ricorso proposto dal Cisse (abbinato, come si è detto,a quello n.r.g. n. 2029 del 2022) contro il decreto da ultimo indicato, deve accoglierlo, superflua rivelandosi la compiuta descrizione dei due motivi - rubricati, rispettivamente: «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, 15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE - mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione del sig.

Cisse (Cass., nn. 6066/19, 82/21, 15647/21, 18482/21, 25875/21, 29075/21, 31535/21) »; « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all’art. 14, commi 1.1. e 5, del d.lgs. n. 286/98 - inesistenza di un “accordo in materia di rimpatri” tra Italia e Senegal ai fini della proroga del trattenimento - insufficienza di un accordo di polizia non pubblicamente accessibile» -ivi formulati.

5. In definitiva, il ricorso n.r.g. 2029/2022 va accolto limitatamente a l suo secondo motiv o , assorbit i gli altri , ed il decreto ivi impugnato, reso dal Giudice di Pace di Torino il 18 giugno 2021, va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati.

Parimenti va cassato, senza rinvio, il successivo decreto del medesimo Giudice di Pace del 16 luglio 2021, oggettodell’ulteriore ricorso abbinato a quello precedentemente indicato.

5.1. Va osservato, infine, che, come sancito da Cass. n. 7749 del 2023, poiché la parte ricorrente è ammessa, ex lege, al patrocinio a spese dello Stato (una tale ammissione, dunque, prescinde pure dalla formulazione di un’apposita istanza.

Cfr., in motivazione, Cass. n. 24102 del 2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto,le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate, nella specie, dal Giudice di pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, riunito al ricorso n.r.g. 2029 del 2002 quello, successivo, ad esso abbinato, entrambi promossi da [OSCURATO:PERSONA]: a) accoglie il secondo motivo del ricorso n.r.g. 2029 del 2022, assorbiti gli altri, e cassa, senza rinvio, il decreto di proroga di trattenimento emesso, nei confrontidel Cisse, dal Giudice di Pace di Torino, il 18 giugno 2021; b) pronunciando sul successivo ricorso, abbinato al primo e ad esso riunito, cassa, senza rinvio, il decreto di ulteriore proroga di trattenimento emesso, nei confronti del medesimo odierno ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2029 /20 2 2 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;[OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno 18/06/2021; cui risulta abbinato quello successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno 16/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 18 giugno 2021, prorogò il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino senegalese, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori trenta giorni. Giustificò la riconosciuta proroga ritenendo «fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale dell’udienza odierna». 1.1. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il Cisse, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione del ricorso predetto, sono rimasti solo intimati. 2. Lo stesso Giudice di Pace, poi, con successivo decreto del 16 luglio 2021, prorogò ulteriormente il periodo di trattenimento del Cisse presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri suddetto per altri trenta giorni, ritenendo «fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno».2.1. Per la cassazione anche di detto provvedimento ha proposto altro ricorso il Cisse, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione di detto ricorso, sono rimasti solo intimati. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato anchememoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] rileva, pregiudizialmente, che i ricorsi del Cisse promossi contro, rispettivamente, il decreto del Giudice di Pace di Torino del 18 giugno 2021 edil decreto del medesimo Giudice di Pace del 16 luglio 2021, - peraltro già abbinati dalla cancelleria -possono essere riuniti vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare. Invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie» (cfr., in termini, Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521del 2013. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. n. 2123 del 2022; Cass. n. 11817 del2021; Cass. n. 17603 del 2019; Cass. n. 9192 del 2017; Cass. n. 9377 del 2001). 2.Fermo quanto precede, il secondo motiv o d el ricorso proposto dal Cisse contro il decreto del Giudice di Pace di Torino del 18 giugno 2021, da scrutinarsi prioritariamente, attesone il chiaro carattere pregiudiziale, denuncia la «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112, c.p.c, 14, commi 4, 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, comma 6, Cost.- Motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 31536/21)». Si sostiene che, nel caso di specie, a fronte delle difese svolte in sede di udienza di proroga, il decreto impugnato reca unicamente l’affermazione «Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino chequi integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza odierno», senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/98, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa. 2.1. Tale doglianza si rivela fondata, sotto l’assorbente profilo del dedotto vizio motivazionale, alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.2.Giova premettere che il decreto del Giudice di Pace di Torino del 18 giugno 2021 risulta essere del seguente tenore letterale: «[OSCURATO:PERSONA] di pace, vista la richiesta, formulata dal Questore di Torino ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla L. n. 94/09 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero [OSCURATO:PERSONA] […] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; P.Q.M. Visto il provvedimento emesso dal Questore di Bergamo il 20.04.2021 relativo al trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 23.04.2021; Visto l’ultimo provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 19.05.2021; Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierna. Letto l’art. 14, comma 5, T.U. n. 286/98 e successive modifiche, PROROGA, di ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino». 2.3. Costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo giurisprudenziale di legittimità, poi, quello secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sullalogicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 7633 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). 2.3.1.Orbene, l’odierna, descritta censura motivazionale del ricorrente si rivela fondata, posto chela motivazione del riportato decreto del Giudice di Pace, pur integrata dal rinvio alle motivazioni della questura, non si dà carico minimamente delle precise eccezioni sollevate dalla difesa del Cisse all’udienzadel 18 giugno 2021, il cui verbale di udienza è stato riprodotto in ricorso. 3. Il primoed il terzo motivo di questo ricorso, recanti, rispettivamente, «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, 15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE - mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione del sig. Cisse in sede di seconda proroga del trattenimento (Cass., nn. 6066/19, 82/21, 15647/21, 18482/21, 25875/21, 29075/21, 31535/21)»e « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 - illegittimi tà della convalida del trattenimento per mancanza di delega del Questore al funzionario di Polizia - incompetenza funzionale del funzionario di Polizia», possono considerarsi assorbiti. 4. L’accertata nullità, per quanto si è fin qui spiegato, del decreto di proroga del trattenimento del Cisse reso dal Giudice di Pace di Torino il 18 giugno 2021 determina, poi, per necessaria conseguenza, anche l’illegittimità sul successivo decreto del 16 luglio 2021 (abbinato all’altro ricorso del Cisse, n.r.g. 2029 del 2022, al quale è stato riunito), con cui il medesimo Giudice di Pace ebbe a disporre una ulteriore proroga (a decorrere dalla scadenza di quella sancita nel citato decreto del 18 giugno 2021) di detto trattenimento per altri trenta giorni: tanto per la evidente ragione che è venuta a mancare la giustificazione del trattenimento effettuato medio tempore ( cfr . Cass. n. 18937 del 2022). 4.1. Ne deriva, quindi, per ciò solo, che questa Corte, pronunciando su detto secondo ricorso proposto dal Cisse (abbinato, come si è detto,a quello n.r.g. n. 2029 del 2022) contro il decreto da ultimo indicato, deve accoglierlo, superflua rivelandosi la compiuta descrizione dei due motivi - rubricati, rispettivamente: «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, 15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE - mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione del sig. Cisse (Cass., nn. 6066/19, 82/21, 15647/21, 18482/21, 25875/21, 29075/21, 31535/21) »; « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all’art. 14, commi 1.1. e 5, del d.lgs. n. 286/98 - inesistenza di un “accordo in materia di rimpatri” tra Italia e Senegal ai fini della proroga del trattenimento - insufficienza di un accordo di polizia non pubblicamente accessibile» -ivi formulati. 5. In definitiva, il ricorso n.r.g. 2029/2022 va accolto limitatamente a l suo secondo motiv o , assorbit i gli altri , ed il decreto ivi impugnato, reso dal Giudice di Pace di Torino il 18 giugno 2021, va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati. Parimenti va cassato, senza rinvio, il successivo decreto del medesimo Giudice di Pace del 16 luglio 2021, oggettodell’ulteriore ricorso abbinato a quello precedentemente indicato. 5.1. Va osservato, infine, che, come sancito da Cass. n. 7749 del 2023, poiché la parte ricorrente è ammessa, ex lege, al patrocinio a spese dello Stato (una tale ammissione, dunque, prescinde pure dalla formulazione di un’apposita istanza. Cfr., in motivazione, Cass. n. 24102 del 2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto,le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate, nella specie, dal Giudice di pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, riunito al ricorso n.r.g. 2029 del 2002 quello, successivo, ad esso abbinato, entrambi promossi da [OSCURATO:PERSONA]: a) accoglie il secondo motivo del ricorso n.r.g. 2029 del 2022, assorbiti gli altri, e cassa, senza rinvio, il decreto di proroga di trattenimento emesso, nei confrontidel Cisse, dal Giudice di Pace di Torino, il 18 giugno 2021; b) pronunciando sul successivo ricorso, abbinato al primo e ad esso riunito, cassa, senza rinvio, il decreto di ulteriore proroga di trattenimento emesso, nei confronti del medesimo odierno ricorre
Decreto Cassazione n. 22248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris