CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41163/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 629, cod. pen., per travisamento della prova, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata sulla ricostruzione della condotta estorsiva del ricorrente anche sulla base della perizia espletata sul contenuto delle registrazioni delle conversazioni avvenute con la persona offesa che dimostrano la assenza di qualsiasi pretesa validamente azionabile, con tentativo univoco di illecita incisione sullo sviluppo del rapporto lavorativo), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]