CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 18218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31802/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 419/2020 depositata il22/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorse per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 1868/25/2015, depositata il 15 dicembre 2015, che ne aveva rigettato l'appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova che, a sua volta, ne aveva respinto l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento in rettifica n. 3611/RU, con il quale gli era stato intimato il pagamento di euro 304.276,77, a titolo di recupero di maggiori importi dovuti a titolo di dazi e IVA, in relazione ad operazioni di importazione di pesce congelato. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra, rinviando alla stessa, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce di taluni principi di diritto espressi. La contribuente ha riassunto il giudizio davanti al giudice del rinvio, il quale ne ha rigettato l’appello. Il ricorso della contribuente avverso la sentenza n. 419/2020, depositata il 22 settembre 2020, in esito al giudizio di rinvio, è incentrato su tre motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione o erronea applicazione degli artt. 384 e 392 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto venisse in rilievo l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione, avuto riguardo alle questioni dell’interpretazione e applicazione dell’art. 221, paragrafi 3 e 4, Regolamento n. 2913 del 1992 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), della violazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 374 del 1990 e dell’“efficacia sospensiva della notizia di reato sull’istituto della decadenza”; soggiunge la ricorrente che “la sentenza di cassazione introducendo un nuovo thema decidendum e quindi una modificazione della materia del contendere, ha reso necessaria la reiterazione dell’attività difensiva sopra indicata”. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 221, paragrafi 3 e 4, del Regolamento n. 2913 del 1992 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) e dell’art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, per avere la CTR ritenuto “non scrutinabili ulteriori problematiche sollevate dalla difesa del Bovo nell’atto di riassunzione”, sempre avuto riguardo agli artt. 221, paragrafi 3 e 4, Regolamento n. 2913 del 1992 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) e dell’art. 82 d.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43. Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 374 del 1990, avendo la [OSCURATO:PERSONA] trascurato di esaminare il profilo della “decadenza” nonché tralasciato di considerare come l’Agenzia delle Dogane avesse posto in essere un provvedimento “diverso da quello previsto e scansionato dalla relativa disciplina di legge”. I tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione; essi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati. Giova evidenziare che già col ricorso per cassazione definito con sentenza n. 4390 del 2019, la contribuente aveva denunciato la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, contestando la legittimità dell'azione di recupero dei diritti doganali avuto riguardo al contenuto di detta norma e al tenore dell'art. 221, par. 3, Regolamento n. 2913 del 1992 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]). Nel medesimo ricorso la ricorrente insisteva nell’evidenziare la maturata decadenza dell'Ufficio doganale dal diritto di procedere alla revisione dell'accertamento. La Suprema Corte nella n. 4390 del 2019 ha esplicitato puntuali principi relativi alla corretta esegesi dell’art. 221, n. 3 e 4, del Regolamento n. 2913 del 1992 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), affermando che la norma comunitaria prevede due diverse ipotesi: nel caso in cui non risulti che il mancato pagamento abbia tratto causa dal reato, il termine triennale decorre dal momento in cui l'importo dei diritti doganali originariamente richiesto sia stato contabilizzato o, in difetto di contabilizzazione, sia divenuto esigibile; nell'ipotesi, invece, in cui il mancato pagamento derivi da un fatto che integra un'astratta fattispecie delittuosa, il termine può decorrere anche da una data successiva alla scadenza del triennio, ma alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il collegio ha soggiunto, nell’occasione, che, ai fini della proroga, occorre un duplice requisito: a) che la mera notizia di reato sia contenuta in un atto anche non proveniente da autorità statali; b) che tale atto pervenga o sia emesso dall'Autorità giudiziaria o sia emesso dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria. Nello statuire quanto precede la Corte ha evidenziato il progressivo sedimentarsi, in ambito nomofilattico, del principio per cui, in tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto, quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente - a prescindere dall'esito, di condanna o assolutorio, del giudizio (v. Corte di Giustizia 16 luglio 2009, C- 124/08 e C-125/08, [OSCURATO:PERSONA]) - purché si a trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la notitia criminis, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, nodo destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale (cfr. Cass. n. 5384 del 2012; Cass. n. 14016 del 2012; Cass. n. 8046 del 2013; Cass. n. 8322 del 2013). La Corte, nella pronuncia n. 4390 del 2019, ha pure affermato che qualora il mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione, che quello di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs n. 374 del 1990 – su cui la ricorrente torna ad insistere con i motivi di ricorso ora in esame –, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d'irrevocabilità della decisione penale, alla condizione che, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale - la quale si collega al momento dell'effettuazione dell'operazione di importazione, segnando questa il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria - l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta Cass. n. 26045 del 2016; Cass. n. 615 del 2018). Tale linea interpretativa, inserita nell'ambito delle prerogative riservate ai singoli Stati membri dal quadro normativo comunitario sopra succintamente descritto, che, invero, non disciplina in alcun modo le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione qui esaminato (v. Cass. n. 26018 del 2013, che evoca Corte giust. 17 giugno 2010, C-75/09, Agra s.r.I.), è stata veicolata all’indirizzo del giudice di rinvio. Si tratta, del resto, di un orientamento che ha trovato avallo anche in una nota pronuncia della Corte costituzionale, la quale, richiamando il sopra esposto avviso ermeneutico di questa Corte, ha evidenziato come il medesimo valga ad ovviare alla "compromissione della certezza dei rapporti giuridici " (cfr. Corte cost. n. 247 del 2011). In definitiva, l'interpretazione offerta in punto di necessità che la formulazione della notitia criminis intervenga nel triennio al fine di consentire la sospensione del corso della prescrizione costituisce il frutto di un'operazione ermeneutica volta a rendere il precetto nazionale compatibile con il quadro dei principi costituzionali, fra i quali spiccano i seguenti: la certezza dei rapporti giuridici; la ragionevolezza e la necessità di impedire l'indeterminabile ed indefinita possibilità che l'Amministrazione possa realizzare la pretesa impositiva, ritardando a suo grado il momento dal quale fare decorrere la sospensione del termine di prescrizione in presenza di condotte penalmente perseguibili. La Corte ha concluso rilevando la mancata conformazione della decisione d’appello ai nitidi principi sopra espressi, rilevando come il collegio regionale si fosse limitato ad osservare che il termine triennale di prescrizione dell'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'impostazione, nel caso in cui la mancata determinazione del dazio sia causata da un atto perseguibile penalmente, "inizia a decorrere dalla data in cui il provvedimento che ha concluso il procedimento penale sia divenuto irrevocabile o definitivo", soggiungendo erroneamente che "la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può avvenire anche dopo il termine triennale allorché la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente". Orbene, a fronte di questo quadro di principi, la ricorrente si limita ad agitare nuovamente le stesse questioni già trasversalmente arate dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 4390 del 2019, con ciò ponendosi in urto con la connotazione intrinseca al giudizio di rinvio, sol che si consideri che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti stessi della sentenza rescindente, in contrasto col principio di intangibilità della medesima (Cass. n. 7091 del 2022; Cass. n. 20887 del 2018; Cass. n. 20981 del 2015). In particolare, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. n. 17353 del 2010; Cass. n. 26241 del 2009; Cass. n. 8889 del 2003). La CTR, affermando che “l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli…in stretta aderenza al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, dimetteva documentazione idonea a rimostrare che la notizia di reato fu depositata entro il triennio dalla nascita dell’obbligazione doganale” ha compiuto un accertamento di fatto idoneo apostulare pedissequamente – facendone applicazione concreta –il complesso dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4390 del 2019. Ilgiudizio di rinvio è d’altronde un "processo chiuso" nel cui contesto viene in apice il giudicato implicito ed interno connesso ai principi già esplicitati dalla Corte non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (Cass. n. 18600 del 2015; Cass. n. 26200 del 2014). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v