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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24080/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti i atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con a sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunae di Gorizia, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali gravi, per avere colpito con un pugno al volto un vicino di casa, provocando la espulsione di quattro denti e Indebolimento permanente dell'organo della masticazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia erronea interpretazione dell'art. 23 -bis della legge n. 176/2020 e violazione dell'art. 121 cod. proc. pen, nonché violazione del diritto di Difesa, quando, in vista dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, il difensore aveva chiesto, sei giorni prima, il rinvio per l'impedimento dell'imputato, gravemente ammalato, come da certificazione medica allegata, e contesta la legittimità della decisione della Corte territoriale, che ha rigettato l'istanza sul rilievo che non era stata chiesta, nel termine perentorio previsto dalla normativa emergenziale, la trattazione orale del processo.

Sostiene il ricorrente che i giudici di merito non hanno tenuto conto della previsione dell'art. 121 cod. proc. pen. che consente anche alla parte, personalmente, di presentare memorie in qualsiasi stato del processo.

Nel caso di specie, le gravi condizioni di salute dell'imputato, dipendente da ossigenoterapia, non gli avevano consentito di predisporre la memoria in vista dell'udienza.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizi della motivazione nell'affermazione di colpevolezza, fondata sul narrato della persona offesa, senza adeguato vaglio di attendibilità, e omettendo di valutarne contraddizioni e imprecisioni, peraltro, in assenza di riscontri, e soprattutto non essendo stati rinvenuti i denti espulsi dalla vittima, cosicchè non può escludersi che l'evento si sia verificato in altre circostanze del tutto autonome. [OSCURATO:PERSONA] Il ,1E0f-S0 deve essere dichiarato inammissibile. 1.Er manifestamente infondato il primo motivo, che non considera l'eccezionale normativa emergenziale ( Sez. 1 n. 43703 del 21/10/2021 Rv. 282223) con la quale è stato introdotto il rito "cartolare", quale modalità ordinaria di celebrazione del processo penale ( art. 23 co. 8 D. L. n. 137/2020), esteso con D. L. n. 149/2020 anche al giudizio di appello, a decorrere dal 9/11/2020 ; è stato, dunque, previsto, in via generale, il rito camerale senza partecipazione fisica oeile parti, con tre sole eccezioni che determinano l'operatività del rito ordinario (nelle variar); della pubblica udienza per i procedimenti dibattimentali e del giudizio camerale partecinato fisicamente per i riti abbreviati o ex art. 599, comma 1, cod. proc. pen.); si tratta dei Casi !n cui: la Corte disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (603), quando il difenso-e delle parti private o il 'pubblico ministero' facciano domanda di discussione orale, quancio l'imputato manifesti la volontà di comparire (tuttavia formulando la sua richiesta solo a mezzo del difensore: comma 4, seconda parte).

1.1. La stessa normativa ha previsto, dunque, in deroga a tale regime eccezionale, la possibilità che le parti facciano tempestiva richiesta di discussione orale - nel termine perentorio di almeno 15 giorni prima della data dell'udienza -, nel qual caso il giudizio avviene in presenza delle parti.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' , l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza ( art. 23 co. 4 D. L. n. 149/2020), salve le deroghe previsti dai commi 5 e 6 dello stesso articolo.

1.2. Stante la prevalenza del rito speciale introdotto con la disciplina emergenziale, rispetto a quell- ora:e ordinario, all'evidenza non v'è spazio per le doglianze difensive, dovendosi, altresì, evidenziare che, ad ogni modo, in sede di conclusioni scritte, la Difesa formulò istanza di rinvio deducendo l'impedimento dell'imputato per ragioni di salute, senza alcun riferimento alla volontà cli ,luesi'L;Itimo presentare una memoria, evenienza, peraltro, neppure contemplata dalla norind10,a emergenziale. 2.E' inammissibilmente formulato il secondo motivo, concernente l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, asseritamente fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, giacchè oblitera gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata circa la credibilità della persona offesa, in relazione alla quale è stata sottolineata la assenza di acrimonia o di intenio calunnioso, la linearità delle dichiarazioni e lealtà dimostrata nel riferire quali fossero i colpi , hit, avevano provocato lesioni.

La Corte di appello non ha mancato, peraltro, di evidenziare i risccntri provenienti dagli accertamenti dei Carabinieri, e dalle risultanze del referto medico. 2.1.E' noto, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che le regole dettate dail'art. 192 comma terzo cod.proc.pen , relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semp ic,? testimone ( Sez.

U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Conf.

Sez. 5 n. 1606 ci;n 08/07/2014, Rv. 261730).

Nel caso di specie, alle generiche deduzioni del ricorrente fanno un contraltare le specifiche e conferenti motivazioni offerte dalla Corte nella sentenza impugnata che concretizza, pertanto, una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di magciore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammLss bilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex 13ez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti i atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con a sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunae di Gorizia, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali gravi, per avere colpito con un pugno al volto un vicino di casa, provocando la espulsione di quattro denti e Indebolimento permanente dell'organo della masticazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea interpretazione dell'art. 23 -bis della legge n. 176/2020 e violazione dell'art. 121 cod. proc. pen, nonché violazione del diritto di Difesa, quando, in vista dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, il difensore aveva chiesto, sei giorni prima, il rinvio per l'impedimento dell'imputato, gravemente ammalato, come da certificazione medica allegata, e contesta la legittimità della decisione della Corte territoriale, che ha rigettato l'istanza sul rilievo che non era stata chiesta, nel termine perentorio previsto dalla normativa emergenziale, la trattazione orale del processo. Sostiene il ricorrente che i giudici di merito non hanno tenuto conto della previsione dell'art. 121 cod. proc. pen. che consente anche alla parte, personalmente, di presentare memorie in qualsiasi stato del processo. Nel caso di specie, le gravi condizioni di salute dell'imputato, dipendente da ossigenoterapia, non gli avevano consentito di predisporre la memoria in vista dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizi della motivazione nell'affermazione di colpevolezza, fondata sul narrato della persona offesa, senza adeguato vaglio di attendibilità, e omettendo di valutarne contraddizioni e imprecisioni, peraltro, in assenza di riscontri, e soprattutto non essendo stati rinvenuti i denti espulsi dalla vittima, cosicchè non può escludersi che l'evento si sia verificato in altre circostanze del tutto autonome. [OSCURATO:PERSONA] Il ,1E0f-S0 deve essere dichiarato inammissibile. 1.Er manifestamente infondato il primo motivo, che non considera l'eccezionale normativa emergenziale ( Sez. 1 n. 43703 del 21/10/2021 Rv. 282223) con la quale è stato introdotto il rito "cartolare", quale modalità ordinaria di celebrazione del processo penale ( art. 23 co. 8 D. L. n. 137/2020), esteso con D. L. n. 149/2020 anche al giudizio di appello, a decorrere dal 9/11/2020 ; è stato, dunque, previsto, in via generale, il rito camerale senza partecipazione fisica oeile parti, con tre sole eccezioni che determinano l'operatività del rito ordinario (nelle variar); della pubblica udienza per i procedimenti dibattimentali e del giudizio camerale partecinato fisicamente per i riti abbreviati o ex art. 599, comma 1, cod. proc. pen.); si tratta dei Casi !n cui: la Corte disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (603), quando il difenso-e delle parti private o il 'pubblico ministero' facciano domanda di discussione orale, quancio l'imputato manifesti la volontà di comparire (tuttavia formulando la sua richiesta solo a mezzo del difensore: comma 4, seconda parte). 1.1. La stessa normativa ha previsto, dunque, in deroga a tale regime eccezionale, la possibilità che le parti facciano tempestiva richiesta di discussione orale - nel termine perentorio di almeno 15 giorni prima della data dell'udienza -, nel qual caso il giudizio avviene in presenza delle parti. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' , l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza ( art. 23 co. 4 D. L. n. 149/2020), salve le deroghe previsti dai commi 5 e 6 dello stesso articolo. 1.2. Stante la prevalenza del rito speciale introdotto con la disciplina emergenziale, rispetto a quell- ora:e ordinario, all'evidenza non v'è spazio per le doglianze difensive, dovendosi, altresì, evidenziare che, ad ogni modo, in sede di conclusioni scritte, la Difesa formulò istanza di rinvio deducendo l'impedimento dell'imputato per ragioni di salute, senza alcun riferimento alla volontà cli ,luesi'L;Itimo presentare una memoria, evenienza, peraltro, neppure contemplata dalla norind10,a emergenziale. 2.E' inammissibilmente formulato il secondo motivo, concernente l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, asseritamente fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, giacchè oblitera gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata circa la credibilità della persona offesa, in relazione alla quale è stata sottolineata la assenza di acrimonia o di intenio calunnioso, la linearità delle dichiarazioni e lealtà dimostrata nel riferire quali fossero i colpi , hit, avevano provocato lesioni. La Corte di appello non ha mancato, peraltro, di evidenziare i risccntri provenienti dagli accertamenti dei Carabinieri, e dalle risultanze del referto medico. 2.1.E' noto, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che le regole dettate dail'art. 192 comma terzo cod.proc.pen , relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semp ic,? testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Conf. Sez. 5 n. 1606 ci;n 08/07/2014, Rv. 261730). Nel caso di specie, alle generiche deduzioni del ricorrente fanno un contraltare le specifiche e conferenti motivazioni offerte dalla Corte nella sentenza impugnata che concretizza, pertanto, una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di magciore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammLss bilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex 13ez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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