CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 17636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale depositatedal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Rieti, in sede di riesame di provvedimentiimpositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Rieti, emesso il 19 dicembre 2025, che aveva disposto il sequestroprobatorio di due computer, un hard disk e documentazione inerente alla gestione delconferimento dei rifiuti, beni tutti nella disponibilità della società D B Costruzioni della qualeè legale rappresentante il ricorrente, indagato per i reati di truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche e falsità in registri e notificazioni.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nelle qualità di legalerappresentante di due società e titolare di una ditta individuale, deducendo:1) violazione di legge per assenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti edalla finalità probatoria del sequestro, non essendo stato indicato il nesso di pertinenzialità trai beni sottoposti a vincolo ed i reati.Non sarebbero stati indicati gli specifici dati da ricercare nei dispositivi, il nesso causalee le ragioni per le quali era necessario acquisire l’intero contenuto dei dispositivi anziché datispecifici.Sarebbe anche oscura l’ipotesi di reato di cui all’art. 640-bis cod.pen., in quanto ilricorrente non percepisce alcun contributo pubblico o sovvenzione per la sua attività dismaltimento dei rifiuti;2) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza e assenza di criteri selettivi,mancando una specifica indicazione dei dati da acquisire selezionati rispetto al restantecontenuto, nonché la tempistica delle operazioni con conseguente perimetrazione temporaledi esse;3) violazione di legge per la mancata considerazione delle ragioni lavorative e privatedel ricorrente, legate all’utilizzo dei dispositivi informatici in sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.1. Deve ricordarsi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso percassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimentoimpositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque,come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio,non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (trale tante, Sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01, conforme a Sez. U, n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713-01).La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio,ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores inprocedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692-01).2. Nel caso in esame, la motivazione adottata dal Tribunale è tutt’altro che apparente,avendo specificato che il ricorrente è indagato per i reati di falso e truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche, essendo percettore, per la sua attivitàimprenditoriale di smaltimento di rifiuti, di richieste di rimborso da avanzare alla PubblicaAmministrazione, circostanza che emerge dalla indicazione contenuta a fg. 2 delprovvedimento genetico.L’attività truffaldina ipotizzata era esercitata attraverso una falsificazione di datiinformatici imposti dalla legge con appositi strumenti (software di gestione del registro dicarico e scarico dei rifiuti non a norma di legge in ordine ai requisiti di inalterabilità), sicchéquanto in sequestro è stato ad evidenza ritenuto in rapporto di pertinenzialità con i reati difalso e truffa ed i beni specificamente indicati nel decreto di sequestro tra quelli beni dasottoporre alla misura, evidenziandosi anche la limitazione delle operazioni proprio a quantoindicato a fg. 4 del provvedimento genetico.Non si rinvengono, pertanto, violazioni di legge, mentre, con la richiesta di riesame,non si era fatta alcuna questione in ordine al requisito della perimetrazione temporale delsequestro, anche tenuto conto dello stato embrionale delle indagini, essendo stata dispostala misura in data 19 dicembre 2025 ed il riesame proposto appena il 24 dicembresuccessivo.Infine, è evidente che la necessità di acquisizione della prova, nel caso concreto, èbasata su interesse di ordine generale – radicato nella ipotizzata commissione di gravi reatimessa bene in luce dal decreto – che prevale rispetto alle esigenze personali del singolo, ditipo lavorativo ed inerenti alla sua vita privata.Tanto assorbe ogni altra argomentazione contenuta nei motivi di ricorso e nellamemoria depositata.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]