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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08659/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6437-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; 2021 - ricorrente - 1982 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4687/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 18/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dal processo verbale di constatazione del 18 3 2010 redatto dalla G.F., a seguito del quale la l'Agenzia delle Entrate di Varese, considerate inesistenti le fatture annotate in contabilità in relazione all'anno 2007, e relative a prestazioni svolte dalla impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], emetteva avviso di accertamento con cui era individuata una maggiore pretesa fiscale ,sia ai fini itres, irap nonché Iva oltre l'applicazione di sanzioni nei confronti d ella [OSCURATO:SOCIETA] .

Proponeva ricorso la società contribuente e la CTP, considerate reali le fatture, lo accoglieva.

A seguito di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR di Milano confermava l'atto di accertamento, ritenendo in base alle presunzioni indicate dall'Agenzia, caratterizzate dalla gravità, precisione e concordanza, che fossero inesistenti le operazioni, oggetto delle fatture de quibus, tanto più che il contribuente non aveva assolto l'onere circa la veridicità dei documenti fiscali.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA] , affidandosi a 3 motivi così sintetizzabili : i) Nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 c. n. 4 cpc ,; 2) Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc 3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc; Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Entrate, tramite l'avvocatura dello Stato chiedendo che il ricorso fosse dichiarato infondato.

Il ricorrente presentava memorie ex art. 380 bis cpc .

Ragioni della decisione Preliminarmente va disattesa l'eccezione di giudicato relativa alle sentenze della CTR per le successive an nualítà 2008 e 2009, che è infondata poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando» — come avviene nella specie, dove sono contestate operazioni inesistenti e, dunque, alle concrete attività poste in essere nelle singole annualità - «l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità» Con il primo motivo si assume che la motivazione era solo apparente.

Tale motivo è infondato.

Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

Nel caso la CTR non si è sottratta alla attività sopra descritta, ritenendo fondato l'avviso di accertamento — i cui punti rilevanti sono stati richiamati sia nel ricorso che nel controricorso — basato su presunzioni dotate del requisito della gravità, precisione, concordanza, circa l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture, oggetto del contendere.

In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice chiarisce in virtù delle suddette presunzioni, su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuta alla propria determinazione.

Dalla sentenza emerge come lo stesso Treccani, che aveva emesso le fatture de quibus, avesse ammesso i fatti, aggiunta alla circostanza che non avesse alcun tipo di organizzazione aziendale per svolgere i lavori di tale importo, e che negli anni non aveva presentato alcun tipo di dichiarazione.

Inoltre, il giudice ha dato atto che i documenti prodotti non erano rilevanti o in grado di scalfire la valutazione circa l'inesistenza delle prestazioni.

Invero con tale motivo il ricorrente intende ottenere una nuova rivalutazione dei fatti e della normativa, così come interpretati dal giudice di secondo grado non ammissibile in questo grado.

Del resto non vi è stato alcun errore nella individuazione della materia del contendere visto che la sentenza della commissione regionale della Lombardia ha considerato i fatti acquisiti al processo lasciando chiaramente trasparire il percorso logico seguito , avendo ritenuto che i documenti depositati, valutati in uno con il contenuto del provvedimento amministrativo, consentissero di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla Agenzia delle Entrate, tenendo conto evidentemente sia delle confessione dell'emittente che delle presunzioni indicate nell'accertamento, e riportate dallo stesso ricorrente, e cioè mancanza di adeguata struttura imprenditoriale del prestatore d'opera .

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il mancato esame di fatti decisivi, individuati tipo di attività svolta dal Treccani; nella effettività delle prestazioni; nelle dichiarazioni Treccani alla GDF e nella successiva ritrattazione.

Il vizio di motivazione, nel caso ratione temporis applicabile, si può ravvisare nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Il concetto di fatto delineato dal legislatore implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica circa la valutazione del fatto.

Trattasi di ratio decidendi che non è stata intaccata dal motivo in questione, essendosi il ricorrente limitato sostanzialmente riproporre le doglianze già sottoposte al vaglio di questa Corte con il primo motivo.

Emerge dunque evidente come il ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, nonché la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti 3 f del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontato con tale motivazione, senza, peraltro, dove e quando ha dedotto il fatto decisivo omesso essendosi limitata ad indicare la sola copiosa documentazione, laddove, invece, avrebbe dovuto specificare quale atto depositato era in grado di inficiare il ragionamento della sentenza.

Peraltro, neppure è sufficiente far riferimento alla circostanza che il Treccani era in grado di svolgere le prestazioni, trattandosi di valutazione e non di fatto, soprattutto ove si consideri che nella lite era rilevante non tanto se il Treccani era in grado di svolgere le prestazioni quanto se in concreto le avesse svolte, cosa che il giudice ha escluso sulla base della predetta confessione.

Né costituiva un fatto decisivo la circostanza che tale confessione era stata ritrattata, il che implica solo che il giudice, nell'ambito dei suoi poteri di valutazione della prova, ha ritenuto non rilevante la successiva dichiarazione di ritrattazione, e comunque non poteva considerarsi fatto decisivo, anche alla luce del fatto che il predetto era privo di struttura organizzativa.

Il terzo motivo, con cui si contesta la violazione di legge, è altresì infondato.

Invero tale motivo, invocando una rivalutazione dei fatti di causa al fine di pervenire al risultato che la prova della effettività delle prestazioni fosse stata data, come è reso palese dal riferimento a molteplici documenti, si pone ai limiti della ammissibilità.

E' configurabile il vizio di violazione di legge con riferimento alle regole del processo, solo nel caso di erronea applicazione delle norme, e non già nel caso, quale quello in esame, di mero dissenso del ricorrente circa l'interpretazione dei fatti, quale quello di aver assolto l'onere probatorio.

Nel caso non è stata violato alcuna norma in materia visto che la CTR ha dato atto che vi era la prova della inesistenza delle prestazioni , come si è già detto ,data dall'Ufficio impositore , sia pure in base a presunzioni che ove dotati dei requisiti di legge costituiscono prova piena , e che invece il contribuente non era stato in grado di provare la veridicità delle fatture , non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili. in conformità anche dei principi giurisprudenziali in materia.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6437-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; 2021 - ricorrente - 1982 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4687/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 18/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dal processo verbale di constatazione del 18 3 2010 redatto dalla G.F., a seguito del quale la l'Agenzia delle Entrate di Varese, considerate inesistenti le fatture annotate in contabilità in relazione all'anno 2007, e relative a prestazioni svolte dalla impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], emetteva avviso di accertamento con cui era individuata una maggiore pretesa fiscale ,sia ai fini itres, irap nonché Iva oltre l'applicazione di sanzioni nei confronti d ella [OSCURATO:SOCIETA] . Proponeva ricorso la società contribuente e la CTP, considerate reali le fatture, lo accoglieva. A seguito di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR di Milano confermava l'atto di accertamento, ritenendo in base alle presunzioni indicate dall'Agenzia, caratterizzate dalla gravità, precisione e concordanza, che fossero inesistenti le operazioni, oggetto delle fatture de quibus, tanto più che il contribuente non aveva assolto l'onere circa la veridicità dei documenti fiscali. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA] , affidandosi a 3 motivi così sintetizzabili : i) Nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 c. n. 4 cpc ,; 2) Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc 3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc; Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Entrate, tramite l'avvocatura dello Stato chiedendo che il ricorso fosse dichiarato infondato. Il ricorrente presentava memorie ex art. 380 bis cpc . Ragioni della decisione Preliminarmente va disattesa l'eccezione di giudicato relativa alle sentenze della CTR per le successive an nualítà 2008 e 2009, che è infondata poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando» — come avviene nella specie, dove sono contestate operazioni inesistenti e, dunque, alle concrete attività poste in essere nelle singole annualità - «l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità» Con il primo motivo si assume che la motivazione era solo apparente. Tale motivo è infondato. Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Nel caso la CTR non si è sottratta alla attività sopra descritta, ritenendo fondato l'avviso di accertamento — i cui punti rilevanti sono stati richiamati sia nel ricorso che nel controricorso — basato su presunzioni dotate del requisito della gravità, precisione, concordanza, circa l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture, oggetto del contendere. In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice chiarisce in virtù delle suddette presunzioni, su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuta alla propria determinazione. Dalla sentenza emerge come lo stesso Treccani, che aveva emesso le fatture de quibus, avesse ammesso i fatti, aggiunta alla circostanza che non avesse alcun tipo di organizzazione aziendale per svolgere i lavori di tale importo, e che negli anni non aveva presentato alcun tipo di dichiarazione. Inoltre, il giudice ha dato atto che i documenti prodotti non erano rilevanti o in grado di scalfire la valutazione circa l'inesistenza delle prestazioni. Invero con tale motivo il ricorrente intende ottenere una nuova rivalutazione dei fatti e della normativa, così come interpretati dal giudice di secondo grado non ammissibile in questo grado. Del resto non vi è stato alcun errore nella individuazione della materia del contendere visto che la sentenza della commissione regionale della Lombardia ha considerato i fatti acquisiti al processo lasciando chiaramente trasparire il percorso logico seguito , avendo ritenuto che i documenti depositati, valutati in uno con il contenuto del provvedimento amministrativo, consentissero di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla Agenzia delle Entrate, tenendo conto evidentemente sia delle confessione dell'emittente che delle presunzioni indicate nell'accertamento, e riportate dallo stesso ricorrente, e cioè mancanza di adeguata struttura imprenditoriale del prestatore d'opera . Con il secondo motivo il ricorrente deduce il mancato esame di fatti decisivi, individuati tipo di attività svolta dal Treccani; nella effettività delle prestazioni; nelle dichiarazioni Treccani alla GDF e nella successiva ritrattazione. Il vizio di motivazione, nel caso ratione temporis applicabile, si può ravvisare nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Il concetto di fatto delineato dal legislatore implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica circa la valutazione del fatto. Trattasi di ratio decidendi che non è stata intaccata dal motivo in questione, essendosi il ricorrente limitato sostanzialmente riproporre le doglianze già sottoposte al vaglio di questa Corte con il primo motivo. Emerge dunque evidente come il ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, nonché la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti 3 f del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontato con tale motivazione, senza, peraltro, dove e quando ha dedotto il fatto decisivo omesso essendosi limitata ad indicare la sola copiosa documentazione, laddove, invece, avrebbe dovuto specificare quale atto depositato era in grado di inficiare il ragionamento della sentenza. Peraltro, neppure è sufficiente far riferimento alla circostanza che il Treccani era in grado di svolgere le prestazioni, trattandosi di valutazione e non di fatto, soprattutto ove si consideri che nella lite era rilevante non tanto se il Treccani era in grado di svolgere le prestazioni quanto se in concreto le avesse svolte, cosa che il giudice ha escluso sulla base della predetta confessione. Né costituiva un fatto decisivo la circostanza che tale confessione era stata ritrattata, il che implica solo che il giudice, nell'ambito dei suoi poteri di valutazione della prova, ha ritenuto non rilevante la successiva dichiarazione di ritrattazione, e comunque non poteva considerarsi fatto decisivo, anche alla luce del fatto che il predetto era privo di struttura organizzativa. Il terzo motivo, con cui si contesta la violazione di legge, è altresì infondato. Invero tale motivo, invocando una rivalutazione dei fatti di causa al fine di pervenire al risultato che la prova della effettività delle prestazioni fosse stata data, come è reso palese dal riferimento a molteplici documenti, si pone ai limiti della ammissibilità. E' configurabile il vizio di violazione di legge con riferimento alle regole del processo, solo nel caso di erronea applicazione delle norme, e non già nel caso, quale quello in esame, di mero dissenso del ricorrente circa l'interpretazione dei fatti, quale quello di aver assolto l'onere probatorio. Nel caso non è stata violato alcuna norma in materia visto che la CTR ha dato atto che vi era la prova della inesistenza delle prestazioni , come si è già detto ,data dall'Ufficio impositore , sia pure in base a presunzioni che ove dotati dei requisiti di legge costituiscono prova piena , e che invece il contribuente non era stato in grado di provare la veridicità delle fatture , non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili. in conformità anche dei principi giurisprudenziali in materia. Le spese seguono la soccombenza. P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do
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