CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 16354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA 916GNA '[OSCURATO:PERSONA] C.U. «L 13 co. 1 guarnir DMA 115/02 sul ricorso n. 20385 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. NCLSNT71M44C9333 - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Polibio, n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - c.f. MLTGNN54S25A249.3 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Merulana, n. 234, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 590 - 18.1/14.2.2017 Corte d'Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Como l' "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., i soci collettivisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]. Esponevano che con atto in data 27.7.2007 avevano acquistato dalla società convenuta un appartamento e due autorimesse in Comune di Montorfano, alla via Brianza; che gli immobili erano stati edificati dalla collettiva convenuta su progetto dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], al contempo direttore dei lavori. Esponevano che avevano provveduto al versamento della complessiva somma di euro 364.000,00, ancorché nel contratto definitivo il prezzo fosse stato determinato in euro 310.000,00. Esponevano che gli immobili avevano manifestato vizi e difetti gravi, tempestivamente denunciati alla venditrice e poi riscontrati all'esito della c.t.u. disposta nell'ambito dell'a.t.p. che all'uopo avevano domandato. Chiedevano condannarsi la s.n.c. convenuta alla restituzione dell'importo di euro 54.000,00 indebitamente versato nonché condannarsi in solido i convenuti al risarcimento dei danni in misura corrispondente al costo necessario per l'eliminazione dei vizi e dei difetti.2. [OSCURATO:SOCIETA] l' "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." [OSCURATO:SOCIETA] l'architetto [OSCURATO:PERSONA]. 3. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 2035/2014 il Tribunale di Como condannava in solido i convenuti a risarcire i danni, quantificati in euro 22.900,00, cagionati agli attori; rigettava la domanda restitutoria; compensava le spese di lite fino a concorrenza di 1/5 e condannava i convenuti in solido a rimborsare agli attori i residui 4/5. 4. Proponevano appello l' "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Proponevano appello incidentale; censuravano l'impugnata statuizione ai fini del riconoscimento dell'importo domandato in restituzione nonché ai fini del riconoscimento dell'importo dell'i.v.a. sul quantum accordato a titolo di risarcimento del danno. 5. Con sentenza n. 590 dei 18.1/14.2.2017 la Corte d'Appello di Milano accoglieva in parte il gravame principale e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, compensava nella misura di 1/5 anche le spese dell'a.t.p., rigettava l'appello incidentale, compensava integralmente le spese d'appello. Esponeva, la corte, che le somme determinate dal c.t.u. a titolo di risarcimento del danno in misura pari al corrispettivo da pagarsi per le opere necessarie ai fini dell'eliminazione dei vizi e difetti, dovevano, "in mancanza della indicazione di elementi evidenzianti il contrario" (così sentenza d'appello, pag. 10), reputarsi comprensive dell'ammontare dell'i.v.a., siccome dell'i.v.a. non poteva non tenersi conto con riferimento ad opere non riferibili a beni utilizzabili per l'esercizio dell'attività di impresa.„0- Esponeva altresì, la corte, in ordine all'invocata restituzione della somma di euro 54.000,00, asseritamente versata in eccedenza, che gli appellanti incidentali non avevano allegato alcun conteggio circa le somme pagate né poteva soccorrere l'annotazione a mano, "ricevo in acconto C 54.000,00”, in data 27.7.2007 e con firma illeggibile, figurante in calce alla scrittura a stampa riproducente il testo del preliminare. Esponeva segnatamente che la coincidenza della data dell'annotazione a mano e della data dell'atto pubblico induceva a ritenere che il versamento dell'importo di euro 54.000,00 fosse stato effettuato onde integrare il quantum del prezzo di cui al contestuale definitivo. Esponeva quindi che non poteva reputarsi comprovata la mancanza di una causa giustificativa del versamento della somma di euro 54.000,00. 6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L' "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 7. I ricorrenti hanno depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti. 8. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano error in iudicando in relazione al mancato riconoscimento della prova del pagamento della somma di euro 54.000,00. Deducono che la corte di merito non ha tenuto conto che l' "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c. ed i suoi soci, nella comparsa di risposta di primo grado, nella memoria ex art. 183, 60 co., n. 1, cod. proc. civ., nella conclusionale d'appello e nella memoria conclusionale di replica d'appello, hanno riconosciuto ed ammesso di aver ricevuto la somma di euro 364.000,00. Deducono dunque che non vi era alcuna necessità che dimostrassero di aver versato a controparte l'anzidetto importo. Deducono quindi che l'importo di euro 54.000,00 non è da computare nel corrispettivo di euro 310.000,00 ed è stato versato sine título. Deducono al contempo che a nulla rileva che nel preliminare il prezzo pattuito è stato pari ad euro 364.000,00. Deducono invero che il preliminare resta assorbito nel definitivo, che costituisce l'unica fonte di regolamentazione del rapporto tra le parti, sicché il prezzo è unicamente quello risultante dal definitivo. 9. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano error in iudicando in relazione al mancato riconoscimento dell'i.v.a. sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno. Deducono che la relazione di c.t.u. redatta in sede di a.t.p. e la relazione di c.t.u. redatta nel corso del giudizio di merito smentiscono l'assunto della Corte di Milano, ovvero che le somme dovute a titolo di risarcimento del danno in misura pari al corrispettivo da pagarsi per le opere necessarie ai fini dell'eliminazione dei vizi e difetti, fossero comprensive dell'ammontare dell'i.v.a. Deducono in pari tempo che i consulenti nominati non erano al corrente delle aliquote applicabili ai lavori edili necessari per eliminare i difetti, sicché giammai avrebbero potuto indicare importi come comprensivi d'i.v.a. 10. Il primo motivo è privo di fondamento e va respinto. 11. Si osserva innanzitutto che il primo mezzo di impugnazione difetta di specificità ed "autosufficienza". Invero, questa Corte spiega che, in tema di ricorso per cassazione, qualora il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655). 12. Su tale scorta si rimarca che i ricorrenti si sono limitati a riprodurre semplici stralci della comparsa di risposta di primo grado, della memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ., della conclusionale d'appello e della memoria conclusionale di replica d'appello (cfr. ricorso, pagg. 8 - 9). E, ben vero, il difetto di specificità ed "autosufficienza" viepiù rileva a fronte dei più ampi stralci degli atti difensivi d'appello che i controricorrenti hanno, dal canto loro, riprodotto nel corpo del controricorso (cfr. pagg. 15 - 17). 13. Si osserva inoltre (tanto più ché i ricorrenti hanno precisato in memoria - cfr. pag. 6 - di imputare alla corte d'appello "di non aver rilevato che l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento fosse stata riconosciuta dall'accipiens, e non vi fosse dunque necessità di darne prova") che questa Corte spiega che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass. (ord.) 28.10.2019, n.27490), recte, sindacabile, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., unicamente per omesso esame círca fatto decisivo e controverso. 14. In questi termini si osserva ulteriormente quanto segue. L'appello ha avuto inizio nel 2015 (cfr. sentenza d'appello, pag. 1). Il secondo dictum ha confermato in parte qua il primo dictum (si è anticipato che la riforma del primo dictum ha riguardato unicamente le spese dell'a.t.p.). Si applica conseguentemente ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. cív, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 15. Si osserva in ogni caso che i ricorrenti adducono che la corte di merito non ha tenuto conto che nel contratto definitivo il corrispettivo è stato determinato in euro 310.000,00, oltre i.v.a. E che nessun elemento depone nel senso che le parti avessero inteso mantenere fermo il prezzo di euro 364.000,00 pattuito con il preliminare in luogo del prezzo di euro 310.000,00 indicato nel definitivo. Nondimeno, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). E nondimeno il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 16. Il secondo motivo del pari è privo di fondamento e va respinto. 17. Si osserva innanzitutto che il secondo mezzo di impugnazione parimenti difetta di specificità ed "autosufficienza". Invero, nel corpo del secondo mezzo sono riprodotti pochi e scarni stralci della relazione redatta dal c.t.u. nominato nell'ambito del giudizio di merito. 18. Si osserva altresì che, innegabilmente, con il secondo motivo i ricorrenti sollecitano questa Corte alla "rilettura", al riesame delle relazioni di c.t.u. E tuttavia siffatta sollecitazione risulta indubbiamente preclusa alla stregua degli insegnamenti n. 11892/2016, n. 23153/2018 e n. 20553/2021 dapprima menzionati. 19. In ogni caso, in relazione ad ambedue i mezzi di impugnazione, nel quadro della prefigurazione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (che i ricorrenti richiamano, con riferimento al primo motivo ed al secondo motivo, in memoria, rispettivamente, a pag. 2 ed a pag. 4) e dell'insegnamento per cui nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cass. sez. lav. 13.11.2003, n. 17146; Cass. 22.6.1983, n. 4276), si reputa quanto segue. E' da escludere senz'altro che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum. Invero, con riferimento alli "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha - così come si è in precedenza evidenziato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. 20. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonostante il rigetto del ricorso. Si è difatti premesso che costui non ha svolto difese. 21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare ai controricorrenti, "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio dì legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza deì presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.,