CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 27241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI. FATTO 1.Il Tribunale di Roma ha respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA] (dirigente medico della ASL Roma D con incarico di direttore del 3° [OSCURATO:PERSONA] della ASL Roma D dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.4.2012), volte ad ottenere l’accertamento del suo diritto al trattamento economico spettante nel suddetto periodo per lo svolgimento dell’incarico di direttore di distretto, equiparato a struttura complessa, quanto alle voci indennità di struttura complessa, retribuzione di posizione unificata, retribuzione di posizione variabile aziendale ed indennità di esclusività, nonché la condanna dell’azienda al pagamento della somma di € 169.354,17per i suddetti titoli,oltre accessori. 2. La Corte di Appello d i Rom a, in riforma di tale sentenza , ha condannato la ASL Roma 3 al pagamento in favore della Cuccu della somma di € 90.178,07, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo. 3. La Corte territoriale ha rilevato che in ragione dell’imminente comando presso altra [OSCURATO:PERSONA] della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricoperto ad interim l’incarico di direttore del 3° [OSCURATO:PERSONA], taleincarico era stato conferito alla Cuccu, titolare di incarico di Alta specializzazione (“Epidemiologia, qualità e controllo di gestione”) dal 1.8.2006 e dalla medesima svolto fino al 16.4.2012 quando, dopo il pensionamento della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (rimasta in comando presso altra azienda sanitaria fino al collocamento in quiescenza), era stato assegnato ad altro dirigente medico della ASL Roma D, già titolare di struttura complessa, rientrato da aspettativa per svolgere l’incarico di [OSCURATO:PERSONA] presso altra Azienda ospedaliera, senza svolgimento di procedura concorsuale. 4. Il giudice di appello ha evidenziato che nel periodo in cui aveva svolto l’incarico di dirigente di [OSCURATO:PERSONA], la Cuccu non aveva percepito il trattamento economico spettante a dirigente U.O.C. (come il predecessore ed il successore nella titolarità del medesimo incarico), ma l’indennità di sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, nonché il trattamento economico per la titolarità di una delle tre [OSCURATO:PERSONA] in cui era articolata la Struttura complessa di cui era titolare facente funzioni. 5. Ciò premesso, ha applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la protrazione della reggenza di un ufficio dirigenziale (contraddistinta da straordinarietà e temporaneità) senza l’apertura del procedimento di copertura del posto vacante comporta la corresponsione dell’intero trattamento economico previsto, in applicazione del principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost. 6. H a inoltre escluso l’assimilabilità d el comando agli “altri impedimenti” quali ferie e malattia previsti dall’art. 18 del CCNLdirigenza medica e veterinaria 1998-2001ed ha ritenuto che dopo la scadenza del termine massimo di sei o dodici mesi previsto per la sostituzione del dirigente, l’indennità sostitutiva era stata ritenuta inadeguata dalle parti sociali. 7. Ha determinato le differenze di retribuzione nella somma di € 90.178,07 sulla base della CTU, che aveva tenuto conto dei parametri utilizzati dalla ASL per il pagamento delle retribuzioni dei direttori di distretto nel periodo precedente e successivo ed aveva individuato le differenze riguardanti le voci della retribuzione di posizione unificata, l’indennità esclusiva, l’indennità sostitutiva e la retribuzione di posizione variabile.8. Avverso tale sentenza la ASL Roma 3 ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 9. MilenaCuccu ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.18 del CCNL 1998/2001 e dell’art. 21 del CCNL di riferimento in merito all’istituto del comando. Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente assimilato la fattispecie per cui è causa alla diversa ipotesi della reggenza. Evidenzia che il comando non comporta la definitiva modifica del rapporto di lavoro ed è caratterizzato da temporaneità (peraltro non preventivabile) ed eccezionalità; sostiene pertanto che tale istituto è assimilabile agli “altri impedimenti” previsti dall’art. 18 del CCNL. Aggiunge che la posizione di comando non comporta la vacanza del posto e dell’incarico conferito al dirigente. 2. Con il secondo mezzo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa la mancanza di una disposizione che riconosca al sostituto il trattamento accessorio istituito in caso di mancato rispetto del termine di 6/12 mesi. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che le parti sociali abbiano considerato inadeguata l’indennità sostitutiva, scaduto il termine massimo di 6-12 mesi; evidenzia che ai sensi dell’art. 24 comma terzo del d.lgs. n. 165/2001, il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti e qualsiasi incarico conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’Amministrazione presso la quale prestano servizio o su designazione della medesima. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui è illegittima la corresponsione al dirigente di compensi ulteriori per gli incarichi conferiti dall’amministrazione di appartenenza nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori, dovendo escludersi che al sostituto spetti il trattamento accessorio del sostituito. 3. L’eccezione di inammissibilità del primo motivo è infondata, in quantoil suddetto motivo censura specificamente la sentenza imp ugnata , per avere ritenuto assorbenti l’erronea assimilazione del comando agli “altri impedimenti”di cui all’art. 18, comma 1, del CCNL 2001 e la vacanza del posto. 4. Il primo motivo è fondato. L’attribuzione di un incarico dirigenziale in ragione del comando del dirigente incaricato in precedenza si configura come “altro impedimento” previsto dall’art. 18 del medesimo CCNL. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale, mentre ilsuccessivo comma 3 stabilisce che il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità. Anche nel caso in cui un incarico dirigenziale sia stato assegnato in ragione del comando del dirigente incaricato in precedenza è stato infatti ritenuto applicabile l’orientamento ormai consolidatodi questa Corte (v. Cass. n. 15744/2024, la quale ha richiamato Cass. n. 16299/2015; Cass.n. 21565/2018; Cass. n. 23155/2021; Cass. n. 23156/2021 e Cass. n. 23195/2021, le quali hanno superato l’ isolato precedente di segno contrario costituito da Cass. n. 13809/2015), secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN non si configura come svolgimento di mansioni superiori in quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva senza non rilevando, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura finalizzata alla copertura del posto vacante, e dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità di sostituzione specificamente prevista dalla disciplina collettiva ed essendo inapplicabile l’art. 36 Cost. L’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ. ai dirigenti, sancita dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, discende dalla peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire unincarico dirigenziale(v. Cass. n. 91/2019). Per la dirigenza sanitaria il principio è ribadito dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, nonché dall’art. 15-ter(aggiunto dal medesimo art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999) comma 5, secondo cui il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l’art. 2103, primo comma, del codice civile. Trova dunque applicazione l’art.24 del d.lgs. n.165/2001, che in tutte le versioni succedutesi nel tempoha delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite. In particolare, ilcomma 3 ha fissato il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa». La materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con le previsioni dell’art. 15-ter, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che «le sostituzioni…non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria» ed hanno quindi previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta. Il comma 4 della disposizione contrattuale prevede inoltre che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici. Le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall’omesso rispetto del termine; l’omissione non è stataritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l’espletamento di mansioni superiori. Il termine di cui al comma 4 svolge senz’altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall’incipit del comma 7 che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata. L’odierna controricorrente per l’incarico di direzione del 3° [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.4.2012, a lei attribuito in ragione dell’imminente comando presso altra [OSCURATO:PERSONA] della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva pertanto diritto solo al pagamento della suddetta indennità di sostituzione ai sensi dell’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000. 5. Il secondo motivo, che denuncia l’omesso esame della questione relativa alla mancanza di una disposizione che riconosca al sostituto il trattamento accessorio istituito in caso di mancato rispetto del termine di 6/12 mesi, deve ritenersi assorbito. 6. In conclusione, va accolto il primo motivoe va dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata deve essere pertanto cassatacon rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione sulle questioni che dalla sentenza impugnata risultano assorbite, nonché per ilregolamento delle spese relative al giudizio di legittimità. 7. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbitoil secondo, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per il r