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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04266/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7113 / 20 1 8 R.G. propost o da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a sua volta in precedenza incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliat a in Roma alla via Tolmino n. 1 2, pal.

A, int. 7; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -intimata- Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA], n.1892/2017, depositata in data 11 / 9 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 12 dicembre 2025 ; Fatti di causa In data 25 novembre 20 09 , a conclusione di una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fu emesso un processo verbale di constatazione (“PVC”) recante un unico rilievo: i costi per “corporate know-how fee” ritenuti indeducibili per mancanza dei requisiti di certezza e di inerenza.

Sulla base di detto processo verbale, l’ufficio notificò a [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso di accertamento per la ripresa dell’Ires, Irap e Iva in relazione all’anno 2005, dell’Ires, Irap e Iva in relazione all’anno 2006 e dell’Iva in relazione all’anno 2007.

Poiché con assemblea straordinaria del 28 novembre 2006 , contestualmente al cambio di denominazione sociale da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la società aveva trasferito la sede sociale da [OSCURATO:PERSONA] a Pisa, gli uffici fiscali competenti all’emanazione degli avvisi di accertamento erano quello di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2005e quello di Pisa per gli anni d’imposta 2006 e 2007 ed ai due diversi uffici fiscali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva presentato le sue memorie a sostegno della legittimità del suo operato. r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A fronte dell’identico comportamento, le determinazioni degli uffici fiscali furono diverse: l’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ritenne insussistenti i presupposti per procedere all’accertamento, mentre l’ufficio di Pisa notificò, in relazione agli anni 2006 e 2007, dueavvisi di accertamento.

Impugnati gli avvisi di accertamento, la C.T.P. di Pisa li annullò.

Su appello dell’ufficio, la C.T.R. della Toscana riformò la sentenza, confermando gli avvisi di accertamento con esclusione delle sanzioni.

Avverso la sentenza di appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. (la “società contribuente”) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Il sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

La società contribuente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 109, commi 1 e 5, Tuir – d.P.R. n. 917/1986, circa i requisiti di certezza, obiettiva determinabilità e inerenza del costo, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, lacontribuente censura la sentenza impugnata deducendo che all’epoca dei fatti, fino alla fusione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di quest’ultima nella [OSCURATO:SOCIETA].,sopraggiunte nel 2013, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. era controllata al 100% dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta interamente controllata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., capofila italiana delle società appartenenti al gruppo birraio [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca, aveva funzioni di holding operativa di gestione di un gruppo di società (allora circa 15 società operative) tutte operanti, come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel campo del commercio r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’ingrossoe al dettaglio di birre e altre bevande, ciascuna nel proprio territorio di riferimento.

La casa madre olandese [OSCURATO:PERSONA] B.V. mette a disposizione di ciascuna società operativa del gruppo il know-how acquisito e sviluppato, dietro pagamento di una provvigione (“fee”) pari allo 0,4% del fatturato al netto delle vendite infragruppo (“[OSCURATO:PERSONA]”) consolidato di ciascuna Op.Co. ([OSCURATO:PERSONA]).

Tale organizzazione è trasfusa nel [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2003 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare nell’art.5, trascritto in ricorso.

L’oggetto del contratto è il know-how aziendale che la casa madre mette a disposizione di tutte le controllate di [OSCURATO:SOCIETA]., inclusa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cioè l’odierna [OSCURATO:SOCIETA].

Ai fini del contratto, l’intero gruppo di società italiane facenti capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. è considerato come un’unica “Op.Co.” in relazione a tutte le attività svolte sul mercato italiano da tutte le società da essa controllate, sicché l’art. 5 delcontratto prevede che [OSCURATO:PERSONA] B.V. addebiti ad [OSCURATO:SOCIETA]. un know-how Fee calcolato sul fatturato consolidato di quest’ultima, che comprende anche il business distribuzione, facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]. ed alle società all’epoca sue controllate, tra le quali la allora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] consegue che il fatturato consolidato della Op.Co. su cui era commisurato il know-how fee era costituito dalla sommatoria dei fatturati individuali di [OSCURATO:SOCIETA]. e di tutte le società Partesa, al netto delle vendite infragruppo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dunque, era sorta l’esigenza gestionale e fiscale di riaddebitare alle società operanti nel settore della distribuzione la quota parte di know-how fee riferibile al fatturato r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] realizzato da tali società, altrimenti [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe sopportato per intero un costo solo in parte inerente ai propri ricavi.

Tale riaddebito avveniva per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]. come comprovato dallo scambio di lettere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

A sua volta, [OSCURATO:SOCIETA]., essendo all’epoca una società holding, provvedeva a riaddebitare a ciascuna società controllata (compresa la [OSCURATO:PERSONA]) la quota parte di know-how fee relativa al fatturato ad essa riferibile, come risulta dagli accordi contrattuali allora vigenti, ed in particolare nello scambio di lettere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allora denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con cui [OSCURATO:SOCIETA]., richiamate le modalità di calcolo del know-how fee, addebitato da [OSCURATO:PERSONA] B.V. ad [OSCURATO:SOCIETA]. (pari allo 0,4% dei [OSCURATO:PERSONA] di ciascuna società operativa), chiarisce che, a partire dall’1 gennaio 2003, [OSCURATO:SOCIETA]. è tenuta a riaddebitare a Partesa T irreno la quota parte del know - how fee addebitatale da [OSCURATO:SOCIETA]. riferibile ai [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riaddebito del costo per know-how alla società operativa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora, dopo la fusione, [OSCURATO:SOCIETA].) avveniva, dunque, secondo criteri predeterminati, certi, sicché la sentenza impugnata è censurata per aver violato l’art. 109, comma 1, Tuir sulle condizioni di deducibilità dei costi di esercizio.

I costi sostenuti dalla contribuente erano sopportati a fronte di prestazioni che provenivano dalle società controllanti.

Dunque, non si trattava di un semplice trasferimento di costi allo scopo di ridurre la materia imponibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. in materia di interpretazione dei contratti, in relazione all’art. 360, n. 3, r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver violato i criteri legali di ermeneutica contrattuale, giungendo così ad una interpretazione del contratto tra la odierna contribuente e la sua controllante non aderente alla effettiva volontà delle parti e all’effettiva natura dei costi sostenuti e dedotti. 2.1.I due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, va definita come una relazione tra due concetti –la spesa (o il costo) e l'impresa - sicché i l costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tantoper la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componentedi reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili ( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4041del 27/02/2015, Rv. 634740 - 01).

Inoltre, sempre questa Corte ha affermato che in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricavadalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, co m ma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibilie ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compierealcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 450 del 11/01/2018, Rv. 646804 - 01) ; e che i n tema di redditi di impresa, il controllo del fisco sull'inerenza dei costi d'impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelteimprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente "ictu oculi" (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 2224 del02/02/2021, Rv. 660447 -03).

Orbene, come già si è espressa Cass. n. 1449/2022 in una fattispecie analoga, la sentenza impugnata non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, sicché si impone la cassazione della stessa con rinvio al giudice di merito affinché esamini la documentazione, anche contrattuale,prodotta dalla odiern a contribuent e a sostegno delle sue difese e verifichi la certezza ed inerenza dei costi sostenuti, tenendo conto della loro precisa determinazione e della loro ragionevole attinenza a servizi materiali e immateriali di know-how erogati dalla casa madre e ribaltati proporzionalmente a cascata sulla (allora) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , considerando anche il peculiare oggetto (principalmente birra)della sua attività di commercializzazione e come il know-how, prestato in un settore economico come quello in cui opera lacontribuente, possa qualificare il prodotto commercializzato rispetto a quelli della stessa tipologia merceologica commercializzati da imprese concorrenti (così accertando l’esistenza di un effettivo vantaggio, inteso nel senso di un apprezzabile apporto conferito dal know - how aziendalea fronte dei costi sostenuti, secondo le indicazioni di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19001 del 06/07/2021, Rv. 661806- 01 , e di Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 8001 del 22/03/2021, Rv. 660780-01).

3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Toscana, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7113 / 20 1 8 R.G. propost o da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a sua volta in precedenza incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliat a in Roma alla via Tolmino n. 1 2, pal. A, int. 7; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -intimata- Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA], n.1892/2017, depositata in data 11 / 9 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 12 dicembre 2025 ; Fatti di causa In data 25 novembre 20 09 , a conclusione di una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fu emesso un processo verbale di constatazione (“PVC”) recante un unico rilievo: i costi per “corporate know-how fee” ritenuti indeducibili per mancanza dei requisiti di certezza e di inerenza. Sulla base di detto processo verbale, l’ufficio notificò a [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso di accertamento per la ripresa dell’Ires, Irap e Iva in relazione all’anno 2005, dell’Ires, Irap e Iva in relazione all’anno 2006 e dell’Iva in relazione all’anno 2007. Poiché con assemblea straordinaria del 28 novembre 2006 , contestualmente al cambio di denominazione sociale da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la società aveva trasferito la sede sociale da [OSCURATO:PERSONA] a Pisa, gli uffici fiscali competenti all’emanazione degli avvisi di accertamento erano quello di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2005e quello di Pisa per gli anni d’imposta 2006 e 2007 ed ai due diversi uffici fiscali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva presentato le sue memorie a sostegno della legittimità del suo operato. r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A fronte dell’identico comportamento, le determinazioni degli uffici fiscali furono diverse: l’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ritenne insussistenti i presupposti per procedere all’accertamento, mentre l’ufficio di Pisa notificò, in relazione agli anni 2006 e 2007, dueavvisi di accertamento. Impugnati gli avvisi di accertamento, la C.T.P. di Pisa li annullò. Su appello dell’ufficio, la C.T.R. della Toscana riformò la sentenza, confermando gli avvisi di accertamento con esclusione delle sanzioni. Avverso la sentenza di appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. (la “società contribuente”) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Il sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. La società contribuente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 109, commi 1 e 5, Tuir – d.P.R. n. 917/1986, circa i requisiti di certezza, obiettiva determinabilità e inerenza del costo, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, lacontribuente censura la sentenza impugnata deducendo che all’epoca dei fatti, fino alla fusione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di quest’ultima nella [OSCURATO:SOCIETA].,sopraggiunte nel 2013, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. era controllata al 100% dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta interamente controllata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., capofila italiana delle società appartenenti al gruppo birraio [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca, aveva funzioni di holding operativa di gestione di un gruppo di società (allora circa 15 società operative) tutte operanti, come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel campo del commercio r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’ingrossoe al dettaglio di birre e altre bevande, ciascuna nel proprio territorio di riferimento. La casa madre olandese [OSCURATO:PERSONA] B.V. mette a disposizione di ciascuna società operativa del gruppo il know-how acquisito e sviluppato, dietro pagamento di una provvigione (“fee”) pari allo 0,4% del fatturato al netto delle vendite infragruppo (“[OSCURATO:PERSONA]”) consolidato di ciascuna Op.Co. ([OSCURATO:PERSONA]). Tale organizzazione è trasfusa nel [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2003 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare nell’art.5, trascritto in ricorso. L’oggetto del contratto è il know-how aziendale che la casa madre mette a disposizione di tutte le controllate di [OSCURATO:SOCIETA]., inclusa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cioè l’odierna [OSCURATO:SOCIETA]. Ai fini del contratto, l’intero gruppo di società italiane facenti capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. è considerato come un’unica “Op.Co.” in relazione a tutte le attività svolte sul mercato italiano da tutte le società da essa controllate, sicché l’art. 5 delcontratto prevede che [OSCURATO:PERSONA] B.V. addebiti ad [OSCURATO:SOCIETA]. un know-how Fee calcolato sul fatturato consolidato di quest’ultima, che comprende anche il business distribuzione, facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]. ed alle società all’epoca sue controllate, tra le quali la allora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] consegue che il fatturato consolidato della Op.Co. su cui era commisurato il know-how fee era costituito dalla sommatoria dei fatturati individuali di [OSCURATO:SOCIETA]. e di tutte le società Partesa, al netto delle vendite infragruppo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dunque, era sorta l’esigenza gestionale e fiscale di riaddebitare alle società operanti nel settore della distribuzione la quota parte di know-how fee riferibile al fatturato r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] realizzato da tali società, altrimenti [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe sopportato per intero un costo solo in parte inerente ai propri ricavi. Tale riaddebito avveniva per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]. come comprovato dallo scambio di lettere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. A sua volta, [OSCURATO:SOCIETA]., essendo all’epoca una società holding, provvedeva a riaddebitare a ciascuna società controllata (compresa la [OSCURATO:PERSONA]) la quota parte di know-how fee relativa al fatturato ad essa riferibile, come risulta dagli accordi contrattuali allora vigenti, ed in particolare nello scambio di lettere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allora denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con cui [OSCURATO:SOCIETA]., richiamate le modalità di calcolo del know-how fee, addebitato da [OSCURATO:PERSONA] B.V. ad [OSCURATO:SOCIETA]. (pari allo 0,4% dei [OSCURATO:PERSONA] di ciascuna società operativa), chiarisce che, a partire dall’1 gennaio 2003, [OSCURATO:SOCIETA]. è tenuta a riaddebitare a Partesa T irreno la quota parte del know - how fee addebitatale da [OSCURATO:SOCIETA]. riferibile ai [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riaddebito del costo per know-how alla società operativa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora, dopo la fusione, [OSCURATO:SOCIETA].) avveniva, dunque, secondo criteri predeterminati, certi, sicché la sentenza impugnata è censurata per aver violato l’art. 109, comma 1, Tuir sulle condizioni di deducibilità dei costi di esercizio. I costi sostenuti dalla contribuente erano sopportati a fronte di prestazioni che provenivano dalle società controllanti. Dunque, non si trattava di un semplice trasferimento di costi allo scopo di ridurre la materia imponibile. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. in materia di interpretazione dei contratti, in relazione all’art. 360, n. 3, r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver violato i criteri legali di ermeneutica contrattuale, giungendo così ad una interpretazione del contratto tra la odierna contribuente e la sua controllante non aderente alla effettiva volontà delle parti e all’effettiva natura dei costi sostenuti e dedotti. 2.1.I due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, va definita come una relazione tra due concetti –la spesa (o il costo) e l'impresa - sicché i l costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tantoper la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componentedi reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili ( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4041del 27/02/2015, Rv. 634740 - 01). Inoltre, sempre questa Corte ha affermato che in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricavadalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, co m ma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibilie ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compierealcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 450 del 11/01/2018, Rv. 646804 - 01) ; e che i n tema di redditi di impresa, il controllo del fisco sull'inerenza dei costi d'impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelteimprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente "ictu oculi" (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 2224 del02/02/2021, Rv. 660447 -03). Orbene, come già si è espressa Cass. n. 1449/2022 in una fattispecie analoga, la sentenza impugnata non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, sicché si impone la cassazione della stessa con rinvio al giudice di merito affinché esamini la documentazione, anche contrattuale,prodotta dalla odiern a contribuent e a sostegno delle sue difese e verifichi la certezza ed inerenza dei costi sostenuti, tenendo conto della loro precisa determinazione e della loro ragionevole attinenza a servizi materiali e immateriali di know-how erogati dalla casa madre e ribaltati proporzionalmente a cascata sulla (allora) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , considerando anche il peculiare oggetto (principalmente birra)della sua attività di commercializzazione e come il know-how, prestato in un settore economico come quello in cui opera lacontribuente, possa qualificare il prodotto commercializzato rispetto a quelli della stessa tipologia merceologica commercializzati da imprese concorrenti (così accertando l’esistenza di un effettivo vantaggio, inteso nel senso di un apprezzabile apporto conferito dal know - how aziendalea fronte dei costi sostenuti, secondo le indicazioni di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19001 del 06/07/2021, Rv. 661806- 01 , e di Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 8001 del 22/03/2021, Rv. 660780-01). 3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Toscana, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M r.g. n. 7113/2018a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso
Sentenza Cassazione n. 04266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris