CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 48464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre che del tutto eccentrico rispetto ai rilievi articolati in appello in relazione al giudizio di responsabilità ( puntualmente messi in evidenza dalla Corte del merito : punto III della motivazione), mettono ora in gioco la tenuta della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo rispetto all'evasione contestata, aspetto puntualmente evidenziato dalla sentenza di primo grado alla luce di una situazione in fatto, ribadita dalla Corte territoriale (si veda il punto V pur se argomentato in relazione alla recidiva) che non lascia margini di incertezza alcuna anche in relazione al detto tema di giudizio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.